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Ordinanza
sulla compatibilità elettromagnetica
(OCEM)

del 25 novembre 2015 (Stato 16 luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera d della legge del 24 giugno 19021 sugli impianti elettrici;
in esecuzione della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca al­le ap­pa­rec­chia­tu­re che pos­so­no pro­vo­ca­re in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che o il cui fun­zio­na­men­to può es­se­re pre­giu­di­ca­to da ta­li in­ter­fe­ren­ze.

2 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na:

a.
l’of­fer­ta, la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, la mes­sa in ser­vi­zio, l’in­stal­la­zio­ne e l’uti­liz­zo di ap­pa­rec­chia­tu­re;
b.
il ri­co­no­sci­men­to dei la­bo­ra­to­ri di pro­va e de­gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà;
c.
il con­trol­lo del­le ap­pa­rec­chia­tu­re.
Art. 2 Definizioni  

1 Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za si in­ten­de per:

a.
ap­pa­rec­chia­tu­ra: un ap­pa­rec­chio o un im­pian­to fis­so;
b.
ap­pa­rec­chio:
1.
ogni di­spo­si­ti­vo o com­bi­na­zio­ne di si­mi­li di­spo­si­ti­vi mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to co­me uni­tà fun­zio­na­le in­di­pen­den­te, de­sti­na­ta all’uten­te fi­na­le, che può pro­vo­ca­re in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che o il cui fun­zio­na­men­to può es­se­re pre­giu­di­ca­to da ta­li in­ter­fe­ren­ze,
2.
com­po­nen­ti o sot­tou­ni­tà che so­no de­sti­na­ti a es­se­re in­cor­po­ra­te dall’uti­liz­za­to­re fi­na­le in un si­mi­le di­spo­si­ti­vo e che pos­so­no pro­vo­ca­re in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che o il cui fun­zio­na­men­to può es­se­re pre­giu­di­ca­to da ta­li in­ter­fe­ren­ze,
3.
ogni com­bi­na­zio­ne di si­mi­li di­spo­si­ti­vi ed even­tual­men­te di al­tri di­spo­si­ti­vi che co­sti­tui­sce un im­pian­to mo­bi­le ed è de­sti­na­ta a es­se­re uti­liz­za­ta in luo­ghi di­ver­si (im­pian­to mo­bi­le);
c.
im­pian­to fis­so: una com­bi­na­zio­ne par­ti­co­la­re di ap­pa­rec­chi ed even­tual­men­te di al­tri di­spo­si­ti­vi, col­le­ga­ti in­sie­me o in­stal­la­ti e de­sti­na­ti ad es­se­re uti­liz­za­ti in mo­do per­ma­nen­te in un luo­go pre­sta­bi­li­to;
d.
in­ter­fe­ren­za elet­tro­ma­gne­ti­ca: ogni fe­no­me­no elet­tro­ma­gne­ti­co che può pre­giu­di­ca­re il fun­zio­na­men­to di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra, co­me per esem­pio un ru­mo­re elet­tro­ma­gne­ti­co, un se­gna­le in­de­si­de­ra­to o un’al­te­ra­zio­ne dell’am­bien­te stes­so di pro­pa­ga­zio­ne;
e.
im­mu­ni­tà: la ca­pa­ci­tà di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra di fun­zio­na­re, sot­to l’ef­fet­to di un’in­ter­fe­ren­za elet­tro­ma­gne­ti­ca, con­for­me­men­te al­la de­sti­na­zio­ne pre­vi­sta sen­za es­ser­ne pre­giu­di­ca­ta;
f.
of­fer­ta: ogni at­to de­sti­na­to a met­te­re a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to de­ter­mi­na­ti ap­pa­rec­chi, sia espo­nen­do­li in lo­ca­li com­mer­cia­li, sia pre­sen­tan­do­li in espo­si­zio­ni o an­co­ra raf­fi­gu­ran­do­li in pro­spet­ti pub­bli­ci­ta­ri, ca­ta­lo­ghi, nei me­dia elet­tro­ni­ci o in al­tro mo­do;
g.
mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to: la for­ni­tu­ra di im­pian­ti per la di­stri­bu­zio­ne, il con­su­mo o l’uso sul mer­ca­to sviz­ze­ro, a ti­to­lo one­ro­so o gra­tui­to;
h.
im­mis­sio­ne in com­mer­cio: la pri­ma mes­sa a di­spo­si­zio­ne di un ap­pa­rec­chio sul mer­ca­to sviz­ze­ro;
i.
mes­sa in ser­vi­zio: la pri­ma in­stal­la­zio­ne e uti­liz­za­zio­ne di un ap­pa­rec­chio;
j
in­stal­la­zio­ne: in­sie­me di azio­ni vol­te a far fun­zio­na­re un’ap­pa­rec­chia­tu­ra;
k.
fab­bri­can­te: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­du­ce un ap­pa­rec­chio, o lo fa pro­get­ta­re o pro­dur­re, e lo im­met­te in com­mer­cio con il pro­prio no­me o mar­chio;
l.
man­da­ta­rio: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca re­si­den­te in Sviz­ze­ra in­ca­ri­ca­ta per scrit­to da un fab­bri­can­te di svol­ge­re in suo no­me de­ter­mi­na­ti com­pi­ti;
m.
im­por­ta­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca re­si­den­te in Sviz­ze­ra che im­met­te sul mer­ca­to sviz­ze­ro un ap­pa­rec­chio pro­ve­nien­te dall’este­ro;
n.
di­stri­bu­to­re: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca pre­sen­te nel­la ca­te­na di for­ni­tu­ra, di­ver­sa dal fab­bri­can­te e dall’im­por­ta­to­re, che met­te un ap­pa­rec­chio a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to;
nbis.4
for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­po­ne, nel qua­dro di un’at­ti­vi­tà com­mer­cia­le al­me­no due dei ser­vi­zi se­guen­ti: de­po­si­to, con­fe­zio­na­men­to, eti­chet­ta­tu­ra e spe­di­zio­ne, sen­za es­se­re pro­prie­ta­ria dei pro­dot­ti in que­stio­ne, ec­cet­to i ser­vi­zi po­sta­li ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 let­te­ra a del­la leg­ge del 17 di­cem­bre 20105 sul­le po­ste e di qual­sia­si al­tro ser­vi­zio di tra­spor­to mer­ci;
o.6
ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci: il fab­bri­can­te, il man­da­ta­rio, l’im­por­ta­to­re, il di­stri­bu­to­re, il for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne e ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che sog­gia­ce a ob­bli­ghi re­la­ti­vi al­la pro­du­zio­ne di pro­dot­ti, al­la lo­ro mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to o al­la lo­ro mes­sa in ser­vi­zio;
obis.7
for­ni­to­re di ser­vi­zi del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne: ogni per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca che pro­po­ne un ser­vi­zio del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne, va­le a di­re qual­sia­si ser­vi­zio pre­sta­to nor­mal­men­te die­tro re­tri­bu­zio­ne, a di­stan­za, per via elet­tro­ni­ca e su ri­chie­sta in­di­vi­dua­le di un de­sti­na­ta­rio di ser­vi­zi;
p.
mar­chio di con­for­mi­tà: mar­chio me­dian­te il qua­le il fab­bri­can­te in­di­ca che l’ap­pa­rec­chio è con­for­me al­le di­spo­si­zio­ni ap­pli­ca­bi­li del­la le­gi­sla­zio­ne sviz­ze­ra che ne pre­ve­do­no l’ap­po­si­zio­ne.

