1Se gli attivi del fallimento non sono sufficienti per eseguire la procedura di fallimento, il liquidatore del fallimento chiede alla FINMA di sospendere la procedura per mancanza di attivi.
2In casi eccezionali la FINMA esegue la procedura anche quando gli attivi del fallimento non sono sufficienti, segnatamente se vi è un interesse particolare a che essa venga eseguita.
3Se intende sospendere la procedura, la FINMA lo annuncia pubblicamente. Nella pubblicazione notifica che la procedura sarà ripresa se entro un determinato termine un creditore fornisce le garanzie stabilite per la parte delle spese procedurali non coperta dagli attivi. La FINMA fissa tale termine e stabilisce la tipologia e l'entità delle garanzie.
4Se le garanzie stabilite non sono versate tempestivamente, ogni creditore pignoratizio può richiedere alla FINMA, entro il termine da essa impartito, la realizzazione del suo pegno. La FINMA incarica un liquidatore del fallimento di effettuare la realizzazione.
5La FINMA ordina la realizzazione degli attivi di una persona giuridica dei quali nessun creditore pignoratizio ha richiesto tempestivamente la realizzazione. Un eventuale ricavo residuo dopo la copertura delle spese di realizzazione e degli oneri gravanti il singolo attivo è versato alla Confederazione dopo copertura delle spese della FINMA.
6Se la procedura di fallimento contro una persona fisica è stata sospesa, alla procedura di pignoramento si applica l'articolo 230 capoversi 3 e 4 LEF1.