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Art. 54 Obbligo di notifica
(art. 23 cpv. 1bis LAlc) 1 La persona assoggettata all’imposta deve presentare la notifica per l’imposizione all’UDSC. 2 La notifica deve essere effettuata non appena sorge il credito fiscale. Sono fatti salvi gli articoli 31, 38, 57 e 58. 3 Il distillatore per conto di terzi si assume questo compito a nome del committente.
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Art. 55 Procedura
(art. 23 cpv. 1bis LAlc) 1 L’imposizione avviene sulla base della notifica della persona assoggettata. L’UDSC può anche effettuare la tassazione sulla base delle proprie constatazioni. La tassazione è comunicata sotto forma di decisione. 2 Per l’imposizione sono determinanti il volume o la massa e il tenore alcolico. 3 L’UDSC può prescrivere l’attrezzatura necessaria per determinare la quantità delle bevande distillate assoggettate all’imposta, in particolare gli strumenti di misurazione secondo l’ordinanza del 5 ottobre 20106 sulla determinazione del tenore alcolico. 4 I produttori professionali devono tenere una contabilità delle materie prime e dell’alcol su cui fondare la notifica per l’imposizione.
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Art. 56 Norme particolari applicabili agli agricoltori
(art. 16 LAlc) 1 Gli agricoltori sono tassati per la quantità di bevande spiritose ceduta dietro pagamento o gratuitamente a terzi o per la quale essi non possono far valere un fabbisogno personale in franchigia d’imposta. 2 Gli agricoltori con o senza fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta hanno l’obbligo di notificare all’UDSC qualsiasi consegna. 3 Se nel corso dell’anno contabile vengono ceduti più di 50 litri di bevande spiritose imponibili, la notifica ai fini dell’imposizione avviene alla fine di ogni mese in cui tale quantità è raggiunta o superata. Le quantità inferiori a 50 litri sono assoggettate alla fine dell’anno contabile. 4 Per gli agricoltori con fabbisogno personale limitato in franchigia d’imposta, l’imposizione delle bevande spiritose impiegate che superano la quantità non assoggettata all’imposta avviene alla fine dell’anno contabile. 5 Se la persona assoggettata all’imposta non adempie più i requisiti legali previsti per gli agricoltori nell’articolo 1 lettera e, l’imposizione avviene sino alla fine dell’anno contabile in questione.
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Art. 57 Importazione
(art. 28 LAlc) 1 La dichiarazione d’importazione deve contenere le seguenti indicazioni: - a.
- il numero di litri effettivi di bevande distillate;
- b.
- il tenore alcolico; e
- c.
- per le merci che vengono consegnate in sospensione d’imposta a un deposito fiscale o a un’azienda con autorizzazione d’impiego, il numero di autorizzazione.
2 Se all’atto dell’importazione sorgono dubbi circa la riscossione dell’imposta, la decisione in merito spetta all’UDSC. Gli organi doganali riscuotono l’imposta al confine conformemente alla procedura d’imposizione prevista nella legislazione doganale.
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Art. 58 Esportazione
(art. 36 LAlc) 1 La dichiarazione d’esportazione deve contenere le seguenti informazioni: - a.
- il numero di litri effettivi di bevande distillate; e
- b.
- il tenore alcolico.
2 Le restituzioni d’imposta devono essere fatte valere al momento dell’esportazione.
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Art. 59 Prelievo di campioni
(art. 23 cpv. 1bis LAlc) Nell’ambito della vigilanza fiscale sulle bevande e sui prodotti che sono o possono essere assoggettati all’imposta nonché sulle sostanze destinate alla produzione di queste merci, l’UDSC può prelevare gratuitamente campioni per analisi.
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Art. 60 Restituzione
(art. 23bis cpv. 3 LAlc) 1 La domanda da presentare all’UDSC deve contenere le richieste con le rispettive motivazioni. Alla domanda devono essere allegati i giustificativi principali a fondamento della richiesta. 2 L’UDSC è autorizzato a subordinare la restituzione all’adempimento di determinate condizioni previste ai fini dei controlli. 3 Se non è possibile determinare correttamente l’importo dell’onere fiscale, per la restituzione si può applicare l’aliquota più bassa. 4 La persona assoggettata all’imposta deve conservare per un periodo di cinque anni tutti i documenti rilevanti ai fini della restituzione e su richiesta deve presentarli. 5 Il diritto alla restituzione deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui sorge.
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Art. 61 Proroga e condono
(art. 69 cpv. 3 e 4 LAlc) 1 Su richiesta l’UDSC può concedere una proroga alle persone assoggettate all’imposta che non sono in grado di pagare per tempo la somma dovuta. 2 Se la riscossione della somma dovuta risulta troppo gravosa per le condizioni della persona assoggettata all’imposta, su richiesta può essere concesso un condono parziale o intero. Alla richiesta devono essere allegati documenti che comprovino la situazione finanziaria (sostanza, reddito, debiti). 3 La concessione della proroga o del condono può essere vincolata a condizioni speciali, come la prestazione di garanzie o la rinuncia temporanea a produrre bevande distillate. Se queste condizioni non sono osservate, le agevolazioni concesse possono essere revocate.
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Art. 62 Perdita
(art. 69 cpv. 5 LAlc) Qualsiasi perdita di merce, assoggettata o meno all’imposta, deve essere immediatamente notificata all’UDSC. L’UDSC può prevedere deroghe nella misura in cui l’obbligo di documentazione in caso di perdita sia previsto da altre disposizioni.
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Art. 63 Distruzione intenzionale
(art. 69 cpv. 6 LAlc) 1La distruzione intenzionale di merce, assoggettata o meno all’imposta, deve essere notificata preventivamente all’UDSC. 2Sono escluse dall’obbligo di notifica le aziende con autorizzazione d’impiego, purché la quantità da distruggere non superi i 1000 litri di etanolo. 3L’UDSC disciplina i dettagli relativi alla documentazione della distruzione.
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