2 L’im­por­ta­zio­ne di ap­pa­rec­chi de­sti­na­ti al mer­ca­to sviz­ze­ro è equi­pa­ra­ta a un’im­mis­sio­ne in com­mer­cio.

3 L’of­fer­ta di un ap­pa­rec­chio è equi­pa­ra­ta a una mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to.

4 L’im­mis­sio­ne in com­mer­cio di un ap­pa­rec­chio usa­to im­por­ta­to è equi­pa­ra­ta a un’im­mis­sio­ne in com­mer­cio di un ap­pa­rec­chio nuo­vo, sem­pre che non sia già sta­to im­mes­so sul mer­ca­to sviz­ze­ro un ap­pa­rec­chio nuo­vo iden­ti­co.

5 Un im­por­ta­to­re o un di­stri­bu­to­re è equi­pa­ra­to a un fab­bri­can­te se:

a.
im­met­te in com­mer­cio un ap­pa­rec­chio con il pro­prio no­me o mar­chio; o
b.
mo­di­fi­ca un ap­pa­rec­chio già pre­sen­te in com­mer­cio tan­to che la con­for­mi­tà al­la pre­sen­te or­di­nan­za può es­ser­ne com­pro­mes­sa.

6 La ri­pa­ra­zio­ne di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra va equi­pa­ra­ta a un’uti­liz­za­zio­ne.

4 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

5 RS 783.0

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

7 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 3 Eccezioni  

La pre­sen­te or­di­nan­za non si ap­pli­ca:

a.
al­le ap­pa­rec­chia­tu­re la cui com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca è di­sci­pli­na­ta da di­spo­si­zio­ni spe­ci­fi­che;
b.
al­le ap­pa­rec­chia­tu­re che:
1.
ge­ne­ra­no un li­vel­lo co­sì bas­so di emis­sio­ni elet­tro­ma­gne­ti­che o con­tri­bui­sco­no a ge­ne­ra­re una quan­ti­tà co­sì ri­dot­ta di emis­sio­ni elet­tro­ma­gne­ti­che da per­met­te­re agli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne e ad al­tre ap­pa­rec­chia­tu­re di fun­zio­na­re con­for­me­men­te all’im­pie­go cui so­no de­sti­na­ti, e
2.
pos­so­no es­se­re im­pie­ga­te sot­to l’ef­fet­to del­le in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che abi­tual­men­te pre­sen­ti al mo­men­to del lo­ro uti­liz­zo sen­za di­stur­bi inac­cet­ta­bi­li;
c.
agli im­pian­ti di ra­dio­co­mu­ni­ca­zio­ne ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 1 let­te­ra a dell’or­di­nan­za del 25 no­vem­bre 20158 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne9 uti­liz­za­ti dai ra­dioa­ma­to­ri, ad ec­ce­zio­ne di im­pian­ti mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to;
d.
ai kit di com­po­nen­ti as­sem­bla­ti dai ra­dioa­ma­to­ri e agli im­pian­ti mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to mo­di­fi­ca­ti dai ra­dioa­ma­to­ri per uso pro­prio;
e.
ai mo­du­li di pro­va con­fe­zio­na­ti uti­liz­za­ti da spe­cia­li­sti uni­ca­men­te in strut­tu­re di ri­cer­ca e di svi­lup­po per que­sti sco­pi;
f.
agli ap­pa­rec­chi uti­liz­za­ti esclu­si­va­men­te dal­le au­to­ri­tà com­pe­ten­ti per adem­pie­re i com­pi­ti pre­vi­sti dal­la leg­ge mi­li­ta­re del 3 feb­bra­io 199510, dal­la leg­ge fe­de­ra­le del 21 mar­zo 199711 sul­le mi­su­re per la sal­va­guar­dia del­la si­cu­rez­za in­ter­na e dal­la leg­ge fe­de­ra­le del 3 ot­to­bre 200812 sul ser­vi­zio in­for­ma­zio­ni ci­vi­le.

8 RS 784.101.2

9 Nuo­va espr. giu­sta l’art. 43 cpv. 1 lett. d dell’O del 25 nov. 2015 su­gli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne, in vi­go­re dal 13 giu. 2016 (RU 2016 179).

10 RS 510.10

11 RS 120

12 RS 121

Art. 4 Requisiti essenziali  

Le ap­pa­rec­chia­tu­re de­vo­no es­se­re pro­get­ta­te e pro­dot­te se­con­do lo sta­to del­la tec­ni­ca, in mo­do da ga­ran­ti­re che:

a.
le in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che da es­se ge­ne­ra­te non rag­giun­ga­no un li­vel­lo ta­le da im­pe­di­re agli im­pian­ti di te­le­co­mu­ni­ca­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 3 let­te­ra d LTC o ad al­tre ap­pa­rec­chia­tu­re di fun­zio­na­re con­for­me­men­te all’im­pie­go pre­vi­sto;
b.
sia­no co­sì in­sen­si­bi­li al­le in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che pro­dot­te du­ran­te un eser­ci­zio con­for­me all’im­pie­go pre­vi­sto da po­ter fun­zio­na­re sen­za di­stur­bi inac­cet­ta­bi­li con­for­me­men­te all’im­pie­go pre­vi­sto.
Art. 5 Norme tecniche  

1 L’Uf­fi­cio fe­de­ra­le del­le co­mu­ni­ca­zio­ni (UF­COM), d’in­te­sa con la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia, de­si­gna le nor­me tec­ni­che at­te a con­cre­tiz­za­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Per quan­to pos­si­bi­le, l’UF­COM de­si­gna nor­me ar­mo­niz­za­te a li­vel­lo in­ter­na­zio­na­le.

3 L’UF­COM può in­ca­ri­ca­re or­ga­ni­smi sviz­ze­ri di nor­ma­zio­ne in­di­pen­den­ti di ela­bo­ra­re nor­me tec­ni­che o può far­lo di­ret­ta­men­te.

4 L’UF­COM pub­bli­ca le nor­me tec­ni­che de­si­gna­te nel Fo­glio fe­de­ra­le me­dian­te rin­vio13.

13 Le nor­me tec­ni­che de­si­gna­te pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te gra­tui­ta­men­te od ot­te­nu­te a pa­ga­men­to pres­so l’As­so­cia­zio­ne sviz­ze­ra di nor­ma­liz­za­zio­ne (SNV), Sul­ze­ral­lee 70, 8404Win­ter­thur; www.snv.ch.

