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Art. 34 Parti
Sono considerate parti le persone i cui diritti o obblighi derivano dall’assicurazione sociale nonché le persone, le organizzazioni o le autorità che dispongono di un rimedio giuridico contro la decisione di un assicuratore o di un organo esecutivo dello stesso livello.
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Art. 35 Competenza
1 L’assicuratore esamina d’ufficio la propria competenza. 2 L’assicuratore che si reputa competente lo dichiara in una decisione formale qualora una parte ne contesti la competenza. 3 L’assicuratore che si reputa incompetente prende una decisione di non entrata nel merito qualora una parte ne affermi la competenza.
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Art. 36 Ricusazione
1 Le persone che devono prendere o preparare decisioni su diritti o obblighi devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella questione o se, per altri motivi, potrebbero avere una prevenzione. 2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza. Se si tratta della ricusazione del membro di un collegio, decide il collegio in assenza dell’interessato.
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Art. 37 Rappresentanza e patrocinio
1 La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. 2 L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3 Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. 4 Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
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Art. 38 Computo e sospensione dei termini
1 Se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo ha provocato. 2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.31 3Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.32 4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono: - a.
- dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b.
- dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c.33
- dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
31 Introdotto dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 32 Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). 33 Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
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Art. 39 Osservanza dei termini
1 Le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
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Art. 40 Proroga dei termini e conseguenze dell’inosservanza
1 Il termine legale non può essere prorogato. 2 Se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle comminate. 3 Il termine stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
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Art. 41 Restituzione in termini 34
Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso. 34 Nuovo dall’all. n. 106 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
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Art. 42 Diritto di audizione
Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
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Art. 43 Accertamento
1 L’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. 1bis L’assicuratore determina la natura e l’entità dei necessari accertamenti.35 2 Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi. 3 Se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia36. 35 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 36 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
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Art. 43a Osservazione 37
1 L’assicuratore può osservare in segreto un assicurato ed effettuare registrazioni su supporto visivo e sonoro, nonché impiegare strumenti tecnici per localizzarlo se: - a.
- in base a indizi concreti si può ritenere che l’assicurato percepisca o cerchi di percepire prestazioni indebite;
- b.
- altrimenti gli accertamenti risulterebbero vani o eccessivamente difficili.
2 L’osservazione è ordinata da una persona che esercita funzioni direttive nell’ambito in cui rientra il caso da trattare o nell’ambito delle prestazioni dell’assicuratore. 3 L’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato è soggetto ad autorizzazione. 4 L’assicurato può essere osservato soltanto se: - a.
- si trova in un luogo accessibile al pubblico; oppure
- b.
- si trova in un luogo liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico.
5 Un’osservazione può essere svolta per al massimo 30 giorni nell’arco di sei mesi a contare dal primo giorno dell’osservazione. Questo periodo di sei mesi può essere prorogato al massimo di sei mesi, se sussistono motivi sufficienti. 6 L’assicuratore può commissionare l’osservazione a specialisti esterni. Questi devono rispettare l’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 e possono utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente nel quadro del mandato loro conferito. L’assicuratore può utilizzare il materiale ottenuto in occasione di un’osservazione svolta da un altro assicuratore ai sensi della presente legge o da un assicuratore ai sensi della legge del 17 dicembre 200438 sulla sorveglianza degli assicuratori, oppure svolta su incarico di questi ultimi, se tale osservazione soddisfaceva le condizioni di cui ai capoversi 1–5. 7 Al più tardi prima di emanare una decisione sulla prestazione in questione, l’assicuratore informa l’assicurato circa il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta. 8 Se l’osservazione non ha permesso di confermare gli indizi di cui al capoverso 1 lettera a, l’assicuratore: - a.
- emana una decisione che indica il motivo, il tipo e la durata dell’osservazione svolta;
- b.
- distrugge il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione dopo che la decisione è passata in giudicato, se l’assicurato non ha richiesto esplicitamente che esso resti agli atti.
9 Il Consiglio federale disciplina: - a.
- la procedura applicabile alla consultazione da parte dell’assicurato di tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione;
- b.
- la conservazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione;
- c.
- le esigenze relative agli specialisti incaricati dell’osservazione.
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Art. 43b Osservazione: autorizzazione dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato 39
1 Se intende ordinare un’osservazione che prevede l’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, l’assicuratore sottopone al tribunale competente una domanda con: - a.
- l’indicazione dell’obiettivo specifico dell’osservazione;
- b.
- i dati relativi alle persone interessate dall’osservazione;
- c.
- le modalità previste dell’osservazione;
- d.
- la giustificazione della necessità dell’impiego di strumenti tecnici per localizzare l’assicurato, nonché le ragioni per cui, senza l’impiego di tali strumenti, gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure risulterebbero vani o eccessivamente difficili;
- e.
- l’indicazione dell’inizio e della fine dell’osservazione nonché il termine entro il quale essa deve essere eseguita;
- f.
- i documenti essenziali ai fini dell’autorizzazione.
2 Il presidente della corte competente del tribunale competente decide quale giudice unico entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda dell’assicuratore motivando succintamente la sua decisione; può delegare la decisione a un altro giudice. 3 Può concedere un’autorizzazione limitata nel tempo o vincolarla a oneri oppure esigere un complemento degli atti o ulteriori chiarimenti. 4 Il tribunale competente è: - a.
- il tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone di domicilio dell’assicurato;
- b.
- il Tribunale amministrativo federale, se l’assicurato è domiciliato all’estero.
