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Art. 2 Compiti
1 I corpi di guardia adempiono in particolare i compiti seguenti: - a.
- proteggono gli impianti nucleari da interventi non autorizzati e impediscono alle persone non autorizzate di accedere all’area di sicurezza esterna;
- b.
- manovrano i dispositivi tecnici di sicurezza e ne verificano il buon funzionamento;
- c.
- verificano, valutano e trattano le notifiche e gli allarmi;
- d.
- allertano la polizia e i soccorsi;
- e.
- guidano la polizia e i soccorsi all’interno dell’impianto nucleare.
2 I corpi di guardia assicurano la sorveglianza e la vigilanza sugli impianti nucleari 24 ore su 24.
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Art. 3 Competenze
1 Entro il perimetro dell’area di sicurezza esterna, i corpi di guardia hanno facoltà di: - a.
- accertare l’identità delle persone;
- b.
- perquisire persone e veicoli;
- c.
- sequestrare oggetti;
- d.
- trattenere persone fino all’arrivo della polizia;
- e.
- usare la forza fisica;
- f.
- ricorrere all’uso delle armi personali;
- g.
- impiegare mezzi da servizio d’ordine;
- h.
- utilizzare telecamere di monitoraggio.
2 Le misure di cui al capoverso 1 possono essere ordinate e messe in atto soltanto se: - a.
- sono necessarie e appropriate all’adempimento del compito;
- b.
- non comportano uno svantaggio manifestamente sproporzionato rispetto al risultato perseguito;
- c.
- non sono disponibili misure più lievi.
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Art. 4 Accertamenti d’identità
Se l’identità di una persona può essere constatata soltanto a costo di notevoli difficoltà, o se sussistono seri dubbi in merito all’esattezza dei dati o sull’autenticità dei documenti d’identità, l’interessato deve essere consegnato ai competenti organi di polizia.
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Art. 5 Perquisizioni
1 Possono essere perquisite le persone che portano su di sé armi o altri oggetti pericolosi, o che sono sospettate di farlo. La perquisizione personale comprende la perquisizione degli indumenti, ma chi la effettua si limiterà a tastare la superficie del corpo. 2 In linea di principio, le perquisizioni personali possono essere effettuate soltanto da persone dello stesso sesso. In caso di pericolo incombente, o se la persona interessata è consenziente, la perquisizione può essere effettuata, eccezionalmente, anche da una persona di sesso opposto. 3 Le cose, e in particolare i veicoli introdotti, possono essere perquisite se vi è il sospetto che esse o il loro contenuto mettano in pericolo la sicurezza di persone o di impianti nucleari.
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Art. 6 Sequestro di oggetti
1 Possono essere sequestrati oggetti che: - a.
- rappresentano un pericolo per persone o impianti nucleari;
- b.
- sono serviti a commettere un reato ai danni di persone o impianti nucleari;
- c.
- dovrebbero o dovevano servire a commettere un reato.
2 Gli oggetti sequestrati devono essere iscritti in una distinta indicando almeno la designazione degli oggetti sequestrati, l’assegnazione al proprietario nonché motivo, luogo, data e ora del sequestro. 3 Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati alla polizia.
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Art. 7 Fermo provvisorio, uso della forza fisica
1 Possono essere fermati coloro che: - a.
- compromettono la sicurezza di persone o impianti nucleari; oppure
- b.
- vengono colti in flagrante mentre commettono un delitto o un crimine ai danni di persone o impianti nucleari, o che subito dopo si danno alla fuga.
2 Le persone fermate possono essere ammanettate se fanno resistenza, oppure se sussiste il pericolo che fuggano, aggrediscano altre persone o si feriscano. È ammesso l’uso di manette o di lacci; sono invece vietati mezzi che colpiscono le vie respiratorie. 3 Nell’uso della forza fisica bisogna tener conto della costituzione fisica e dell’età della persona interessata. Nel limite del possibile, il ferimento di persone e le misure che limitano la respirazione devono essere evitati. 4 Le persone ferite mediante uso della forza fisica devono essere soccorse e, se necessario, essere assistite da un medico. 5 Le persone fermate devono essere consegnate senza indugio alla polizia.
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Art. 8 Impiego delle armi
1 Ogni membro del corpo di guardia è personalmente responsabile dell’uso della sua arma. 2 Le armi da fuoco possono essere utilizzate soltanto se: - a.
- le guardie o altre persone rischiano direttamente di essere aggredite in modo pericoloso, o vengono effettivamente aggredite in modo pericoloso; oppure
- b.
- vengono messi in pericolo dispositivi il cui danneggiamento o mancato funzionamento compromette seriamente la sicurezza dell’impianto nucleare.
3 Se lo scopo o le circostanze lo permettono, l’uso delle armi da fuoco deve essere preceduto da un chiaro avvertimento. 4 Si può sparare un colpo mirato soltanto per ridurre la persona interessata in condizioni di non nuocere. 5 Si deve rinunciare all’uso dell’arma da fuoco se mette esageratamente in pericolo terzi non implicati. 6 Se l’uso delle armi provoca il ferimento di persone, queste devono ricevere la necessaria assistenza. 7 L’uso delle armi deve essere in tutti i casi annunciato senza indugio alle autorità di polizia e l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN).2 8 Le armi impiegate devono essere requisite ai fini delle indagini. Si devono adottare i provvedimenti necessari a proteggere le tracce. 2 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747).
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Art. 9 Zona rilevante per la sicurezza esterna
1 Nella zona circostante rilevante per la sicurezza esterna, i corpi di guardia possono adottare, d’intesa con la polizia del Cantone di sito, le misure di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f e h. 2 L’IFSN, sentiti la polizia e il titolare della licenza di costruzione o d’esercizio per l’impianto nucleare (titolare della licenza), delimita la zona rilevante per la sicurezza esterna.3 3 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. all’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 20085747).
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