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Art. 34 Calcolo dei valori soglia
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1 Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera a LIsFi vale quanto segue: - a.
- nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da:
- 1.
- una direzione unica,
- 2.
- un rapporto di controllo congiunto, o
- 3.
- una partecipazione importante diretta o indiretta;
- b.
- il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
- c.
- per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
- d.
- il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o del valore nominale dei corrispondenti investimenti collettivi di capitale, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.
2 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 2 lettera b LIsFi vale quanto segue: - a.
- devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza:
- 1.
- istituti di previdenza registrati e non registrati,
- 2.
- fondi padronali di previdenza,
- 3.
- fondazioni d’investimento,
- 4.
- fondazioni del pilastro 3a,
- 5.
- fondazioni di libero passaggio;
- b.
- il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi;
- c.
- l’istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del 20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.
3 I valori soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati. 4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori soglia e dell’effetto leva secondo i capoversi 1 e 2.
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Art. 35 Procedura in caso di superamento dei valori soglia
(art. 24 cpv. 1 e 2 LIsFi) 1 Il gestore che supera un valore soglia di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni. 2 Esso deve presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso 1 LIsFi entro 90 giorni, se entro tale termine non apporta al proprio modello aziendale modifiche tali da rendere improbabile un ulteriore superamento dei valori soglia. 3 Se gli adeguamenti al modello aziendale ai sensi del capoverso 2 sono effettuati durante una procedura di autorizzazione in corso, quest’ultima diventa priva di oggetto.
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Art. 36 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi
(art. 24 cpv. 3 LIsFi) La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all’articolo 24 capoverso 2 LIsFi un’autorizzazione secondo l’articolo 24 capoverso 3 LIsFi se: - a.
- esso ha sede in Svizzera;
- b.
- le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 24 capoverso 1 LIsFi sono adempiute; e
- c.
- il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione di patrimoni collettivi possa essere delegata soltanto a un gestore di patrimoni collettivi sottoposto a vigilanza.
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Art. 37 Organizzazione
(art. 9 LIsFi) 1 Le persone con diritto di firma devono firmare a due. 2 I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 3 L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone. 4 I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. 5 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti; può segnatamente consentire eccezioni all’obbligo di cui al capoverso 4 se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, in particolare se tali gestori di patrimoni collettivi impiegano non più di dieci persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo inferiore a 5 milioni di franchi.
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Art. 38 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
(art. 9 LIsFi) 1 La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell’organo di gestione. 2 Il presidente non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione. 3 Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione i gestori di patrimoni collettivi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA. 4 In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
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Art. 39 Compiti
(art. 26 LIsFi) 1 Per attività amministrativa secondo l’articolo 26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell’ambito dei suoi compiti secondo l’articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l’accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l’articolo 35 LIsFi. 2 Un gestore di patrimoni collettivi che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all’articolo 6 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell’investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da esso gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale. 3 Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art. 61 e 63 LIsFi).
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Art. 40 Delega di compiti
(art. 14 e27 LIsFi) 1 In base all’articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l’autorizzazione necessaria secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti. 2 Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all’estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
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Art. 41 Gestione dei rischi e controllo interno
(art. 9 LIsFi) 1 I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme). 2 Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio. 3 Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla gestione dei rischi e alla garanzia della conformità alle norme dalle attività delle unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio). 4 La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la tolleranza al rischio. 5 L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata. 6 I capoversi 4 e 5 non si applicano ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo 37 capoverso 5. 7 Se, conformemente all’articolo 37 capoverso 4, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione. 8 In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti. 9 La FINMA disciplina i dettagli.
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Art. 42 Capitale minimo
(art. 28 cpv. 1 e 3 LIsFi) 1 Il capitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente. 2 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale. 3 Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da: - a.
- i conti di capitale;
- b.
- le accomandite;
- c.
- gli averi dei soci illimitatamente responsabili.
4 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che: - a.
- tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b.
- il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a:
- 1.
- non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,
- 2.
- non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
5 La dichiarazione di cui al capoverso 4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit. 6 Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
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Art. 43 Garanzie
(art. 28 cpv. 2 e 3 LIsFi) 1 La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo 42. 2 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
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Art. 44 Entità dei fondi propri
(art. 29 LIsFi) 1 I fondi propri prescritti nell’articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso 2. 2 I gestori di patrimoni collettivi devono: - a.
- detenere fondi propri pari allo 0,01 per cento del patrimonio collettivo complessivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; o
- b.
- concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
3 La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione. 4 Si considerano costi fissi secondo il capoverso 1: - a.
- le spese per il personale;
- b.
- le spese materiali per l’esercizio;
- c.
- gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
- d.
- le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
5 La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato dell’esercizio o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta dalle spese per il personale. 6 In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.
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Art. 45 Fondi propri computabili
(art. 29 LIsFi) 1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri: - a.
- il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
- b.
- le riserve legali e le altre riserve;
- c.
- il riporto dell’utile;
- d.
- l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO18 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
- e.
- le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell’ambito della verifica secondo l’articolo 63 LIsFi.
2 Le società di persone possono computare nei fondi propri: - a.
- i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 42 capoverso 4;
- b.
- le accomandite.
3 I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che: - a.
- tali mutui sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
- b.
- si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso la società di audit. 5 I fondi propri di cui ai capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
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Art. 46 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
(art. 29 LIsFi) Nel calcolo dei fondi propri vanno dedotti: - a.
- il riporto della perdita e la perdita dell’esercizio corrente;
- b.
- il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell’esercizio corrente;
- c.
- il 20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo 45 capoverso 3;
- d.
- i valori immateriali, compresi i costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill, tranne il software;
- e.
- nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
- f.
- nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
- g.
- il valore contabile delle partecipazioni.
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Art. 47 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art. 9, 28 e 29 LIsFi) 1 Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO19. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti. 2 Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili. 3 Il capoverso 2 non si applica ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo 37 capoverso 5.
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Art. 48 Documentazione interna
(art. 9 LIsFi) La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
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