Art. 21 Prestazioni escluse dall’imposta
1 Una prestazione esclusa dall’imposta non è imponibile se non si è optato per la sua imposizione secondo l’articolo 22. 2 Sono esclusi dall’imposta: - 1.
- il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati secondo l’articolo 3 della legge del 30 aprile 199727 sulle poste;
- 2.
- le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell’ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici; la fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
- 3.
- le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, medici-dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli.28 La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;
- 4.
- le prestazioni di cura fornite da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano state prescritte da un medico;
- 5.
- le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell’apposita licenza;
- 6.
- le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l’immediato esercizio della propria attività;
- 7.
- il trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati;
- 8.29
- le prestazioni delle istituzioni di aiuto e sicurezza sociali, delle organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;
- 9.
- le prestazioni di assistenza all’infanzia e alla gioventù fornite da istituzioni appositamente attrezzate;
- 10.
- le prestazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e della formazione dei giovani fornite da istituzioni di utilità pubblica nell’ambito di scambi di giovani; sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento dei 25 anni di età;
- 11.
- le seguenti prestazioni nell’ambito dell’educazione e della formazione:30
- a.
- le prestazioni nell’ambito dell’educazione dell’infanzia e della gioventù, dell’insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l’insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private,
- b.
- i corsi, le conferenze e le altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; l’attività di conferenziere non sottostà all’imposta, indipendentemente dal fatto che l’onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro,
- c.
- gli esami nell’ambito della formazione,
- d.
- le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di un’istituzione le cui prestazioni sono escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c, sempre che siano fornite da membri dell’istituzione,
- e.
- le prestazioni di servizi di natura organizzativa (comprese le relative prestazioni accessorie) in favore di servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che forniscono, gratuitamente o a pagamento, prestazioni escluse dall’imposta in virtù delle lettere a–c;
- 12.
- la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l’aiuto e la sicurezza sociali, l’assistenza all’infanzia e alla gioventù, l’educazione e l’istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica;
- 13.
- le prestazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, ecologica, sportiva, culturale o civica;
- 14.
- le prestazioni di servizi culturali rese direttamente al pubblico o, se non rese direttamente, da quest’ultimo fruibili direttamente nei seguenti settori:31
- a.
- rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni cinematografiche,
- b.
- spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, prestazioni di persone che partecipano sul piano artistico a tali spettacoli, nonché prestazioni di baracconisti, compresi i giochi d’abilità che essi propongono,32
- c.
- visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici,
- d.
- prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni;
- 15.
- le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni accessorie;
- 16.33
- le prestazioni di servizi culturali e la fornitura di opere d’arte di natura culturale da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; questa disposizione si applica anche alle opere di seconda mano di cui all’articolo 3 della legge del 9 ottobre 199234 sul diritto d’autore che sono di natura culturale;
- 17.35
- le prestazioni in caso di manifestazioni come vendite di beneficenza, mercatini dell’usato e tombole effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo, nei settori della cura ai malati, dell’aiuto e della sicurezza sociali, dell’assistenza all’infanzia e alla gioventù, da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali manifestazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a dette istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; le prestazioni eseguite a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di aiuto e sicurezza sociali;
- 18.36
- nel settore assicurativo:
- a.
- le prestazioni di assicurazione e di riassicurazione,
- b.
- le prestazioni delle assicurazioni sociali,
- c.
- le seguenti prestazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali e della prevenzione:
- –
- prestazioni reciproche tra istituti delle assicurazioni sociali
- –
- prestazioni degli organi di esecuzione in virtù di compiti preventivi prescritti dalla legge
- –
- prestazioni che servono alla formazione professionale e alla formazione professionale continua,
- d.
- le prestazioni relative all’attività di agente o di intermediario d’assicurazione;
- 19.
- le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali:
- a.
- la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi,
- b.
- la mediazione e l’assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi,
- c.
- le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d’incasso),
- d.
- le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento,
- e.
- le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari,
- f.37
- l’offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200638 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201839 sugli istituti finanziari; l’offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell’articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e;
- 20.
- il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l’uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili;
- 21.
- la messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili:
- a.
- la locazione d’appartamenti e camere per l’alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione,
- b.
- la locazione di aree di campeggio,
- c.40
- la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all’uso comune, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall’imposta,
- d.
- la locazione e l’affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi,
- e.
- la locazione di cassette di sicurezza,
- f.
- la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali;
- 22.
- le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l’affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali;
- 23.41
- le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l’articolo 119 della legge federale del 29 settembre 201742 sui giochi in denaro (LGD) o l’utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 125 LGD;
- 24.
- le forniture di beni mobili usati, che sono stati utilizzati unicamente per prestazioni escluse dall’imposta secondo il presente articolo;
- 25.43
- ...
- 26.
- la vendita, da parte degli agricoltori, dei selvicoltori e degli orticoltori, di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda, la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte;
- 27.
- le prestazioni di organizzazioni di utilità pubblica volte a promuovere l’immagine di terzi e le prestazioni di terzi volte a promuovere l’immagine di organizzazioni di utilità pubblica;
- 28.44
- le prestazioni effettuate:
- a.
- tra le unità organizzative della medesima collettività pubblica,
- b.
- tra le società di diritto privato o pubblico alle quali partecipano esclusivamente collettività pubbliche e le collettività pubbliche partecipanti a tali società o le loro unità organizzative,
- c.
- tra gli istituti o le fondazioni fondati esclusivamente da collettività pubbliche e le collettività pubbliche che hanno partecipato alla loro fondazione o le loro unità organizzative;
- 28bis.45
- la messa a disposizione di personale da parte di collettività pubbliche ad altre collettività pubbliche;
- 29.