Art. 6 Adempimento dei requisiti essenziali per le apparecchiature  

1 Per le ap­pa­rec­chia­tu­re con­for­mi a nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 5 o a par­ti di nor­me tec­ni­che, è pre­sun­ta la con­for­mi­tà con i re­qui­si­ti es­sen­zia­li per quan­to ri­guar­da gli aspet­ti di­sci­pli­na­ti da que­ste nor­me o par­ti di es­se.

2 In ca­so di mo­di­fi­ca di una nor­ma tec­ni­ca de­si­gna­ta, l’UF­COM ren­de no­to il mo­men­to a par­ti­re dal qua­le la pre­sun­zio­ne del­la con­for­mi­tà di cui al ca­po­ver­so 1 per ap­pa­rec­chia­tu­re con­for­mi do­po la ver­sio­ne pre­ce­den­te vie­ne a ca­de­re.

Art. 7 Organismi di valutazione della conformità 14  

1 Gli or­ga­ni­smi di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà che re­di­go­no rap­por­ti o ri­la­scia­no di­chia­ra­zio­ni de­vo­no es­se­re:15

a.
ac­cre­di­ta­ti se­con­do l’or­di­nan­za del 17 giun­go 199616 sull’ac­cre­di­ta­men­to e sul­la de­si­gna­zio­ne;
b.
ri­co­no­sciu­ti in Sviz­ze­ra in vir­tù di ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li; op­pu­re
c.
au­to­riz­za­ti in al­tro mo­do dal di­rit­to sviz­ze­ro.

2 Chi si fon­da su do­cu­men­ti di un or­ga­ni­smo di­ver­so da quel­li ci­ta­ti nel ca­po­ver­so 1 de­ve di­mo­stra­re in mo­do ve­ro­si­mi­le che le pro­ce­du­re d’esa­me o le va­lu­ta­zio­ni e le qua­li­fi­che di det­to or­ga­ni­smo sod­di­sfa­no le esi­gen­ze sviz­ze­re (art. 18 cpv. 2 LOTC).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).

16 RS 946.512

Capitolo 2: Messa a disposizione sul mercato di nuovi apparecchi

Sezione 1: Condizioni generali

Art. 8  

Gli ap­pa­rec­chi pos­so­no es­se­re mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to sol­tan­to se so­no cor­ret­ta­men­te in­stal­la­ti e sot­to­po­sti a ma­nu­ten­zio­ne, non­ché uti­liz­za­ti se­con­do l’im­pie­go pre­vi­sto con­for­me­men­te al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Sezione 2: Apparecchi

Art. 9 Procedure di valutazione della conformità  

1 Il fab­bri­can­te de­ve di­mo­stra­re la con­for­mi­tà de­gli ap­pa­rec­chi ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za sce­glien­do una del­le se­guen­ti pro­ce­du­re di va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà:

a.
il con­trol­lo in­ter­no del­la pro­du­zio­ne (Al­le­ga­to 2);
b.
l’esa­me del ti­po, se­gui­to dall’esa­me del­la con­for­mi­tà al ti­po in ba­se al con­trol­lo in­ter­no del­la pro­du­zio­ne (Al­le­ga­to 3).

2 Il fab­bri­can­te può de­ci­de­re di li­mi­ta­re l’ap­pli­ca­zio­ne del­la pro­ce­du­ra de­scrit­ta nel ca­po­ver­so 1 let­te­ra b ad al­cu­ni aspet­ti dei re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za, a con­di­zio­ne che per gli al­tri aspet­ti dei re­qui­si­ti es­sen­zia­li sia ap­pli­ca­ta la pro­ce­du­ra de­scrit­ta nel ca­po­ver­so 1 let­te­ra a.

Art. 10 Documentazione tecnica  

1 Il fab­bri­can­te al­le­sti­sce la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca pri­ma dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ap­pa­rec­chio e la tie­ne ag­gior­na­ta. La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve:

a.
per­met­te­re la va­lu­ta­zio­ne del­la con­for­mi­tà dell’ap­pa­rec­chio ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za; e
b.
di­mo­stra­re la con­for­mi­tà dell’ap­pa­rec­chio a det­ti re­qui­si­ti.

2 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca elen­ca le esi­gen­ze ap­pli­ca­bi­li e con­tie­ne i pro­get­ti, la fab­bri­ca­zio­ne e il fun­zio­na­men­to dell’ap­pa­rec­chio, sem­pre che ciò sia im­por­tan­te ai fi­ni del­la va­lu­ta­zio­ne.

3 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve con­te­ne­re un’ana­li­si e una va­lu­ta­zio­ne dei ri­schi ade­gua­te.17

4 La do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve con­te­ne­re all’oc­cor­ren­za al­me­no gli ele­men­ti se­guen­ti:

a.
una de­scri­zio­ne ge­ne­ra­le dell’ap­pa­rec­chio;
b.
i pro­get­ti, i di­se­gni di pro­du­zio­ne e gli sche­mi di com­po­nen­ti, sot­tou­ni­tà, cir­cui­ti, ecc.;
c.
le de­scri­zio­ni e le spie­ga­zio­ni ne­ces­sa­rie al­la com­pren­sio­ne di ta­li di­se­gni e sche­mi, non­ché al fun­zio­na­men­to dell’ap­pa­rec­chio;
d.
un elen­co del­le nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 5, ap­pli­ca­te in­te­ra­men­te o in par­te, e in ca­so di man­ca­ta ap­pli­ca­zio­ne di ta­li nor­me, la de­scri­zio­ne del­le so­lu­zio­ni adot­ta­te per sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za, com­pre­so un elen­co del­le al­tre spe­ci­fi­che tec­ni­che per­ti­nen­ti ap­pli­ca­te; in ca­so di ap­pli­ca­zio­ne par­zia­le del­le nor­me tec­ni­che di cui all’ar­ti­co­lo 5, la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca de­ve spe­ci­fi­ca­re le par­ti che so­no sta­te ap­pli­ca­te;
e.
i ri­sul­ta­ti dei cal­co­li di co­stru­zio­ne, con­trol­li, ecc.;
f.
le re­la­zio­ni sul­le pro­ve ef­fet­tua­te.

5 Se la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca non è re­dat­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le del­la Sviz­ze­ra o in in­gle­se, l’UF­COM può chie­der­ne la tra­du­zio­ne in­te­gra­le o par­zia­le in una del­le lin­gue men­zio­na­te.

17 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 11 Dichiarazione di conformità  

1 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà è ri­la­scia­ta dal fab­bri­can­te o dal suo man­da­ta­rio con­for­me­men­te al mo­del­lo fi­gu­ran­te nell’Al­le­ga­to 4. Es­sa at­te­sta che l’adem­pi­men­to dei re­qui­si­ti es­sen­zia­li è sta­to di­mo­stra­to. È ag­gior­na­ta re­go­lar­men­te.

