1 La procedura di notifica ai sensi dell’articolo 6 della legge è obbligatoria per tutti i lavori che durano più di otto giorni per anno civile.
2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori:
- a.
- edilizia, ingegneria e rami accessori dell’edilizia;
- b.
- ristorazione;
- c.
- lavori di pulizia in aziende e economie domestiche;
- d.
- servizio di sorveglianza e di sicurezza;
- e.
- commercio ambulante a norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge federale del 23 marzo 20016 sul commercio ambulante;
- f.7
- industria del sesso;
- g.8
- paesaggistica.
3 In casi urgenti come riparazioni, incidenti, catastrofi naturali o altri eventi non prevedibili, il lavoro può iniziare eccezionalmente prima della scadenza del termine di otto giorni di cui all’articolo 6 capoverso 3 della legge, ma al più presto il giorno della notifica.
4 La notifica avviene per mezzo di un modulo ufficiale. Essa comprende quanto segue:
- a.
- cognome, nome, nazionalità, sesso e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera nonché il numero di registrazione presso le assicurazioni sociali dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro;
- abis.9
- lo stipendio orario lordo corrisposto dal datore di lavoro per la prestazione di servizio fornita in Svizzera;
- b.
- data d’inizio dei lavori e presumibile durata;
- c.
- genere dei lavori da eseguire, attività svolta in Svizzera e funzione del lavoratore;
- d.
- luogo esatto in cui i lavoratori saranno occupati;
- e.
- cognome, nome e indirizzo in Svizzera o all’estero della persona di contatto del datore di lavoro.
5 Per i lavoratori distaccati non cittadini dell’Unione europea o dell’AELS la dichiarazione comprende pure il loro statuto di soggiorno nel paese di provenienza.
6 Su richiesta del datore di lavoro l’autorità deve confermare la ricezione della notifica. La conferma della notifica è soggetta a pagamento.
6bis Se la notifica è effettuata on line mediante il modulo ufficiale della SEM, quest’ultima trasmette i pertinenti dati alla competente autorità cantonale. Il trattamento dei dati è retto dall’articolo 6 dell’ordinanza SIMIC del 12 aprile 200610.11
7 È applicabile l’articolo 19 dell’ordinanza del 23 novembre 199412 sul Registro centrale degli stranieri.
8 È applicabile l’articolo 18 dell’ordinanza del 12 aprile 200613 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).14
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 965).
6 RS 943.1
7 Introdotta dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5755).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3175).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259).
10 RS 142.513
11 Introdotto dal n. II dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883).
12 [RU 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741art. 35 n. 3, 2003 1380art. 18 n. 1, 2004 1569n. II 3 4813 all. n. 4, 2005 1321. RU 2006 1945art. 23]. Vedi ora l’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (RS 142.513).
13 RS 142.513
14 Introdotto dall’all. 3 n. 11 dell’O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 20061945).