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Art. 25 Condizioni
1 Se vi sono fondati timori che una banca presenti un’eccedenza di debiti o seri problemi di liquidità o se essa non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri alla scadenza del termine fissato dalla FINMA, quest’ultima può ordinare: - a.
- misure di protezione conformemente all’articolo 26;
- b.
- una procedura di risanamento conformemente agli articoli 28–32;
- c.
- il fallimento113 della banca (fallimento della banca) conformemente agli articoli 33–37g.
2 Le misure di protezione possono essere ordinate indipendentemente o in relazione a un risanamento o a un fallimento. 3 Le disposizioni relative alla procedura concordataria (art. 293–336 della legge federale dell’11 aprile 1889114 sulla esecuzione e sul fallimento [LEF]) e all’avviso al giudice (art. 716a cpv. 1 n. 7, 725a cpv. 3, 725b cpv. 3 e 728c cpv. 3 CO115) non sono applicabili alle banche.116 4 Gli ordini della FINMA riguardano l’intero patrimonio della banca, con attivi e passivi, e le relazioni contrattuali, si trovino essi in Svizzera o all’estero.117 113 Nuovo espr. giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 114 RS 281.1 115 RS 220 116 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 355; FF 2020 8967). 117 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
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Art. 26 Misure di protezione
1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:118 - a.
- impartire istruzioni agli organi della banca;
- b.119
- designare un incaricato dell’inchiesta;
- c.
- privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;
- d.
- revocare la società di audit secondo la presente legge o l’ufficio di revisione secondo il CO;
- e.
- limitare l’attività operativa della banca;
- f.
- vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
- g.
- chiudere la banca;
- h.
- concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.
2 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Può rinunciare alla loro pubblicazione se questa pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.120 3Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 LEF121. 118 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). 119 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205; FF 2006 2625). 120 Per. introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 121 RS 281.1
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Art. 27 Prevalenza degli accordi di compensazione, di valorizzazione e di trasferimento 122
1 Rimangono impregiudicati da tutti gli ordini di cui ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge gli accordi conclusi in precedenza e riguardanti: - a.
- la compensazione di crediti, compresi il metodo concordato e la determinazione del valore;
- b.123
- la realizzazione mediante trattative private di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile;
- c.124
- il trasferimento di crediti e obbligazioni, nonché di garanzie sotto forma di valori mobiliari o di altri strumenti finanziari, comprese garanzie in contanti (ad eccezione del denaro contante), il cui valore è oggettivamente determinabile.
2 È fatto salvo l’articolo 30a. 122 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445). 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 28 Procedura di risanamento 125
1 Se vi sono buone prospettive di risanamento della banca o di continuazione di singoli servizi bancari, la FINMA può avviare una procedura di risanamento. 2 Essa emana le decisioni necessarie all’esecuzione della procedura di risanamento.126 3 Può incaricare una persona (incaricato del risanamento) di elaborare un piano di risanamento. 4 Può disciplinare i dettagli della procedura.127 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 127 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 28a Risanamento di banche cantonali 128
1 Nell’ambito della procedura di risanamento, la FINMA tiene conto dello statuto particolare, dei rapporti di proprietà ed eventualmente della forma giuridica delle banche cantonali. 2 Qualora una banca cantonale rischi l’insolvenza, la FINMA ne informa senza indugio il Cantone e lo consulta ai fini dell’elaborazione del piano di risanamento. Il Cantone designa l’autorità competente. 3 Per le banche cantonali la FINMA può prevedere deroghe alle disposizioni sulla procedura di risanamento, in particolare per quanto riguarda la riduzione integrale del capitale sociale, nonché la conversione e riduzione dei crediti. Tiene conto in particolare delle misure adottate dal Cantone per risanare la banca. 128 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 29 Risanamento della banca 129
In caso di risanamento della banca il piano di risanamento deve garantire che, eseguito il risanamento, la banca adempia le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali. 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
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Art. 30 Continuazione di servizi bancari 130
1 Il piano di risanamento può prevedere la continuazione di singoli servizi bancari a prescindere dalla sopravvivenza della banca interessata. 2 Esso può in particolare prevedere che: - a.
- il patrimonio della banca o parte di esso, con attivi, passivi e relazioni contrattuali, sia trasferito ad altri soggetti di diritto o a una banca transitoria;
- b.
- la banca sia accorpata con un’altra società in un nuovo soggetto di diritto;
- c.
- un altro soggetto di diritto rilevi la banca;
- d.
