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Art. 45
1 Ogni trasporto in sospensione d’imposta di bevande spiritose e di etanolo non denaturato deve poter essere documentato. 2 Possono essere trasportati in sospensione d’imposta:
3 In caso di trasporto di cui al capoverso 2, il destinatario è assoggettato all’obbligo fiscale dal momento in cui conferma il ricevimento della merce. 4 Lo speditore è esonerato dall’imposta dal momento in cui è in possesso della conferma di ricezione. 5 I documenti doganali ammessi ai fini dell’importazione o dell’esportazione sono riconosciuti quale prova del trasporto di bevande distillate in sospensione d’imposta tra la frontiera e il deposito fiscale o l’azienda con autorizzazione d’impiego e viceversa. 6 All’atto dell’importazione, la sospensione dell’imposta deve essere richiesta nella dichiarazione doganale. |