1 L’autorità competente procede al sequestro di:
- a.
- armi portate da persone non legittimate;
- b.
- armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 o di persone non legittimate all’acquisto o al possesso;
- c.
- oggetti pericolosi portati abusivamente;115
- d.116
- armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, non contrassegnati conformemente all’articolo 18a;
- e.117
- unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate conformemente all’articolo 18b;
- f.118
- caricatori ad alta capacità di colpi e dell’arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all’acquisto o al possesso.
2 Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.119
2bis Se l’autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32acapoverso 2 o il cui legittimo possesso non è stato notificato ai sensi dell’articolo 42b o per cui la prova ai sensi dell’articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.120
2ter Se l’autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l’arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un’autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c–28e per l’arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.121
3 L’autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se:
- a.
- esiste il rischio di utilizzazione abusiva, in particolare se persone sono state minacciate o ferite con tali oggetti;
- b.
- si tratta di oggetti di cui al capoverso 1 lettere d ed e che sono stati fabbricati o introdotti sul territorio svizzero dopo il 28 luglio 2010; o
- c.122
- gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.123
4 L’autorità competente comunica all’Ufficio centrale la confisca definitiva di armi, unitamente alla designazione esatta delle armi.
5 Il Consiglio federale disciplina la procedura per i casi in cui la restituzione non è possibile.
114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
115 Introdotto dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051).
116 Introdotta dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051).
117 Introdotta dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051).
118 Introdotta dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
119 Nuovo testo giusta l’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
120 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
121 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
122 Introdotta dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
123 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051).