2 La di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà de­ve es­se­re re­dat­ta o tra­dot­ta in una lin­gua uf­fi­cia­le del­la Sviz­ze­ra o in in­gle­se.

3Se l’ap­pa­rec­chio è sog­get­to a più re­go­la­men­ta­zio­ni che esi­go­no una di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà, va ri­la­scia­ta una so­la di­chia­ra­zio­ne. Di­ver­se di­chia­ra­zio­ni in­di­vi­dua­li con­te­nu­te in un dos­sier so­no equi­pa­ra­te a una so­la di­chia­ra­zio­ne.

Art. 12 Conservazione della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica  

1 Il fab­bri­can­te, il suo man­da­ta­rio o, nel ca­so in cui nes­su­no dei due ri­sie­da in Sviz­ze­ra, l’im­por­ta­to­re de­vo­no po­ter pre­sen­ta­re una co­pia del­la di­chia­ra­zio­ne di con­for­mi­tà e del­la do­cu­men­ta­zio­ne tec­ni­ca du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ap­pa­rec­chio.

2 In ca­so di im­mis­sio­ne in com­mer­cio di se­rie di ap­pa­rec­chi, il ter­mi­ne de­cor­re dal­la da­ta dell’im­mis­sio­ne in com­mer­cio dell’ul­ti­mo esem­pla­re del­la se­rie in que­stio­ne.

3 Il for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne sog­gia­ce all’ob­bli­go di cui al ca­po­ver­so 1:

a.
se il fab­bri­can­te e il suo man­da­ta­rio non ri­sie­do­no in Sviz­ze­ra; e
b.
se l’im­por­ta­to­re im­por­ta l’ap­pa­rec­chio per il pro­prio uti­liz­zo.18

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 13 Marchio di conformità, informazioni di identificazione e rintracciabilità  

1 Ogni ap­pa­rec­chio de­ve re­ca­re il mar­chio di con­for­mi­tà di cui all’Al­le­ga­to 1 nu­me­ro 1 o il mar­chio di con­for­mi­tà este­ro di cui all’Al­le­ga­to 1 nu­me­ro 2.

2Il mar­chio di con­for­mi­tà de­ve es­se­re ap­po­sto in mo­do ben vi­si­bi­le, leg­gi­bi­le e in­de­le­bi­le sull’ap­pa­rec­chio o sul­la sua tar­ghet­ta. Qua­lo­ra le di­men­sio­ni o la na­tu­ra dell’ap­pa­rec­chio non lo con­sen­ta­no, es­so de­ve es­se­re ap­po­sto in mo­do ben vi­si­bi­le e leg­gi­bi­le sull’im­bal­lag­gio e sui do­cu­men­ti di ac­com­pa­gna­men­to.

3Ogni ap­pa­rec­chio de­ve re­ca­re l’in­di­ca­zio­ne del ti­po, del lot­to, del nu­me­ro di se­rie o qual­sia­si al­tra in­for­ma­zio­ne ade­gua­ta che ne con­sen­ta un’iden­ti­fi­ca­zio­ne uni­vo­ca. Qua­lo­ra le di­men­sio­ni o la na­tu­ra dell’ap­pa­rec­chio non lo con­sen­ta­no, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’ap­pa­rec­chio o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to.

4 Ogni ap­pa­rec­chio de­ve re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to del fab­bri­can­te, non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le que­st’ul­ti­mo può es­se­re con­tat­ta­to. Se ciò non è pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. L’in­di­riz­zo pre­ci­sa un ser­vi­zio cen­tra­le do­ve il fab­bri­can­te può es­se­re con­tat­ta­to. I da­ti di con­tat­to so­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.

5 Se il fab­bri­can­te non ri­sie­de in Sviz­ze­ra, ogni ap­pa­rec­chio de­ve an­che re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to dell’im­por­ta­to­re, non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le può es­se­re con­tat­ta­to. Se ciò non è pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’ap­pa­rec­chio o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. I da­ti di con­tat­to van­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.

6 Se il fab­bri­can­te e il suo man­da­ta­rio non ri­sie­do­no in Sviz­ze­ra e l’im­por­ta­to­re im­por­ta l’ap­pa­rec­chio per il pro­prio uti­liz­zo, ogni ap­pa­rec­chio de­ve an­che re­ca­re il no­me, la ra­gio­ne so­cia­le o il mar­chio re­gi­stra­to del for­ni­to­re di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne, non­ché l’in­di­riz­zo po­sta­le al qua­le può es­se­re con­tat­ta­to. Se ciò non è pos­si­bi­le, que­ste in­for­ma­zio­ni de­vo­no fi­gu­ra­re sull’im­bal­lag­gio dell’ap­pa­rec­chio o in un do­cu­men­to di ac­com­pa­gna­men­to. I da­ti so­no in­di­ca­ti in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa da­gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li.19

19 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 14 Altre informazioni  

1 Ogni ap­pa­rec­chio de­ve es­se­re cor­re­da­to del­le se­guen­ti in­for­ma­zio­ni:

a.
tut­te le in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve al­le mi­su­re pre­cau­zio­na­li da adot­ta­re nell’as­sem­blag­gio, nell’in­stal­la­zio­ne, nel­la ma­nu­ten­zio­ne o nell’uti­liz­zo dell’ap­pa­rec­chio al fi­ne di ga­ran­ti­re che es­so adem­pia i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za quan­do è uti­liz­za­to;
b.
un’in­di­ca­zio­ne chia­ra del­le re­stri­zio­ni d’uso per ap­pa­rec­chi la cui con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za non è ga­ran­ti­ta nel­le zo­ne re­si­den­zia­li.

2 L’in­di­ca­zio­ne di cui al ca­po­ver­so 1 let­te­ra b de­ve es­se­re ri­por­ta­ta all’oc­cor­ren­za an­che sull’im­bal­lag­gio.

3 Le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per con­sen­ti­re un uti­liz­zo dell’ap­pa­rec­chio con­for­me al­lo sco­po pre­vi­sto de­vo­no fi­gu­ra­re nel­le istru­zio­ni al­le­ga­te all’ap­pa­rec­chio.

4 Le in­for­ma­zio­ni de­vo­no es­se­re re­dat­te in mo­do com­pren­si­bi­le per gli uti­liz­za­to­ri fi­na­li e in una lin­gua uf­fi­cia­le del luo­go di ven­di­ta. In lo­ca­li­tà bi­lin­gui de­vo­no es­se­re re­dat­te nel­le due lin­gue uf­fi­cia­li.

Sezione 3: Apparecchi destinati a essere incorporati in un impianto fisso

Art. 15  

1 Gli ap­pa­rec­chi mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to che pos­so­no es­se­re in­cor­po­ra­ti in un im­pian­to fis­so sot­to­stan­no a tut­te le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za ap­pli­ca­bi­li agli ap­pa­rec­chi.

2 Gli ap­pa­rec­chi de­sti­na­ti a es­se­re in­cor­po­ra­ti in un par­ti­co­la­re im­pian­to fis­so e non al­tri­men­ti mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to non sot­to­stan­no agli ar­ti­co­li 4, 8–12, 13 ca­po­ver­so 1 e 14.

