(art. 41 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LSC)
1 Nella sua domanda, l’istituto richiedente deve dimostrare di adempiere le condizioni di cui agli articoli 2–6 LSC.
2 Se soddisfa tutti i requisiti ad eccezione dell’articolo 4 capoverso 1 LSC, deve inoltre dimostrare che i mansionari delle persone che prestano servizio civile contengono esclusivamente compiti corrispondenti agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC (art. 42 cpv. 2bis LSC).
3 Inoltre, l’istituto richiedente acclude alla domanda la documentazione seguente:
- a.
- il rapporto di attività e di gestione degli ultimi due anni;
- b.
- lo statuto e le basi giuridiche;
- c.
- l’organigramma dell’intero istituto e il piano dei posti di lavoro del settore parziale interessato;
- d.
- i mansionari delle persone che prestano servizio civile;
- e.
- una prova della sua utilità pubblica; il CIVI può esentare da tale prova le istituzioni di diritto pubblico.
4 Gli istituti che propongono impieghi all’estero nell’ambito d’attività «cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario» devono inoltre allegare la documentazione seguente:
- a.
- l’elenco delle organizzazioni partner;
- b.
- la descrizione delle misure di sicurezza previste, compreso il programma d’introduzione delle persone che prestano servizio civile alle questioni riguardanti la sicurezza;
- c.
- la descrizione dei progetti in corso e la documentazione comprovante i progetti conclusi positivamente;
- d.
- la documentazione comprovante le modalità di finanziamento e di valutazione dei progetti.
5 Le aziende agricole non sono tenute a presentare i documenti di cui al capoverso 3. Esse comprovano di adempiere le condizioni di cui all’articolo 5 o 6.
6 Chi intende far capo a persone soggette al servizio civile per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione allega alla propria domanda una conferma delle autorità locali o dell’organo di condotta competente. La conferma contiene in particolare indicazioni sull’evento e sul coordinamento tra l’impiego del servizio civile e di altre forze d’intervento nonché una stima delle spese.
7 Il capoverso 6 si applica anche a impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
8 L’istituto richiedente illustra:
- a.
- il tipo d’introduzione di cui hanno bisogno le persone che prestano servizio civile e il modo in cui esso può coprire tale bisogno d’introduzione;
- b.
- quali impieghi richiedono requisiti particolari per quanto concerne la reputazione delle persone soggette al servizio civile;
- c.
- quali requisiti particolari richiesti alla persona che presta servizio civile dall’impiego secondo il mansionario devono essere verificati dal CIVI;
- d.
- i compiti della persona che presta servizio civile che devono essere previsti dal mansionario.
9 Se l’istituto richiedente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC, il mansionario può contenere compiti che non corrispondono agli ambiti d’attività di cui all’articolo 4 capoverso 1 LSC.
10 L’istituto richiedente dichiara, quale istituto d’impiego, di volere rispettare i diritti e gli obblighi secondo la LSC e le sue ordinanze d’esecuzione.
11 Il CIVI può esigere ulteriori documenti e informazioni.
12 Le persone competenti del CIVI possono visitare gli istituti d’impiego.
241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1897).