1Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all’articolo 33 LPGA2:3
- a.
- ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b.
- agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all’articolo 32 capoverso 2 LPGA, l’obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- bbis.4 agli organi di un’altra assicurazione sociale per assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS;
- c.
- alle autorità competenti per la riscossione dell’imposta alla fonte, conformemente agli articoli 88 e 100 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta, nonché alle rispettive disposizioni cantonali;
- d.
- alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale del 12 giugno 19596 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, conformemente all’articolo 24 di tale legge;
- e.
- agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 19927 sulla statistica federale;
- f.
- agli organi esecutivi della legge federale del 19 marzo 19768 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici, della legge federale del 21 marzo 19699 sul commercio dei veleni, della legge federale del 7 ottobre 198310 sulla protezione dell’ambiente, nonché dell’ordinanza del 22 giugno 199411 sulla radioprotezione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dagli atti normativi summenzionati;
- g.
- agli enti incaricati di promuovere la prevenzione degli infortuni non professionali conformemente all’articolo 88 capoverso 1, qualora ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti;
- h.
- alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- hbis. 12al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni a destinazione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 25 settembre 201513 sulle attività informative;
- i.
- in singoli casi e su richiesta scritta:
- 1.
- alle autorità d’assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
- 2.
- ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
- 3.
- ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
- 4.
- agli uffici d’esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell’11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento,
- 5.15
- alle autorità di protezione dei minori e degli adulti, conformemente all’articolo 448 capoverso 4 del Codice civile16,
- 6.17
- ...
1bisI dati necessari per la lotta contro il lavoro nero possono essere comunicati conformemente agli articoli 11 e 12 della legge del 17 giugno 200518 contro il lavoro nero.19
2In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono altresì essere comunicati alle competenti autorità fiscali nell’ambito della procedura di notificazione di cui all’articolo 19 della legge federale del 13 ottobre 196520 sull’imposta preventiva.
3In deroga all’articolo 33 LPGA i dati personali in relazione a un infortunio o a una malattia professionale possono essere eccezionalmente comunicati a terzi, qualora sia necessario per evitare un pericolo per la vita o la salute. Gli interessi privati preponderanti devono rimanere tutelati.
4In deroga all’articolo 33 LPGA, i dati d’interesse generale in relazione all’applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L’anonimato degli assicurati dev’essere garantito.
5I medici impiegati quali specialisti della sicurezza del lavoro sono tenuti al segreto medico. In deroga all’articolo 33 LPGA, possono tuttavia comunicare al datore di lavoro e agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 conclusioni relative all’idoneità di un lavoratore per determinati lavori, qualora la salute e la sicurezza di tale persona o di altri lavoratori rappresentino un interesse preponderante e il consenso della persona interessata non possa essere ottenuto. Questa deve essere informata in ogni caso.
6Negli altri casi, in deroga all’articolo 33 LPGA, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:
- a.
- per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b.
- per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell’interesse dell’assicurato.
7Possono essere comunicati solo i dati necessari per l’obiettivo perseguito.
8Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d’informazione della persona interessata.
9I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.
10Se un lavoratore comunica in via confidenziale agli organi di cui all’articolo 85 capoverso 1 o agli specialisti della sicurezza del lavoro fatti relativi all’azienda o a persone, la sua identità deve essere mantenuta segreta anche nei confronti del datore di lavoro.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
4 Introdotta dal n. 12 dell’all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
5 RS 642.11
6 RS 661
7 RS 431.01
8 [RU 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197 all. n. 97. RU 2010 2573 art. 20 cpv. 1]. Vedi ora la L del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11).
9 [RU 1972 360, 1977 2249, 1982 1676 all. n. 10, 1984 1122 art. 66 n. 4, 1985 660, 1991 362 II 403, 1997 1155 all. n. 4, 1998 3033 all. n. 7. RU 2004 4763 all. n. I, 2005 2293]. Vedi ora la L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RS 813.1).]
10 RS 814.01
11 RS 814.501
12 Introdotta dal n. 8 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Nuovo testo giusta n. II 18 dell’all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
13 RS 121
14 RS 281.1
15 Introdotto dal n. 29 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
16 RS 210
17 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). Abrogato dal n. II 18 dell’all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
18 RS 822.41
19 Introdotto dal n. 7 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (2007 359; FF 2002 3243).
20 RS 642.21