3 La do­cu­men­ta­zio­ne al­le­ga­ta a un ap­pa­rec­chio di cui al ca­po­ver­so 2 de­ve con­te­ne­re, ol­tre al­le in­di­ca­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­si 3–6:20

a.
la de­si­gna­zio­ne dell’im­pian­to fis­so nel qua­le l’ap­pa­rec­chio de­ve es­se­re in­cor­po­ra­to e le ca­rat­te­ri­sti­che di com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca di que­st’ul­ti­mo;
b.
le mi­su­re da adot­ta­re per l’in­cor­po­ra­zio­ne dell’ap­pa­rec­chio in det­to im­pian­to, af­fin­ché non ne ri­sul­ti com­pro­mes­sa la con­for­mi­tà.

20 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Sezione 4: Obblighi generali degli operatori economici

Art. 16 Obblighi d’identificazione  

1 Su ri­chie­sta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci in­di­ca­no tut­ti gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci:

a.
da cui han­no ac­qui­si­to un ap­pa­rec­chio;
b.
a cui han­no con­se­gna­to un ap­pa­rec­chio.

2 Es­si de­vo­no po­ter pre­sen­ta­re le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 1 du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta di ac­qui­si­zio­ne dell’ap­pa­rec­chio e du­ran­te die­ci an­ni a de­cor­re­re dal­la da­ta di con­se­gna dell’ap­pa­rec­chio.

Art. 17 Obblighi in materia di trasporto e stoccaggio  
Fin­tan­to che un ap­pa­rec­chio è sot­to la re­spon­sa­bi­li­tà de­gli im­por­ta­to­ri e dei di­stri­bu­to­ri, que­sti ul­ti­mi de­vo­no ga­ran­ti­re che le con­di­zio­ni del suo stoc­cag­gio o del suo tra­spor­to non com­pro­met­ta­no la sua con­for­mi­tà ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.
Art. 18 Obblighi di controllo  

1 I fab­bri­can­ti e gli im­por­ta­to­ri, che ri­ten­go­no o han­no mo­ti­vo di sup­por­re che un ap­pa­rec­chio da es­si im­mes­so in com­mer­cio non sia con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za, de­vo­no adot­ta­re sen­za in­du­gio le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie per ren­der­lo con­for­me o, se ne­ces­sa­rio, per ri­ti­rar­lo o ri­chia­mar­lo.

2 I di­stri­bu­to­ri, che ri­ten­go­no o han­no mo­ti­vo di sup­por­re che un ap­pa­rec­chio da es­si mes­so a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to non sia con­for­me al­la pre­sen­te or­di­nan­za, de­vo­no ado­pe­rar­si af­fin­ché sia­no pre­se le mi­su­re cor­ret­ti­ve ne­ces­sa­rie per ren­der­lo con­for­me o, se ne­ces­sa­rio, per ri­ti­rar­lo o ri­chia­mar­lo.

3 Qua­lo­ra l’ap­pa­rec­chio pre­sen­ti un ri­schio, i fab­bri­can­ti, i man­da­ta­ri, gli im­por­ta­to­ri e i di­stri­bu­to­ri de­vo­no in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’UF­COM, in­di­can­do in par­ti­co­la­re in mo­do det­ta­glia­to i mo­ti­vi del­la non con­for­mi­tà e le mi­su­re cor­ret­ti­ve adot­ta­te.21

4 Qua­lo­ra l’ap­pa­rec­chio pre­sen­ti un ri­schio, i for­ni­to­ri di ser­vi­zi su or­di­na­zio­ne de­vo­no inol­tre in­for­mar­ne im­me­dia­ta­men­te l’UF­COM, in­di­can­do in par­ti­co­la­re in mo­do det­ta­glia­to i mo­ti­vi del­la non con­for­mi­tà e le mi­su­re cor­ret­ti­ve adot­ta­te, nel ca­so in cui né il fab­bri­can­te, né il suo man­da­ta­rio ri­sie­da­no in Sviz­ze­ra e l’im­por­ta­to­re ab­bia im­por­ta­to l’ap­pa­rec­chio per il pro­prio uti­liz­zo.22

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

22 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 19 Obblighi di collaborazione  

1 Su ri­chie­sta mo­ti­va­ta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci de­vo­no for­nir­gli tut­te le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne ne­ces­sa­rie a di­mo­stra­re la con­for­mi­tà dell’ap­pa­rec­chio al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Le in­for­ma­zio­ni e la do­cu­men­ta­zio­ne de­vo­no es­se­re tra­smes­se per scrit­to in for­ma­to car­ta­ceo o elet­tro­ni­co in una lin­gua che può es­se­re fa­cil­men­te com­pre­sa dall’UF­COM.
3Su ri­chie­sta dell’UF­COM, gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci e i for­ni­to­ri di ser­vi­zi del­la so­cie­tà dell’in­for­ma­zio­ne col­la­bo­ra­no nell’ese­cu­zio­ne di tut­te le mi­su­re vol­te a eli­mi­na­re i ri­schi che gli ap­pa­rec­chi da es­si mes­si a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to pre­sen­ta­no. Que­st’ob­bli­go si ap­pli­ca an­che al man­da­ta­rio per gli ap­pa­rec­chi che rien­tra­no nel suo man­da­to.23

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137).

Capitolo 3: Impianti fissi

Art. 20  
1 Gli im­pian­ti fis­si de­vo­no es­se­re in­stal­la­ti se­con­do le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te e con­for­me­men­te al­la gui­da per l’uti­liz­za­zio­ne pre­vi­sta dei suoi com­po­nen­ti, non­ché sod­di­sfa­re i re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.
2 Le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­te dal­la per­so­na che ha ese­gui­to il mon­tag­gio. Que­sti do­cu­men­ti so­no con­se­gna­ti al pro­prie­ta­rio de­gli im­pian­ti fis­si.
3 Il pro­prie­ta­rio de­ve con­ser­va­re que­sta do­cu­men­ta­zio­ne fin­ché l’im­pian­to è in ser­vi­zio. De­ve for­nir­la all’UF­COM su sua ri­chie­sta.

Capitolo 4: Messa in servizio e utilizzo delle apparecchiature

Art. 21  

1 Le ap­pa­rec­chia­tu­re mes­se in ser­vi­zio de­vo­no es­se­re con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za. De­vo­no es­se­re cor­ret­ta­men­te in­stal­la­te, sot­to­po­ste a ma­nu­ten­zio­ne e uti­liz­za­te con­for­me­men­te all’im­pie­go pre­vi­sto.

2 La mes­sa in ser­vi­zio e l’uti­liz­zo di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra de­vo­no es­se­re con­for­mi al­le istru­zio­ni del fab­bri­can­te.

3 Se un for­ni­to­re di ser­vi­zi met­te in ser­vi­zio un’ap­pa­rec­chia­tu­ra, de­ve ri­spet­ta­re le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te.

