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Art. 66 Disposizioni applicabili della LAVS 372
1 Per quanto la presente legge non vi deroghi, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS373 concernenti: - a.
- i sistemi d’informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b.
- i registri (art. 49c–49eLAVS);
- c.
- il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- d.
- l’utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
- e.
- i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- f.
- le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
- g.
- l’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS);
- h.
- il rimborso e l’assunzione delle spese (art. 95 LAVS).
2 La responsabilità per danni è retta dall’articolo 78 LPGA374 e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.
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Art. 66a Comunicazione di dati 375
1 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge oppure di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA376:377 - a.
- alle autorità fiscali, qualora si riferiscano al versamento di rendite AI e tali autorità ne necessitino per l’applicazione delle leggi in materia fiscale;
- b.
- alle autorità preposte all’esecuzione della legge federale del 12 giugno 1959378 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, secondo l’articolo 24 di detta legge;
- c.379
- al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 2015380 sulle attività informative;
- cbis.381
- ai medici curanti, nella misura in cui le informazioni e la documentazione servono a stabilire i provvedimenti d’integrazione adeguati per l’interessato; in singoli casi, lo scambio di dati può avvenire oralmente;
- d.382
- all’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS383), qualora siano necessari dati medici per la registrazione e il trattamento di richieste di prestazioni e per la trasmissione di queste ultime all’estero in virtù di convenzioni internazionali.
2 Per il resto è applicabile per analogia l’articolo 50a LAVS384, incluse le deroghe alla LPGA. 3 L’assicurazione per l’invalidità mette a disposizione dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, in forma anonimizzata, i dati personali necessari per analizzare il rischio d’infortuni delle persone di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF385.386
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Art. 66b Accesso ai sistemi d’informazione 387388
1 L’Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS389) tiene un registro dei beneficiari di prestazioni in natura nonché un elenco dei conti relativi a tali prestazioni. Il registro e l’elenco servono a indennizzare i costi di tali prestazioni. 1bis Il Fondo di compensazione AI indennizza all’Ufficio centrale di compensazione i costi della gestione e dello sviluppo del registro e dell’elenco.390 2 Gli uffici dell’AI, le casse di compensazione e l’ufficio federale competente possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro e all’elenco summenzionati, per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 2bis L’Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d’informazione destinato alla determinazione delle prestazioni previste in virtù di convenzioni internazionali. Il sistema d’informazione consente agli uffici AI e alle casse di compensazione competenti di registrare e trattare le richieste di prestazioni.391 2ter Gli uffici AI e le casse di compensazione possono, mediante procedura di richiamo, accedere al sistema d’informazione per i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge, dalla LAVS e da convenzioni internazionali.392 3 Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l’accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.
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Art. 66c Capacità di condurre un veicolo a motore 393
1 Se ha dubbi quanto alla capacità fisica o psichica dell’assicurato di condurre con sicurezza un veicolo a motore o un natante o di esercitare con sicurezza un servizio nautico a bordo di un natante, l’ufficio AI può comunicare all’autorità cantonale competente l’identità dell’assicurato (art. 22 della LF del 19 dic. 1958394 sulla circolazione stradale e art. 17b cpv. 4 della LF del 3 ott. 1975395 sulla navigazione interna).396 2 L’ufficio AI informa l’assicurato di tale comunicazione. 3In singoli casi, l’ufficio AI consegna su richiesta all’autorità cantonale la documentazione pertinente.
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Art. 67 Rimborso delle spese 397
1 L’assicurazione rimborsa le seguenti spese: - a.
- le spese d’esercizio causate agli uffici AI, inclusi i servizi medici regionali, dall’esecuzione della presente legge, nell’ambito di una gestione razionale; le spese possono essere rimborsate in funzione delle prestazioni fornite e dei risultati ottenuti;
- b.
- le spese dell’UFAS per i compiti d’esecuzione che gli sono delegati dal Consiglio federale secondo l’articolo 53 e per i compiti di vigilanza.
1bis Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione rimborsi le spese per la tenuta dell’elenco dei medicamenti di cui all’articolo 14ter capoverso 5.398 2 Il DFI determina le spese computabili dell’UFAS. 397Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 398 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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Art. 68 Analisi scientifiche e informazione, rimborso delle spese 399
1 La Confederazione svolge o fa effettuare analisi scientifiche sull’attuazione della presente legge per: - a.
- sorvegliarne e valutarne l’applicazione;
- b.
- migliorarne l’esecuzione;
- c.
- promuoverne l’efficacia,
- d.
- proporre adeguamenti legislativi.
2 L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. 399Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
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Art. 68bis Forme di collaborazione interistituzionale 400401
1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con: - a.
- gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
- b.402
- le imprese di assicurazione che sottostanno alla LSA403;
- c.
- gli istituti della previdenza professionale che sottostanno alla legge del 17 dicembre 1993404 sul libero passaggio;
- d.
- gli organi d’esecuzione cantonali competenti per la promozione dell’integrazione professionale;
- e.
- gli organi d’esecuzione delle leggi cantonali in materia di aiuto sociale;
- ebis.405
- gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
- f.
- altre istituzioni pubbliche e private importanti per l’integrazione degli assicurati.
1bis L’assicurazione per l’invalidità collabora con gli organi cantonali preposti al sostegno dell’integrazione professionale dei giovani. Può partecipare anche al finanziamento degli organi cantonali preposti al coordinamento delle misure di sostegno se: - a.
- tali organi assistono giovani che presentano problematiche multiple; e
- b.
