5.2.1 I vegetali e le sementi specificati che nell’UE soddisfano i requisiti per il trasporto all’interno dell’UE stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 possono essere importati anche in Svizzera. 5.2.2 L’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 è il servizio cantonale competente. Se la presenza dell’infestazione o il sospetto d’infestazione riguardano un’azienda omologata ai sensi dell’articolo 76 o 89 OSalV, la presenza o il sospetto vanno notificati al SFF. 5.2.3 Se il servizio cantonale competente è a conoscenza del fatto che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. sono infestate dal virus ToBRFV, ne dà notifica senza indugio al SFF. 5.2.4 Se in base a una notifica di sospetto o per altri motivi si suppone che piante di Solanum lycopersicum L. o Capsicum annuum L. siano infestate dal virus ToBRFV, devono essere disposte le seguenti misure: - a.
- la messa in quarantena delle colture interessate nonché dei frutti e delle sementi raccolti in tali colture;
- b.
- misure d’igiene, in particolare una regolamentazione degli accessi, come unità di decontaminazione e l’utilizzo di attrezzature di protezione personali, nonché la disinfezione degli attrezzi di lavoro e dei locali nel sito di produzione potenzialmente infestato e negli altri siti di produzione.
5.2.5 Qualora la diagnosi di un laboratorio designato dal SFF confermi che la supposizione d’infestazione ai sensi del numero 5.2.4 non è comprovabile, la quarantena e le misure d’igiene vengono revocate. 5.2.6 Le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo menzionate nell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 comprendono in particolare: - a.
- la distruzione di tutti i materiali vegetali di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L., infetti o di cui si suppone che lo siano, in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani o con un’altra procedura che fornisca le necessarie garanzie fitosanitarie;
- b.
- la disinfezione del luogo, nonché degli attrezzi e degli oggetti entrati in contatto con il materiale vegetale;
- c.
- il divieto di coltivazione o di piantagione di Solanum lycopersicum L. e Capsicum annuum L. nei siti di produzione interessati finché questi non siano da considerarsi risanati.
5.2.7 Nelle aziende omologate dal SFF per il rilascio di passaporti fitosanitari, il SFF è responsabile della disposizione delle misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. In altre aziende e in tutti gli altri luoghi, come i giardini privati, spetta al servizio cantonale competente disporre le misure di cui ai numeri 5.2.4 e 5.2.6. 5.2.8 Invece del termine menzionato nell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 si applica quello stabilito dal SFF. Quest’ultimo comunica il termine ai Cantoni in forma adeguata. 5.2.9 Le sementi specificate originarie di Paesi terzi già immagazzinate prima del 15 agosto 2020 possono essere importate in Svizzera soltanto se nella rubrica «Dichiarazione supplementare» del certificato fitosanitario figura la dichiarazione ufficiale di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettera a numero ii del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.
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