1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un apparecchio, nonché verifica e certifica che esso rispetta i requisiti essenziali della presente ordinanza. 2 L’esame del tipo consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 3, senza esame di un campione (tipo di progetto). Può essere limitato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza precisati dal fabbricante o dal suo mandatario. 3 Domanda di esame del tipo 3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta. 3.2 La domanda contiene indicazioni sugli aspetti dei requisiti essenziali per i quali è richiesto un esame, nonché: - a.
- il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
- b.
- una dichiarazione scritta secondo cui la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità;
- c.
- la documentazione tecnica di cui all’articolo 10.
4 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio in relazione agli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza per i quali è richiesto un esame. 5 L’organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valutazione sulle attività svolte secondo il numero 4 e sui risultati conseguiti. A prescindere dai propri obblighi nei confronti dell’UFCOM, l’organismo di valutazione della conformità rende pubblico il contenuto di questa relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante. 6 Certificato di esame del tipo 6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all’apparecchio in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, i risultati dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza oggetto dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame del tipo può comprendere uno o più allegati. 6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità degli apparecchi prodotti al tipo esaminato e di eseguire il controllo dell’apparecchio dopo la sua messa in servizio. 6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali della presente ordinanza ad esso applicabili, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7 Obblighi di controllo 7.1 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto; se i progressi tecnologici lo inducono a ritenere che il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali della presente ordinanza, esso decide se occorrono ulteriori indagini. In caso affermativo l’organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante. 7.2 Il fabbricante informa l’organo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato che possono compromettere la conformità dell’apparecchio ai requisiti essenziali della presente ordinanza o le condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche rendono necessaria un’approvazione supplementare a complemento del primo certificato di esame del tipo. 8 Obblighi d’informazione 8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM in merito ai certificati di esame del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l’elenco di tali certificati e/o supplementi che esso ha respinto, sospeso o altrimenti sottoposto a restrizioni. 8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, comunica loro tutti i predetti certificati e/o supplementi da esso rilasciati. 8.3 L’UFCOM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L’UFCOM può ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall’organismo di valutazione della conformità. L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico e la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato. 9 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso in commercio. 10 Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e adempiere agli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.
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