- la forma giuridica della banca venga modificata.131
3 Con l’omologazione del piano di risanamento, i soggetti di diritto e la banca transitoria di cui al capoverso 2 subentrano al posto della banca nella misura del patrimonio trasferito. La legge del 3 ottobre 2003132 sulla fusione non è applicabile.133 130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 132 RS 221.301 133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 30a Differimento della disdetta di contratti 134
1 Con la disposizione o l’approvazione di misure conformemente al presente capo la FINMA può differire: - a.
- la disdetta di contratti e l’esercizio dei diritti di disdetta;
- b.
- l’esercizio di diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento secondo l’articolo 27.
2 Il differimento può essere disposto soltanto se la disdetta o l’esercizio dei diritti di cui al capoverso 1 sono motivati dalle misure. 3 Il differimento può essere disposto al massimo per due giorni lavorativi. La FINMA stabilisce l’inizio e la fine del differimento. 4 Il differimento è escluso o decade se la disdetta o l’esercizio di un diritto di cui al capoverso 1: - a.
- non sono legati alle misure; e
- b.
- sono riconducibili al comportamento della banca in procedura di insolvenza o del soggetto di diritto che riprende integralmente o parzialmente i contratti.
5 Se alla fine del differimento le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali sono rispettate, il contratto rimane in vigore e i diritti di cui al capoverso 1 legati alle misure non possono più essere esercitati. 134 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 20146445).
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Art. 30b Misure di capitalizzazione 135
1 Il piano di risanamento può prevedere la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio, la conversione di capitale di terzi in capitale proprio nonché la riduzione dei crediti. 2 I proprietari esistenti non beneficiano di alcun diritto di opzione. 3 Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti: - a.
- i crediti privilegiati di prima e seconda classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF136, nella misura del privilegio accordato;
- b.
- i crediti garantiti, nei limiti della garanzia prevista;
- c.
- i crediti compensabili, nei limiti della loro compensabilità; e
- d.
- i crediti derivanti da impegni che la banca ha legittimamente assunto, con l’approvazione della FINMA o di un incaricato dell’inchiesta o del risanamento da essa designato, per la durata delle misure di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h o durante una procedura di risanamento.
4 Se necessario per la continuazione dell’attività della banca, la FINMA può escludere i crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi. 5 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti sono ammesse solo se previamente: - a.
- il capitale convertibile di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b è convertito integralmente in capitale proprio e i prestiti emessi con rinuncia al credito di cui all’articolo 11 capoverso 2 sono ridotti integralmente; e
- b.
- il capitale sociale è ridotto integralmente.
6 Il Consiglio federale può designare gli strumenti di debito che, in deroga al capoverso 5 lettera b, sono ridotti prima di una riduzione integrale del capitale sociale, a condizione che siano emessi da una banca cantonale e prevedano un’adeguata compensazione a posteriori dei creditori. 7 La conversione di capitale di terzi in capitale proprio e la riduzione dei crediti devono avvenire nell’ordine seguente: - a.
- crediti postergati;
- b.
- crediti che si fondano su strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza (obbligazioni soggette a bail-in); è fatto salvo il capoverso 8;
- c.
- altri crediti, ad eccezione dei depositi;
- d.
- depositi.
8 Le obbligazioni soggette a bail-in emesse a favore di terzi creditori da società madri di cui all’articolo 2bis capoverso 1 lettera a rientrano nel rango di cui al capoverso 7 lettera c se gli altri crediti, aventi lo stesso rango, non superano il 5 per cento del valore nominale di tutte le obbligazioni soggette a bail-in computabili. Gli altri crediti sono in questo caso esclusi dalla conversione così come dalla riduzione dei crediti. 9 La FINMA può, in via provvisoria, sospendere completamente i diritti sociali dei nuovi proprietari.
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Art. 30c Piano di risanamento 137
1 Il piano di risanamento deve adempiere le seguenti esigenze: - a.
- si fonda su una valutazione prudente degli attivi e dei passivi della banca nonché su una stima prudente della necessità di risanamento;
- b.
- presumibilmente, non pone i creditori in una posizione economica peggiore rispetto alla dichiarazione immediata del fallimento della banca;
- c.
- tiene adeguatamente conto della priorità degli interessi dei creditori rispetto a quelli dei proprietari, nonché del grado dei creditori;
- d.
- tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.
2 Il piano di risanamento indica e chiarisce i principi fondamentali del risanamento e contiene in particolare precisazioni circa: - a.
- l’adempimento delle esigenze di cui al capoverso 1;
- b.
- il modo in cui la banca, eseguito il risanamento, adempie le condizioni di autorizzazione e le altre disposizioni legali;
- c.
- la futura struttura del capitale e il modello di attività della banca;
- d.
- gli attivi e i passivi della banca;
- e.
- la futura organizzazione e conduzione della banca nonché la nomina e la revoca dei suoi organi;
- f.