4 La ri­pa­ra­zio­ne di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta con­for­me­men­te ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li.

Capitolo 5: Esposizione e dimostrazione di apparecchiature

Art. 22  

1 Chiun­que espon­ga o pre­sen­ti un’ap­pa­rec­chia­tu­ra che non sod­di­sfa i re­qui­si­ti per la sua mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to o per la sua mes­sa in ser­vi­zio de­ve in­di­ca­re chia­ra­men­te che l’ap­pa­rec­chia­tu­ra in que­stio­ne non sod­di­sfa le pre­scri­zio­ni e non può né es­se­re mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to né es­se­re mes­sa in ser­vi­zio.

2 Una di­mo­stra­zio­ne può es­se­re ef­fet­tua­ta so­lo se so­no sta­te adot­ta­te mi­su­re ade­gua­te per evi­ta­re in­ter­fe­ren­ze elet­tro­ma­gne­ti­che.

Capitolo 6: Messa a disposizione sul mercato di apparecchiature usate

Art. 23  

1 Le ap­pa­rec­chia­tu­re usa­te pos­so­no es­se­re mes­se a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to so­lo se adem­pio­no i re­qui­si­ti in vi­go­re al mo­men­to del­la lo­ro im­mis­sio­ne in com­mer­cio.

2 Le ap­pa­rec­chia­tu­re usa­te, nel­le qua­li so­no sta­ti so­sti­tui­ti com­po­nen­ti im­por­tan­ti per il lo­ro fun­zio­na­men­to, sog­giac­cio­no al­le stes­se di­spo­si­zio­ni va­li­de per gli ap­pa­rec­chi nuo­vi.

Capitolo 7: Controllo

Art. 24 Principi  

1 L’UF­COM con­trol­la che le ap­pa­rec­chia­tu­re mes­se a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, mes­se in ser­vi­zio, in­stal­la­te o uti­liz­za­te sia­no con­for­mi al­la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 A tal fi­ne l’UF­COM ef­fet­tua pro­ve per cam­pio­na­tu­ra. Pro­ce­de an­che a con­trol­li se ha mo­ti­vo di sup­por­re che un’ap­pa­rec­chia­tu­ra non adem­pia le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

3 Può ac­ce­de­re gra­tui­ta­men­te ai lo­ca­li in cui si tro­va­no le ap­pa­rec­chia­tu­re al­lo sco­po di ve­ri­fi­ca­re l’adem­pi­men­to del­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za. Può esi­ge­re la con­se­gna di ap­pa­rec­chi a ti­to­lo gra­tui­to.

4 L’UF­COM può esi­ge­re che l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne (AFD) gli for­ni­sca, per un pe­rio­do de­ter­mi­na­to, in­for­ma­zio­ni sull’im­por­ta­zio­ne di ap­pa­rec­chi.

5 Se, nel qua­dro del­le sue at­ti­vi­tà or­di­na­rie, l’AFD sco­pre ap­pa­rec­chi dei qua­li, in ba­se a una li­sta di con­trol­lo al­le­sti­ta dall’UF­COM, so­spet­ta che non adem­pio­no le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, ne pre­le­va un cam­pio­ne e lo tra­smet­te all’UF­COM sen­za in­du­gio.

Art. 25 Competenze  

1 L’UF­COM può esi­ge­re da­gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci, dal pre­sta­to­re di ser­vi­zi re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa in ser­vi­zio di un’ap­pa­rec­chia­tu­ra o dal pro­prie­ta­rio di un im­pian­to fis­so la do­cu­men­ta­zio­ne e le in­for­ma­zio­ni di cui ne­ces­si­ta per l’adem­pi­men­to dei suoi com­pi­ti di con­trol­lo. A ta­le sco­po fis­sa un ter­mi­ne ade­gua­to.

2 In oc­ca­sio­ne dei con­trol­li i ge­sto­ri e gli uti­liz­za­to­ri de­vo­no pre­sen­ta­re:

a.
la do­cu­men­ta­zio­ne in lo­ro pos­ses­so re­la­ti­va al­le ap­pa­rec­chia­tu­re; e
b.
le in­for­ma­zio­ni che per­met­to­no di iden­ti­fi­ca­re la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to, il pro­prie­ta­rio o il ge­sto­re.

3 Qua­lo­ra vi sia mo­ti­vo di ri­te­ne­re che un im­pian­to fis­so non sod­di­sfi le pre­scri­zio­ni vi­gen­ti, se­gna­ta­men­te in ca­so di in­ter­fe­ren­ze, l’UF­COM può esi­ge­re dal pro­prie­ta­rio la pro­va del­la con­for­mi­tà dell’im­pian­to ai re­qui­si­ti es­sen­zia­li del­la pre­sen­te or­di­nan­za.

Art. 26 Prove da parte di un laboratorio  

1 L’UF­COM fa esa­mi­na­re un’ap­pa­rec­chia­tu­ra da un la­bo­ra­to­rio che adem­pie una del­le con­di­zio­ni di cui all’ar­ti­co­lo 7 ca­po­ver­so 1 let­te­re a–c:24

a.
dal­le pro­ve da es­so stes­so ef­fet­tua­te ri­sul­ta che ta­le ap­pa­rec­chia­tu­ra non ri­spet­ta i re­qui­si­ti es­sen­zia­li; e
b.
la ri­chie­sta è pre­sen­ta­ta dal­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to dell’ap­pa­rec­chio o dal pro­prie­ta­rio dell’im­pian­to fis­so.

2 Pri­ma di far esa­mi­na­re un ap­pa­rec­chio, l’UF­COM sen­te la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to. Pri­ma di far esa­mi­na­re un im­pian­to fis­so, sen­te il pro­prie­ta­rio del­lo stes­so.

3 I co­sti del­le pro­ve ef­fet­tua­te da un la­bo­ra­to­rio so­no a ca­ri­co del­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to dell’ap­pa­rec­chio o del pro­prie­ta­rio dell’im­pian­to fis­so, qua­lo­ra le pro­ve di­mo­stri­no che l’ap­pa­rec­chio o l’im­pian­to fis­so non sod­di­sfa i re­qui­si­ti ri­chie­sti.

4 L’UF­COM può far ese­gui­re la pro­va da un la­bo­ra­to­rio, se non può ef­fet­tuar­la es­so stes­so. In que­sto ca­so, al­la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to di un ap­pa­rec­chio che non adem­pie i re­qui­si­ti es­sen­zia­li o al pro­prie­ta­rio dell’im­pian­to fis­so che non adem­pie det­ti re­qui­si­ti so­no ad­dos­sa­ti gli stes­si co­sti che ri­sul­te­reb­be­ro se l’UF­COM aves­se ef­fet­tua­to es­so stes­so la pro­va. I ca­po­ver­si 2 e 3 non si ap­pli­ca­no.

24 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).

