1 Le autorità fiscali interessate presentano la loro domanda di assistenza amministrativa internazionale all’AFC.
2 L’AFC esamina la domanda e decide se sono soddisfatte le condizioni secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’AFC lo comunica per scritto all’autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.
3 L’AFC inoltra la domanda alla competente autorità estera e segue il procedimento di assistenza amministrativa fino alla sua conclusione.
4 Il ricorso contro le domande svizzere di assistenza amministrativa internazionale non è ammesso.
5 L’AFC inoltra le informazioni ricevute dall’estero alle autorità fiscali interessate e segnala loro nel contempo le restrizioni inerenti al loro impiego e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile.
5bis L’AFC verifica se le informazioni ricevute dall’estero sono interessanti per altre autorità svizzere e, se la convenzione applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, le inoltra a tali autorità. Se del caso, l’AFC chiede il consenso dell’autorità competente dello Stato richiesto.45
6 Le domande di assistenza amministrativa relative a informazioni bancarie possono essere presentate soltanto se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il diritto svizzero.
7 Il capoverso 6 non si applica in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda.46
45 Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).
46 Introdotto dall’art. 40 della LF del 18 dic. 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (RU 2016 1297; FF 2015 4467). Nuovo testo giusta l’all. del DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5059; FF 2015 4613).