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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). |
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
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Art. 4 Mezzi ausiliari e armi consentiti
1 Il personale di sicurezza è autorizzato a impiegare i mezzi ausiliari e le armi seguenti:
2 La polizia dei trasporti può inoltre impiegare armi da fuoco. |
Art. 5 Deposito di garanzia
1 Qualora la persona che si comporta in modo contrario alle prescrizioni non sia in grado di attestare in modo attendibile la propria identità e il proprio luogo di residenza o non abbia un domicilio fisso in Svizzera, il personale di sicurezza può esigere un deposito a titolo di garanzia. 2 L’ammontare del deposito di garanzia è stabilito in base all’importo presumibile della multa, delle spese procedurali e dell’indennizzo di danni e oneri. 3 Il deposito può essere fornito in contanti, mediante pagamento con carta di credito o di addebito, consegna di un oggetto di valore o garanzia rilasciata da un istituto bancario o assicurativo con sede in Svizzera. 4 Il personale di sicurezza conferma con una ricevuta la consegna del deposito di garanzia. 5 Se viene presentata denuncia penale contro una persona che ha fornito un deposito di garanzia, tale deposito è consegnato all’autorità inquirente assieme alla denuncia penale. Un’eventuale eccedenza è rimborsata. |
Art. 6 Costi della polizia dei trasporti
1 La polizia dei trasporti pubblica i prezzi delle proprie prestazioni in un apposito catalogo. 2 Le imprese di trasporto tengono una contabilità separata per quanto concerne la polizia dei trasporti. 3 Offrono le prestazioni della propria polizia dei trasporti ad altre imprese di trasporto a condizioni comparabili. |
Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza
1 L’UFT rilascia l’autorizzazione a trasferire compiti del servizio di sicurezza a un’impresa di sicurezza qualora l’impresa di trasporto dimostri che l’impresa di sicurezza soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza e dispone di un’autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio. 2 L’impresa di trasporto stipula con l’impresa di sicurezza una convenzione scritta sul trasferimento dei compiti di protezione. La convenzione deve essere approvata dall’UFT. 3 La convenzione impegna l’impresa di sicurezza a:
4 L’impresa di trasporto controlla se l’impresa di sicurezza adempie regolarmente gli obblighi di cui al capoverso 3 e i compiti ad essa delegati. 4 RS 124 |
Art. 8 Formazione
1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza adempia i requisiti di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 31 ottobre 20075 sull’impiego di società di sicurezza. 2 Il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione deve essere in possesso di un attestato professionale di agente di polizia secondo le indicazioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione6. 3 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza assicura che il personale di sicurezza possa frequentare corsi di perfezionamento specifici. 5 RS 124 6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. |
Art. 9 Identificabilità
1 L’impresa di trasporto provvede affinché il personale della polizia dei trasporti incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale delle autorità di polizia. 2 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza provvede affinché il personale del servizio di sicurezza incaricato di svolgere compiti di protezione sia identificabile nello svolgimento delle sue funzioni e non possa essere confuso con il personale della polizia dei trasporti o delle autorità di polizia. |
Art. 11 Informazioni e notifiche all’UFT
1 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza inoltra all’UFT:
2 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza presenta all’UFT, entro la fine di marzo di ogni anno, un rapporto sull’attività di sicurezza dell’anno precedente. L’allegato della presente ordinanza contiene le direttive inerenti ai rapporti sull’attività di sicurezza. 3 L’impresa di trasporto o l’impresa di sicurezza notifica senza indugio all’UFT le circostanze che compromettono seriamente l’adempimento dei compiti di sicurezza. |
Art. 12 Disposizione transitoria
1 L’UFT può autorizzare deroghe all’adempimento dei requisiti in materia di formazione (art. 8) per il personale che ha svolto compiti di polizia ferroviaria secondo il diritto anteriore. 2 Entro il 30 giugno 2012 le imprese di trasporto sono tenute a:
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Allegato |
(art. 11 cpv. 2) |