Art. 27 Misure  

1 Se dal con­trol­lo ri­sul­ta una vio­la­zio­ne del­le pre­scri­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za, l’UF­COM or­di­na le mi­su­re ade­gua­te do­po aver sen­ti­to la per­so­na re­spon­sa­bi­le del­la mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to dell’ap­pa­rec­chio, l’uti­liz­za­to­re o il pro­prie­ta­rio dell’ap­pa­rec­chia­tu­ra.

2 Se ri­sul­ta che un’ap­pa­rec­chia­tu­ra ge­ne­ra un’in­ter­fe­ren­za o ne è di­stur­ba­ta, l’UF­COM può se­gna­ta­men­te:

a.
vie­tar­ne l’ul­te­rio­re mes­sa a di­spo­si­zio­ne sul mer­ca­to;
b.
di­spor­ne il ri­ti­ro, la con­fi­sca o il se­que­stro;
c.
vie­ta­re o li­mi­ta­re l’ul­te­rio­re uti­liz­zo; o
d.
esi­ge­re un ade­gua­men­to dell’ap­pa­rec­chia­tu­ra.

3 L’UF­COM può pub­bli­ca­re que­ste mi­su­re o ren­der­le ac­ces­si­bi­li in In­ter­net.

4 L’UF­COM può in­for­ma­re la po­po­la­zio­ne del­la non con­for­mi­tà tec­ni­ca di un ap­pa­rec­chio, in par­ti­co­la­re se non è pos­si­bi­le iden­ti­fi­ca­re tut­ti gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci o se il nu­me­ro di que­sti ul­ti­mi è trop­po ele­va­to. A ta­le sco­po, es­so pub­bli­ca o ren­de ac­ces­si­bi­le in In­ter­net in par­ti­co­la­re le in­for­ma­zio­ni se­guen­ti:

a.
le mi­su­re adot­ta­te;
b.
l’uti­liz­zo a cui è de­sti­na­to l’ap­pa­rec­chio;
c.
le in­for­ma­zio­ni che ne per­met­to­no l’iden­ti­fi­ca­zio­ne, co­me il fab­bri­can­te, il mar­chio e il ti­po;
d.
le fo­to­gra­fie dell’ap­pa­rec­chio e del suo im­bal­lag­gio;
e.
la da­ta del­la de­ci­sio­ne di non con­for­mi­tà.

5 L’UF­COM può par­te­ci­pa­re a ban­che da­ti in­ter­na­zio­na­li per lo scam­bio di in­for­ma­zio­ni tra au­to­ri­tà di sor­ve­glian­za del mer­ca­to e rac­co­glier­vi le in­for­ma­zio­ni di cui al ca­po­ver­so 4.25

25 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).

Capitolo 8: Interferenze

Art. 28  

1 Su ri­chie­sta, l’UF­COM cer­ca di in­di­vi­dua­re l’ori­gi­ne di un’in­ter­fe­ren­za.

2 Per de­ter­mi­na­re l’ori­gi­ne di un’in­ter­fe­ren­za, l’UF­COM di­spo­ne di un ac­ces­so gra­tui­to a tut­te le ap­pa­rec­chia­tu­re.

3 L’UF­COM de­ci­de le mi­su­re da adot­ta­re per eli­mi­na­re l’in­ter­fe­ren­za e, se del ca­so, la ri­par­ti­zio­ne dei co­sti ri­sul­tan­ti da que­ste mi­su­re.

Capitolo 9: Tasse

Art. 29  

1 L’UF­COM per­ce­pi­sce una tas­sa per:

a.
le de­ci­sio­ni pre­se in adem­pi­men­to dei suoi com­pi­ti di con­trol­lo, se con­sta­ta che le di­spo­si­zio­ni del­la pre­sen­te or­di­nan­za non so­no sta­te ri­spet­ta­te;
b.
le spe­se do­vu­te al­la lo­ca­liz­za­zio­ne dell’ori­gi­ne di un’in­ter­fe­ren­za pres­so il ge­sto­re dell’ap­pa­rec­chia­tu­ra che ge­ne­ra un’in­ter­fe­ren­za o ne è di­stur­ba­ta, se il mo­ti­vo dell’in­ter­fe­ren­za ri­sie­de nel fat­to che l’ap­pa­rec­chia­tu­ra:
1.
non cor­ri­spon­de al­lo sta­to at­tua­le del­la tec­ni­ca,
2.
non è sta­ta mes­sa in ser­vi­zio con­for­me­men­te al­le istru­zio­ni del fab­bri­can­te e al­le re­go­le tec­ni­che ri­co­no­sciu­te, o
3.
è sta­ta uti­liz­za­ta con­tra­ria­men­te al­le re­stri­zio­ni d’uso (art. 14 cpv. 1 lett. b).

2 Le tas­se so­no cal­co­la­te in fun­zio­ne del tem­po im­pie­ga­to. È ap­pli­ca­ta una ta­rif­fa ora­ria di 210 fran­chi.

3 La tas­sa ri­scos­sa per de­ter­mi­na­re l’ori­gi­ne di un’in­ter­fe­ren­za am­mon­ta ad al­me­no 175 fran­chi. Es­sa non com­pren­de il tem­po ne­ces­sa­rio per re­car­si sul po­sto.

4 Si ap­pli­ca­no inol­tre le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 200426 su­gli emo­lu­men­ti.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 30 Abrogazione e modifica di altri atti  

1 L’or­di­nan­za del 18 no­vem­bre 200927 sul­la com­pa­ti­bi­li­tà elet­tro­ma­gne­ti­ca è abro­ga­ta.

2 e 328

27 [RU 2009 6243, 2010 3619, 2014 4159]

28 Le mod. pos­so­no es­se­re con­sul­ta­te al­la RU 2016 119.

Art. 31 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 20 apri­le 2016.

Allegato 1

(art. 13 cpv. 1)

Marchio di conformità

1. Marchio di conformità svizzero

1.1 Il marchio di conformità svizzero è composto di due lettere latine maiuscole susseguenti, «C» e «H»: «CH». Le lettere, devono essere applicate in una forma ellittica con l’asse principale orizzontale.

Dimensioni minime:

Altezza dell’ellissi

Larghezza dell’ellissi

Altezza delle lettere

Larghezza delle lettere

Spessore del tratto

7,2 mm

11 mm

5 mm

2,5 mm

0,6 mm

1.2 In caso di ingrandimento del marchio di conformità, devono essere mantenute le sue proporzioni.

2. Marchio di conformità estero

2.1 È ammesso il marchio di conformità definito nell’allegato 2 del regolamento (CE) n. 765/200829. L’illustrazione ha carattere informativo.

2.2 L’apposizione di questo marchio di conformità deve rispettare i principi generali definiti nell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

29 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, nella versione del GU L 218, del 13.08.2008, pag. 30.

Allegato 2

(art. 9 cpv. 1 lett. a)

Controllo interno della produzione (modulo A)

1 Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante adempie gli obblighi di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del presente allegato e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli apparecchi in questione soddisfano i requisiti della presente ordinanza ad essi applicabili.

