1 Per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, l’imposta è calcolata sulla controprestazione.
2 La controprestazione comprende tutto ciò che il fabbricante, o un terzo in sua vece, riceve in cambio della fornitura. La controprestazione comprende pure il risarcimento di tutte le spese, anche se queste sono fatturate separatamente. In caso di fornitura ad una persona vicina, la controprestazione è il valore che verrebbe convenuto tra terzi indipendenti.
3 In tutti gli altri casi l’imposta è calcolata sul valore; quest’ultimo equivale al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel luogo e nel momento in cui sorge il credito fiscale.
4 In caso di scambio di autoveicoli, il valore di ogni veicolo è considerato come controprestazione per l’altro veicolo; se una prestazione è fornita a titolo di pagamento di un debito, l’importo del debito così estinto è considerato come controprestazione.
5 La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, ad eccezione dell’imposta stessa dovuta sulla fornitura e dell’imposta sul valore aggiunto.
6 Non fanno parte della controprestazione gli importi che la persona soggetta all’imposta riceve dai suoi acquirenti a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ultimi, a condizione che siano fatturate separatamente all’acquirente.
7 Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l’autorità fiscale può aumentare l’importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.