- la collaborazione tra tali organi e l’ufficio AI come pure la partecipazione finanziaria dell’assicurazione per l’invalidità sono disciplinate in una convenzione.406
1ter Nel caso di minorenni a partire da 13 anni compiuti e di giovani adulti fino al compimento dei 25 anni che sono minacciati da un’invalidità e hanno presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione per l’invalidità, gli uffici AI possono partecipare ai costi dei provvedimenti volti a preparare a una prima formazione professionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1, se è stata conclusa una convenzione con gli organi cantonali competenti di cui al capoverso 1 lettera d.407 1quater L’assicurazione per l’invalidità assume al massimo un terzo delle spese di cui al capoverso 1bis per ogni Cantone e dei costi di cui al capoverso 1ter per ogni provvedimento. Il Consiglio federale può stabilire limiti massimi per i contributi e subordinarne il versamento ad altre condizioni o ad oneri. Può delegare all’UFAS la competenza di stabilire i requisiti minimi per le convenzioni.408 2 Gli uffici AI, gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali sono svincolati reciprocamente dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA409), a condizione che: - a.
- una base legale formale svincoli da questo obbligo gli assicuratori e gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali;
- b.
- nessun interesse privato preponderante vi si opponga; e
- c.
- le informazioni e la documentazione servano per:
- 1.
- determinare i provvedimenti d’integrazione adeguati per la persona interessata, o
- 2.
- chiarire le pretese della persona interessata nei confronti delle assicurazioni sociali.
3 L’obbligo del segreto per gli uffici AI decade, alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c, anche nei confronti delle istituzioni e degli organi d’esecuzione cantonali di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, purché una base legale formale svincoli tali istituzioni e organi da questo obbligo ed essi accordino la reciprocità agli uffici AI.410 4 In deroga all’articolo 32 LPGA e all’articolo 50acapoverso 1 LAVS411, lo scambio di dati secondo i capoversi 2 e 3 può avvenire anche oralmente secondo i casi. La persona interessata dev’essere successivamente informata dello scambio di dati e del loro contenuto. 5 Se emana una decisione che rientra nel settore di prestazioni di un’istituzione o di un organo d’esecuzione cantonale di cui ai capoversi 1 lettere b–f e 1bis, l’ufficio AI è tenuto a fornirne loro una copia.412 400 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 401 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 402 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 403 RS 961.01 404 RS 831.42 405 Introdotta dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF2013 2045, 2016 2471). 406 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 407 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 408 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 409 RS 830.1 410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 411 RS 831.10 412 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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Art. 68ter Informazione nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione 413
1 La Confederazione provvede a un’informazione generale a livello nazionale sulle prestazioni dell’assicurazione. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni sulle modalità dell’informazione. 2 L’assicurazione rimborsa alla Confederazione le spese derivanti dall’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1. 413 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 20012851).
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Art. 68quater Progetti pilota 414
1 Ai fini dell’integrazione, l’UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare415 alle disposizioni della presente legge. Sente dapprima la Commissione federale dell’AVS/AI. 2 L’UFAS può protrarre per quattro anni al massimo l’autorizzazione per progetti pilota che hanno dato buoni risultati. 3 Il finanziamento può avvenire mediante fondi dell’assicurazione. 414 Introdotto dal n. 1 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI) (RU 2003 3837; FF 20012851). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (¶5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 5129; FF 2005 3989). 415 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
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Art. 68quinquies Responsabilità per danni presso le imprese 416417
1 Se l’assicurato cagiona un danno all’impresa durante un provvedimento secondo l’articolo 7d, 14a, 15, 16, 17o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGA418e l’impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e CO419, l’assicurazione per l’invalidità risponde del danno.420 2 Se l’assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l’articolo 7d, 14a, 15, 16, 17o 18a della presente legge o durante un accertamento ai sensi dell’articolo 43 LPGA, l’impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi lavoratori.421 Essa può esercitare il regresso contro l’assicurazione per l’invalidità, sempre che l’assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e CO. 3 L’assicurazione per l’invalidità può esercitare il regresso contro l’assicurato per gli indennizzi versati secondo i capoversi 1 e 2, se l’assicurato ha cagionato il danno intenzionalmente o per grave negligenza. 4 L’assicurato non può essere convenuto direttamente in giudizio dalla persona lesa. 5 L’ufficio AI competente si pronuncia mediante decisione: - a.
- sulle pretese dell’impresa;
- b.
- sul regresso dell’assicurazione contro l’assicurato.
416 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 417 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 418 RS 830.1 419 RS 220 420 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191). 421 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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Art. 68sexies Convenzioni di collaborazione 422
1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni di collaborazione con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l’integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro primario. Può delegare al DFI la competenza di concludere tali convenzioni. 2 Le convenzioni di collaborazione stabiliscono i provvedimenti che le associazioni mantello e i loro membri eseguono per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1. L’assicurazione per l’invalidità può partecipare finanziariamente all’esecuzione dei provvedimenti. 422 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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Art. 68septies Indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione 423
A partire dalla 91a indennità giornaliera l’assicurazione per l’invalidità assume le spese per le indennità giornaliere, compresi tutti i contributi alle assicurazioni sociali e le spese per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, per le persone di cui all’articolo 27 capoverso 5 della legge del 25 giugno 1982424 sull’assicurazione contro la disoccupazione.
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Art. 68octies Locali 425
1 Su incarico del Consiglio federale, il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità può acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità, se a lungo termine ne risultano risparmi per l’assicurazione per l’invalidità. 2 Il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità dà in usufrutto questi locali agli uffici AI in questione. 3 Il Consiglio federale disciplina l’iscrizione a bilancio dei locali e le condizioni da adempiere per l’usufrutto. Può delegare all’UFAS la competenza di incaricare il Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi d’esecuzione dell’assicurazione per l’invalidità. 425 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
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