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Art. 74 Classificazione dei diritti
1 I diritti passano all’assicuratore per le prestazioni di uguale natura. 2 Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). 66 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 67 Introdotta dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303). |