2 Valutazione della compatibilità elettromagnetica

2.1 Il fabbricante deve effettuare una valutazione della compatibilità elettromagnetica degli apparecchi sulla base dei fenomeni rilevanti, al fine di constatare se i requisiti essenziali della presente ordinanza sono soddisfatti.

2.2 La valutazione della compatibilità elettromagnetica deve tenere conto di tutte le condizioni abituali di un esercizio conforme all’impiego previsto. Se un apparecchio può funzionare in varie configurazioni, la valutazione della compatibilità elettromagnetica deve confermare che esso soddisfa i requisiti essenziali della presente ordinanza in tutte le configurazioni designate dal fabbricante come rappresentative dell’utilizzazione prevista.

3 Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica di cui all’articolo 10.

4 Produzione

4.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti con la documentazione tecnica di cui all’articolo 10 e i requisiti essenziali della presente ordinanza.

4.2 Il fabbricante tiene adeguatamente conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche dell’apparecchio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dell’apparecchio.

5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

5.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità su ogni singolo apparecchio conforme alle prescrizioni della presente ordinanza ad esso applicabili.

5.2 Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello di apparecchio.

6 Mandatario

6.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 5 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

6.2 La progettazione e la produzione di apparecchi, nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1 lett. b)

Esame del tipo, seguito dall’esame della conformità al tipo in base al controllo interno della produzione

I Esame del tipo (modulo B)

1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di un apparecchio, nonché verifica e certifica che esso rispetta i requisiti essenziali della presente ordinanza.

2 L’esame del tipo consiste in una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio effettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 3, senza esame di un campione (tipo di progetto). Può essere limitato ad alcuni aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza precisati dal fabbricante o dal suo mandatario.

3 Domanda di esame del tipo

3.1 Il fabbricante presenta una domanda di esame del tipo a un unico organismo di valutazione della conformità di sua scelta.

3.2 La domanda contiene indicazioni sugli aspetti dei requisiti essenziali per i quali è richiesto un esame, nonché:

a.
il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;
b.
una dichiarazione scritta secondo cui la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della conformità;
c.
la documentazione tecnica di cui all’articolo 10.

4 L’organismo di valutazione della conformità esamina la documentazione tecnica per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchio in relazione agli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza per i quali è richiesto un esame.

5 L’organismo di valutazione della conformità redige una relazione di valutazione sulle attività svolte secondo il numero 4 e sui risultati conseguiti. A prescindere dai propri obblighi nei confronti dell’UFCOM, l’organismo di valutazione della conformità rende pubblico il contenuto di questa relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6 Certificato di esame del tipo

6.1 Se il tipo risulta conforme ai requisiti della presente ordinanza applicabili all’apparecchio in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di esame del tipo. Tale certificato contiene il nome e l’indirizzo del fabbricante, i risultati dell’esame, gli aspetti dei requisiti essenziali della presente ordinanza oggetto dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo appro­vato. Il certificato di esame del tipo può comprendere uno o più allegati.

6.2 Il certificato di esame del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità degli apparecchi prodotti al tipo esaminato e di eseguire il controllo dell’apparecchio dopo la sua messa in servizio.

6.3 Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali della presente ordinanza ad esso applicabili, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di esame del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7 Obblighi di controllo

7.1 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto; se i progressi tecnologici lo inducono a ritenere che il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali della presente ordinanza, esso decide se occorrono ulteriori indagini. In caso affermativo l’organismo di valutazione della conformità ne informa il fabbricante.

7.2 Il fabbricante informa l’organo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato che possono compromettere la conformità dell’apparecchio ai requisiti essenziali della presente ordinanza o le condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche rendono necessaria un’approvazione supplementare a complemento del primo certificato di esame del tipo.

8 Obblighi d’informazione

8.1 Ogni organismo di valutazione della conformità informa l’UFCOM in merito ai certificati di esame del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposi­zione l’elenco di tali certificati e/o supplementi che esso ha respinto, sospeso o altrimenti sottoposto a restrizioni.

8.2 Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi di valutazione della conformità dei certificati di esame del tipo e/o degli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, comunica loro tutti i predetti certificati e/o supplementi da esso rilasciati.

8.3 L’UFCOM e gli altri organismi di valutazione della conformità possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame del tipo e/o dei relativi supplementi. L’UFCOM può ottenere, su richiesta, copia della documen­tazione tecnica e dei risultati delle prove effettuate dall’organismo di valutazione della conformità. L’organismo di valutazione della conformità con­serva una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico e la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9 Il fabbricante tiene a disposizione dell’UFCOM una copia del certificato di esame del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica durante dieci anni a decorrere dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso in commercio.

10 Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al numero 3 e adempiere agli obblighi di cui ai numeri 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

II Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C)

1 La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante soddisfa gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 e garantisce e dichiara sotto la sua responsabilità che gli apparecchi interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e adempiono i requisiti essenziali della presente ordinanza ad essi applicabili.

2 Produzione

2.1 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di produzione e il suo controllo garantiscano la conformità degli apparecchi prodotti al tipo approvato oggetto del certificato di esame e ai requisiti applicabili della presente ordinanza.

2.2 Il fabbricante tiene adeguatamente conto delle modifiche del progetto o delle caratteristiche dell’apparecchio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche a cui si fa riferimento per la conformità dell’apparecchio.

3 Marchio e dichiarazione di conformità

3.1 Il fabbricante appone il marchio di conformità su ogni singolo apparecchio conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e ai requisiti essenziali della presente ordinanza ad esso applicabili.

3.2 Il fabbricante rilascia una dichiarazione scritta di conformità per ogni modello d’apparecchio.

4 Mandatario

4.1 Gli obblighi del fabbricante previsti nel numero 3 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a suo nome e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

4.2 La progettazione e la produzione di apparecchi nonché la redazione della documentazione tecnica non possono essere delegate al mandatario.

Allegato 4

(art. 11 cpv. 1)

Modello di dichiarazione di conformità

1 La dichiarazione di conformità per un apparecchio con il marchio svizzero di conformità secondo l’allegato 1 numero 1 va rilasciata in base al modello seguente:

Titolo: Dichiarazione di conformità

1.
Modello di apparecchio/prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2.
Nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario residente in Svizzera:
3.
La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante:
4.
Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può contenere un’immagine a colori sufficientemente chiara laddove ciò sia necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5.
L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla legislazione svizzera applicabile:
6.
Riferimento alle pertinenti norme tecniche applicate, compresa la data delle norme, o riferimenti ad altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle stesse:
7.
Eventualmente: l’organismo di valutazione della conformità … (denominazione, numero d’identificazione) ha effettuato … (descrizione della misura) e rilasciato il seguente certificato:
8.
Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

2 La dichiarazione di conformità per un apparecchio con il marchio di conformità estero secondo l’allegato 1 numero 2 va redatta in base al modello di cui all’allegato IV della direttiva 2014/30/UE30.

30 Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, nella versione GU L 96, del 26.02.2014, pag. 79.

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