39 Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018 (Base legale per la sorveglianza degli assicurati), in vigore dal 1° ott. 2019 (RU 20192829; FF 201763616379).
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Art. 44 Perizia 40
1 Se, nel quadro di accertamenti medici, ritiene necessaria una perizia, l’assicuratore sceglie il tipo di perizia adeguato alle esigenze del caso tra i tipi seguenti: - a.
- perizia monodisciplinare;
- b.
- perizia bidisciplinare;
- c.
- perizia pluridisciplinare.
2 Se per chiarire i fatti deve far ricorso ai servizi di uno o più periti indipendenti, l’assicuratore ne comunica il nome alla parte. Questa può, entro dieci giorni, ricusare un perito per i motivi di cui all’articolo 36 capoverso 1 e presentare controproposte. 3 Insieme al nome del perito, l’assicuratore comunica alla parte anche le domande rivolte allo stesso e segnala la possibilità di presentare domande supplementari in forma scritta entro lo stesso termine. L’assicuratore decide in via definitiva le domande da porre al perito. 4 L’assicuratore che, nonostante una richiesta di ricusazione, conferma il perito previsto lo comunica alla parte mediante una decisione incidentale. 5 Per le perizie di cui al capoverso 1 lettere a e b, le discipline sono stabilite in via definitiva dall’assicuratore, per le perizie di cui al capoverso 1 lettera c dal centro peritale. 6 Salvo che l’assicurato vi si opponga, i colloqui tra l’assicurato e il perito sono registrati su supporto audio; le registrazioni sono acquisite agli atti dell’assicuratore. 7 Il Consiglio federale: - a.
- può disciplinare le modalità di attribuzione dei mandati ai centri peritali, per le perizie di cui al capoverso 1;
- b.
- emana criteri per l’abilitazione dei periti medici e neuropsicologi, per le perizie di cui al capoverso 1;
- c.
- istituisce una commissione composta di rappresentanti delle assicurazioni sociali, dei centri peritali, dei medici, dei neuropsicologi, del mondo scientifico, nonché delle organizzazioni dei pazienti e di aiuto ai disabili, incaricata di sorvegliare l’abilitazione dei centri peritali, nonché la procedura e i risultati delle perizie mediche; la commissione pubblica raccomandazioni.
40 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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Art. 45 Spese d’accertamento
1 L’assicuratore assume le spese per l’accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di prestazioni accordate successivamente. 2 L’assicuratore indennizza la parte, nonché le persone chiamate a fornire informazioni per le eventuali perdite di guadagno e spese. 3 Le spese possono essere addossate alla parte che, nonostante un’ingiunzione, ha impedito in modo ingiustificato l’inchiesta oppure l’ha ostacolata. 4 Se un assicurato ha ottenuto o tentato di ottenere prestazioni assicurative fornendo scientemente indicazioni inesatte o in altro modo illecito, l’assicuratore può addebitargli le spese supplementari che ha sostenuto a causa del ricorso a specialisti incaricati di eseguire osservazioni nell’ambito della lotta contro la riscossione indebita di prestazioni.41
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Art. 46 Gestione degli atti
Per ogni procedura in materia di assicurazioni sociali, l’assicuratore registra in modo sistematico tutti i documenti suscettibili di essere determinanti.
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Art. 47 Consultazione degli atti
1 Purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: - a.
- l’assicurato per i dati che lo riguardano;
- b.
- le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d’assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge;
- c.
- le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d’assicurazione sociale42, per i dati necessari per adempiere tale compito;
- d.
- la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell’assicurazione sociale.
2 Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati. 42 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
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Art. 48 Presa in considerazione di atti segreti
Un atto il cui esame è stato rifiutato alla parte può essere usato contro di essa solo qualora l’assicuratore gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale riguardante la contestazione e le abbia permesso di pronunciarsi e di fornire controprove.
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Art. 49 Decisione
1 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. 2 Una domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione. 3 Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato. 4 Se prende una decisione che concerne l’obbligo di un altro assicuratore di fornire prestazioni, l’assicuratore deve comunicare anche a lui la decisione. Quest’ultimo dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato. 5 Nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie.Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.43
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Art. 50 Transazioni
1 Le controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione. 2 L’assicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile. 3 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso.
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Art. 51 Procedura semplificata
1 Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. 2 L’interessato può esigere che sia emanata una decisione.44
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Art. 52 Opposizione
1 Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. 2 Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. 3 La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili. 4 Nella sua decisione su opposizione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione su opposizione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni su opposizione concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.45
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Art. 52a Sospensione cautelare delle prestazioni 46
L’assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebitamente.
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Art. 53 Revisione e riconsiderazione
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L’assicuratore può tornare47 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso. 47 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
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Art. 54 Esecuzione
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione sono esecutive se: - a.
- non possono più essere impugnate mediante opposizione o ricorso;
- b.
- possono ancora essere impugnate, ma l’opposizione o il ricorso non ha effetto sospensivo;
- c.
- l’effetto sospensivo di un’opposizione o di un ricorso48 è stato revocato.
2 Le decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive giusta l’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 188949 sulla esecuzione e sul fallimento.
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Art. 55 Regole particolari di procedura
1 Le procedure che negli articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa. 1bis Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.51 2 La procedura dinanzi a un’autorità federale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, salvo se si tratta di prestazioni, crediti e disposizioni concernenti il diritto delle assicurazioni sociali.
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