Ordinanza
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Art. 18
1 L’IFSN può trattare dati personali dei congiunti dei membri dei corpi di guardia, in particolare anche dati degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettere c della legge federale del 25 settembre 202014 sulla protezione dei dati, nella misura in cui tali dati risultino necessari all’adempimento dei compiti assegnati dalla presente ordinanza, per verificare se i congiunti dei membri dei corpi di guardia adempiono i requisiti richiesti.15 2 L’IFSN tratta i seguenti dati personali:
3 L’IFSN è incaricato di stabilire mediante direttiva le misure da adottare per proteggere i dati elettronici nei confronti di terzi. 4 Dopo che un membro dei corpi di guardia abbandona il posto o la funzione, oppure porta a termine il mandato, i dati personali sono conservati per 10 anni in modo sicuro. Allo scadere di questo termine i dati vengono distrutti nella misura in cui non vengono custoditi nell’Archivio federale. 15 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 76 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). |