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Art. 2138
1 I progetti esecutivi indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti. 2 L’allestimento dei progetti esecutivi compete a: - a.
- i Cantoni in collaborazione con l’Ufficio e i servizi federali interessati, per il completamento della rete delle strade nazionali39;
- b.
- l’Ufficio, per la costruzione di nuove strade nazionali e la sistemazione di quelle esistenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti dei progetti esecutivi e dei piani. 38 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 39 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101).
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Art. 22
Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell’igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.
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Art. 23
1 All’interno degli allineamenti è vietato, salvo un permesso, sia realizzare nuove costruzioni sia trasformare quelle esistenti, anche se queste vi abbiano soltanto a sporgere. I lavori di manutenzione di un immobile non sono considerati trasformazioni secondo la presente disposizione.40 2 Quando il precedente divieto fosse violato, i Cantoni possono prendere le misure necessarie al ripristino a spese del trasgressore, indipendentemente dalla punibilità del medesimo.
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Art. 24
1 Nell’interno degli allineamenti, devono essere permesse, salve restando le disposizioni cantonali più restrittive, le opere edilizie che non ledono gli interessi pubblici da proteggere giusta l’articolo 22. 2 Sulle domande di costruire decidono le autorità designate dai Cantoni. L’autorità cantonale sente l’Ufficio prima di rilasciare il permesso di costruire.41 Contro le decisioni dell’autorità cantonale in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’applicazione, il Dipartimento è legittimato a esercitare i mezzi di ricorso previsti dal diritto federale e cantonale.42 3 ...43 41 Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 42 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 43 Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
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Art. 25
1 La restrizione della proprietà fondiaria, per effetto degli allineamenti, dà luogo a un’indennità, se ne procedano delle conseguenze uguali a quelle d’un’espropriazione. 2 Il diritto all’indennità e l’ammontare della medesima sono determinati secondo le condizioni al momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà (art. 29). 3 L’interessato notifica per scritto le sue pretese all’autorità competente entro cinque anni a contare dal giorno in cui ha avuto effetto la restrizione della proprietà.44 Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr45.46 44 Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 45 RS 711 46 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 2647
1 L’approvazione dei piani per i progetti esecutivi è rilasciata dal Dipartimento. 2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3 Non è necessario alcun permesso o piano cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali. 47 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
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Art. 26a48
1 La procedura d’approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196849 sulla procedura amministrativa, in quanto la presente legge non vi deroghi. 2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr50. 48 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 49 RS 172.021 50 RS 711
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Art. 2751
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. 51 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
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Art. 27a52
1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso il Dipartimento. 52 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
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Art. 27b53
1 Il Dipartimento trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...54 53 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 54 Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 27c55
55 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 27d56
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196857 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti.58 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr59 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.60 3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 56 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 57 RS 172.021 58 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 59 RS 711 60 Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).
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Art. 27e61
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199762 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 61 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 62 RS 172.010
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Art. 2863
1 Con l’approvazione dei piani il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione. 2 Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto. 3 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 4 Per gravi motivi, il Dipartimento può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione. 5 ...64 63 Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 64 Abrogato dall’all. n. 68 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 28a65
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: - a.
- progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
- b.
- costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
- c.
- costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Il Dipartimento può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. Il Dipartimento sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. Il Dipartimento può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria. 65 Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
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Art. 29
Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.
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