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Art. 15
2. Durata del riposo
Pause
1 Il lavoro giornaliero dev’essere interrotto con pause di almeno: - a.
- un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
- b.
- mezz’ora, se dura più di sette ore;
- c.
- un’ora, se dura più di nove ore.
2 Le pause contano come lavoro, quando al lavoratore non é consentito di lasciare il posto di lavoro.
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Art. 15a40
1 Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive. 2 Il riposo di lavoratori adulti può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore. 40 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 1641
Divieto del lavoro notturno
1 L’occupazione fuori del lavoro aziendale diurno e serale secondo l’articolo 10 (lavoro notturno) é vietata. Rimane salvo l’articolo 17. 41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 1742
Deroghe al divieto del lavoro notturno
1 Le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette ad autorizzazione. 2 Il lavoro notturno regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. 3 Il lavoro notturno temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno. 4 Il lavoro notturno tra le 5 e le 6 e tra le 23 e le 24 é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno. 5 La SECO autorizza il lavoro notturno regolare o periodico; l’autorità cantonale, il lavoro notturno temporaneo. 6 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo consenso. 42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 17a43
Durata del lavoro notturno
1 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse. 2 Se il lavoratore é occupato al massimo tre notti consecutive su sette, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a dieci ore alle condizioni stabilite nell’ordinanza; essa deve tuttavia rimanere compresa in uno spazio di dodici ore, pause incluse. 43 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 17b44
Supplemento di tempo e supplemento salariale
1 Il datore di lavoro deve accordare un supplemento salariale del 25 per cento almeno al lavoratore che svolge solo temporaneamente un lavoro notturno. 2 Il lavoratore che svolge regolarmente o periodicamente un lavoro notturno ha diritto a una compensazione di tempo equivalente al 10 per cento della durata del lavoro notturno da lui svolto. Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno. La compensazione può tuttavia essere accordata sotto forma di supplemento salariale ai lavoratori il cui lavoro, regolarmente svolto all’inizio o alla fine delle ore notturne, non supera un’ora. 3 Il tempo di riposo compensativo conformemente al capoverso 2 non deve essere accordato se: - a.
- la durata media delle squadre nell’azienda non supera le sette ore, comprese le pause, o
- b.
- il lavoratore di notte é occupato solo quattro notti per settimana (settimana di quattro giorni), o
- c.
- ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti, entro un anno, per contratto collettivo di lavoro o per applicazione analogica delle disposizioni di diritto pubblico.
4 Le regolamentazioni relative al tempo di riposo compensativo, ai sensi del capoverso 3 lettera c, devono essere esaminate dalla SECO che si pronuncia sulla loro equivalenza con il tempo di riposo compensativo legale, ai sensi del capoverso 2. 44 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 17c45
Visita medica e consulenza
1 Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro. 2 L’ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori. 3 Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore. 45 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 17d46
Inidoneità al lavoro notturno
Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale é idoneo. 46 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 17e47
Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno
1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte é obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli. 2 Le autorità competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro. 47 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 1848
Divieto del lavoro domenicale
1 Il lavoro é vietato nell’intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l’articolo 19. 2 Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell’azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l’intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un’ora al massimo. 48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 1949
Deroghe al divieto del lavoro domenicale
1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. 2 Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. 3 Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l’urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. 4 La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l’autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. 5 Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. 6 I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all’anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978). 50 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2903; FF 200739053913).
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Art. 2051
Domenica libera e riposo compensativo
1 Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. Rimane salvo l’articolo 24. 2 Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con un riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo, seguente il riposo giornaliero, della settimana precedente o successiva. 3 Il datore di lavoro può occupare temporaneamente i lavoratori durante il riposo compensativo, se ciò é necessario per impedire il deperimento di beni o per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio; il riposo compensativo deve essere allora accordato entro la settimana successiva. 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 20a52
Giorni festivi e cerimonie religiose
1 Il giorno della festa nazionale é parificato alla domenica. I Cantoni possono parificare alla domenica al massimo altri otto giorni festivi all’anno e ripartirli diversamente secondo le regioni. 2 Il lavoratore é autorizzato a interrompere il lavoro in occasione di giorni festivi religiosi diversi da quelli riconosciuti dai Cantoni. Egli deve tuttavia informare il datore di lavoro con almeno tre giorni di anticipo. É applicabile l’articolo 11. 3 Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro accorda, per quanto possibile, il tempo necessario per assistere a cerimonie religiose. 52 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 21
Semigiornata libera settimanale
1 Se il lavoro settimanale é ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero. 2 Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può accordare dette semigiornate in una sol volta per quattro settimane al più, purché la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media. 3 L’articolo 20 capoverso 3 é applicabile per analogia.53 53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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Art. 2254
Divieto di sostituzione del riposo
Qualora la legge prescriva ore di riposo, le stesse non possono essere sostituite dal pagamento di una somma di denaro o da altre prestazioni, tranne alla cessazione del rapporto di lavoro. 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998978).
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