- l’esercizio di funzioni d’arbitrato;
- 30.46
- le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e di ricerca che partecipano a una cooperazione in materia di istruzione e di ricerca, se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.
3 Fatto salvo il capoverso 4, l’esclusione dall’imposta di una prestazione menzionata nel capoverso 2 si determina esclusivamente in funzione del contenuto della stessa, a prescindere da chi la fornisce o la riceve. 4 Se una prestazione menzionata nel capoverso 2 è esclusa dall’imposta a causa delle caratteristiche del suo fornitore o destinatario, l’esclusione si applica soltanto alle prestazioni fornite o ricevute da persone che presentano tali caratteristiche.47 5 Il Consiglio federale definisce in dettaglio le prestazioni escluse dall’imposta; a tal proposito osserva il principio della neutralità concorrenziale. 6 Le unità organizzative di una collettività pubblica secondo il capoverso 2 numero 28 sono i suoi servizi, le sue società di diritto privato o pubblico, purché non vi partecipino né altre collettività pubbliche né altri terzi, nonché i suoi istituti e le sue fondazioni, purché la collettività pubblica li abbia fondati senza la partecipazione di altre collettività pubbliche o di altri terzi.48 7 Il Consiglio federale stabilisce quali istituti sono considerati istituti di formazione e di ricerca secondo il capoverso 2 numero 30.49 27 [RU 19972452, 20002355all. n. 23, 20034297, 20062197all. n. 85, 20075645. RU 2012 4993all. n. I]. Vedi ora (RU 20124993): art. 18 della L del 17 dic. 2010 sulle poste (RS 783.0). 28 RU 2011 2423 29 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 30 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 31 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 32 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 33 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 34 RS 231.1 35 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 36 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 37 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 38 RS 951.31 39 RS 954.1 40 RU 2009 7129 41 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 29 set. 2017 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU2018 5103; FF 2015 6849). 42 RS 935.51 43 Abrogato dal n. I della L del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 44 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 31 ago. 2017, pubblicata il 12 set. 2017, concerne soltanto il testo francese (RU 2017 4857). 45 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 46 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 47 RU 2009 7129 48 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 49 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
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Art. 23 Prestazioni esenti dall’imposta
1 L’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero non è dovuta sulle prestazioni esenti dall’imposta in virtù del presente articolo. 2 Sono esenti dall’imposta: - 1.
- la fornitura di beni trasportati o spediti direttamente all’estero, eccettuata la messa a disposizione degli stessi per l’uso o il godimento;
- 2.52
- la messa a disposizione di beni per l’uso o il godimento, segnatamente la loro locazione o il loro noleggio, purché il destinatario stesso della fornitura utilizzi i beni prevalentemente all’estero;
- 3.53
- la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero nell’ambito del regime di transito (art. 49 LD54), del regime di deposito doganale (art. 50–57 LD), del regime di ammissione temporanea (art. 58 LD) o del regime di perfezionamento attivo (art. 59 LD), purché il regime sia concluso regolarmente o con autorizzazione successiva dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);
- 3bis.55
- la fornitura di beni per i quali è comprovato che sono rimasti sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale (art. 62–66 LD) e che non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo;
- 4.56
- il trasferimento di beni all’estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura;
- 5.
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’importazione di beni e tutte le prestazioni connesse, fino al luogo di destinazione in cui i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56; in assenza di debito fiscale, il momento determinante è stabilito in applicazione analogica dell’articolo 69 LD;
- 6.
- il trasporto o la spedizione di beni in relazione a un’esportazione di beni in libera pratica doganale e tutte le prestazioni connesse;
- 7.57
- le prestazioni di trasporto e le attività accessorie nel settore della logistica, quali il carico, lo scarico, il trasbordo, il disbrigo di operazioni o il deposito intermedio:
- a.
- per le quali il luogo della prestazione di servizi secondo l’articolo 8 capoverso 1 è sul territorio svizzero, ma la prestazione di servizi è eseguita esclusivamente all’estero, o
- b.
- che sono effettuate in relazione con beni posti sotto vigilanza doganale;
- 8.
- la fornitura di aeromobili a imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto o traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le trasformazioni, riparazioni e manutenzioni degli aeromobili acquistati da tali imprese di trasporto aereo nell’ambito di una fornitura; le forniture, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;
- 9.
- le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se la prestazione oggetto della mediazione è esente dall’imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all’estero; se la prestazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente da imposta soltanto la quota di mediazione concernente le prestazioni all’estero o le prestazioni esenti dall’imposta in virtù del presente articolo;
- 10.58
- le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio e organizzatori di manifestazioni, purché gli stessi si avvalgano di forniture di beni e prestazioni di servizi che terzi effettuano all’estero; se tali prestazioni di terzi sono effettuate sia sul territorio svizzero sia all’estero, è esente dall’imposta soltanto la quota della prestazione di servizi dell’agenzia di viaggio o dell’organizzatore concernente le prestazioni all’estero;
- 11.59
- la fornitura di beni secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD a viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero.
3 Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1 quando il bene oggetto della fornitura è esportato all’estero, in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale senza essere stato utilizzato sul territorio svizzero. In caso di operazioni a catena l’esportazione diretta si estende a tutti i fornitori coinvolti. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell’acquirente non contribuente. 4 Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall’imposta i trasporti transfrontalieri per via aerea, per via ferroviaria e in autobus. 5 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina le condizioni alle quali le forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti da imposta e definisce le prove necessarie a tale fine.60 52 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 53 Nuovo testo giusta il n. I 18 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). 54 RS 631.0 55 Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 56 RU 2010 1469 57 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 58 Nuovo testo giusta il n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161). 59 Introdotta dal n. I 2 della LF del 17 dic. 2010 sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1743; FF 20101921). 60 RU 2009 7129
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