1 Il consiglio dell’Ispettorato è l’organo di vigilanza interno e strategico.
2 Il consiglio dell’Ispettorato è composto di cinque a sette membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
3 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell’Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri del consiglio dell’Ispettorato non sono autorizzati a esercitare un’attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza.
4 Il Consiglio federale stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell’Ispettorato. L’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell’Ispettorato.
5 Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato ai membri del consiglio dell’Ispettorato.
6 Il consiglio dell’Ispettorato ha i seguenti compiti:
- a.
- definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale;
- b.
- propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
- c.
- emana il regolamento d’organizzazione;
- d.
- emana il regolamento del personale, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- e.
- emana il regolamento sulle tasse, fatta salva l’approvazione da parte del Consiglio federale;
- f.
- emana le disposizioni d’applicazione delegate all’Ispettorato dal Consiglio federale;
- g.
- elegge il direttore e gli altri membri della direzione;
- h.
- sorveglia la gestione amministrativa e l’attività di vigilanza;
- i.
- è responsabile per una sufficiente garanzia della qualità e un’adeguata gestione aziendale dei rischi;
- j.
- istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
- k.
- approva il preventivo e il conto annuale;
- l.4
- allestisce il rapporto di attività con dati relativi alla vigilanza, al grado di garanzia della qualità, al raggiungimento degli obiettivi strategici e allo stato degli impianti nucleari, nonché il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell’organo di revisione) e li presenta al Consiglio federale per approvazione.
7 Il Consiglio dell’ispettorato può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.
3 RS 172.220.1
4 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 29332969).