- la normativa applicabile agli organi uscenti;
- g.
- la futura organizzazione del gruppo o del conglomerato;
- h.
- il genere e la portata di eventuali ingerenze nei diritti dei proprietari e dei creditori;
- i.
- un’eventuale esclusione del diritto della banca di domandare la revocazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 e delle pretese fondate sulla responsabilità ai sensi dell’articolo 39;
- j.
- le operazioni che necessitano di un’iscrizione nel registro di commercio o nel registro fondiario.
137 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 31 Omologazione del piano di risanamento 138
1 La FINMA omologa il piano di risanamento se esso adempie le esigenze di cui all’articolo 30c. 2 L’accordo dei proprietari non è necessario. 3 In deroga all’articolo 30c capoverso 1 lettera b, la FINMA può omologare il piano di risanamento delle banche di rilevanza sistemica anche se pone i creditori in una posizione economica peggiore, a condizione che vengano indennizzati adeguatamente. 4 Essa rende pubblicamente noti i principi del piano di risanamento. Allo stesso tempo fornisce informazioni sulle modalità con cui i creditori e i proprietari interessati possono consultare il piano. 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 31a Rifiuto del piano di risanamento 139
1 Se il piano di risanamento prevede un’ingerenza nei diritti dei creditori, la FINMA impartisce ai creditori, al più tardi all’atto della sua omologazione, un termine entro il quale essi possono rifiutarlo. 2 Se i creditori che rappresentano più della metà dell’ammontare complessivo dei crediti allibrati rientranti nella terza classe secondo l’articolo 219 capoverso 4 LEF140 rifiutano il piano di risanamento, la FINMA ordina il fallimento conformemente agli articoli 33–37g. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano al risanamento delle banche di rilevanza sistemica e delle società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica.141 139 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). 140 RS 281.1 141 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 31b Controprestazione in caso di trasferimento 142
1 Se gli attivi, i passivi o le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto di diritto o a una banca transitoria, la FINMA può stabilire un’adeguata controprestazione. 2 Per stabilire la controprestazione la FINMA può disporre una valutazione indipendente. 142 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 31c Compensazione in caso di misure di capitalizzazione 143
1 Se contempla una misura di capitalizzazione di cui all’articolo 30b, il piano di risanamento può prevedere un’adeguata compensazione per i proprietari qualora dalla valutazione di cui all’articolo 30c capoverso 1 lettera a risulti che il valore del capitale proprio attribuito ai creditori supera il valore nominale dei loro crediti convertiti o ridotti secondo l’articolo 30b. 2 La compensazione può essere effettuata segnatamente attribuendo azioni, altri diritti di partecipazione, opzioni o buoni di recupero. 143 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 31d Efficacia giuridica del piano di risanamento 144
1 Le disposizioni del piano di risanamento hanno effetto: - a.
- per le banche di rilevanza sistemica e le società di gruppi o conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, a decorrere dall’omologazione del piano di risanamento;
- b.
- in tutti gli altri casi, allo scadere infruttuoso del termine di cui all’articolo 31acapoverso 1.
2 Il piano di risanamento produce effetti immediati, segnatamente per quanto concerne: - a.
- la riduzione del capitale proprio esistente e la costituzione di nuovo capitale proprio;
- b.
- la conversione di capitale di terzi in capitale proprio;
- c.
- la riduzione dei crediti;
- d.
- il trasferimento di fondi;
- e.
- la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fondi o le modifiche del capitale sociale.
3 Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio o in altri registri hanno soltanto una funzione dichiarativa. Devono essere effettuate il più presto possibile. 144 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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Art. 32 Esercizio di pretese
1 Non appena la FINMA ha omologato il piano di risanamento, la banca ha il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente agli articoli 285–292 LEF145. 2 Se il piano di risanamento esclude per la banca il diritto di domandare la revocazione di negozi giuridici conformemente al capoverso 1, tale revocazione può essere chiesta da ogni creditore nella misura in cui il piano di risanamento attenti ai suoi diritti. 2bis La revocazione secondo gli articoli 285–292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.146 3 Per il calcolo dei termini conformemente agli articoli 286–288 LEF è determinante il momento dell’omologazione del piano di risanamento, anziché la dichiarazione di fallimento. Se la FINMA ha precedentemente deciso una misura di protezione conformemente all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h, è determinante il momento dell’emanazione di questa decisione.147 3bis Il diritto di domandare la revocazione si prescrive in tre anni dall’omologazione del piano di risanamento.148 4 All’esercizio di pretese fondate sulla responsabilità conformemente all’articolo 39, i capoversi 1–2bis si applicano per analogia.149 145 RS 281.1 146 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario), in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 811; FF 2011 4211). 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 148 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi) (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).
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