1. Chi richiede un attestato all’UFSP in base all’esperienza professionale acquisita in Svizzera o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell’articolo 3 della direttiva 74/556/CEE13. 2. Per esperienza professionale sufficiente si intende: - a.
- un’attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
- b.
- un’attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
- c.
- un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un’impresa, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d.
- un’attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l’attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l’impiego professionale di sostanze e preparati;
- e.
- un’attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprovi di aver ricevuto, per l’attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Esercita un’attività con funzioni dirigenziali in un’impresa chi ha svolto in un’azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente: - a.
- le mansioni di direttore dell’impresa o di direttore di una succursale;
- b.
- le mansioni di sostituto dell’imprenditore o del direttore dell’impresa, se tali mansioni implicavano una responsabilità analoga a quella dell’imprenditore o del direttore sostituiti;
- c.
- le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell’azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell’impiego di detti prodotti.
13 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giu. 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari, GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1.
|