|
Art. 21
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come suscettibile di limitare i diritti relativi alle materie disciplinate nella medesima, che potrebbero essere riconosciuti a una persona conformemente alle leggi di uno Stato contraente o conformemente a qualsiasi altra convenzione cui detto Stato partecipa o parteciperà.
|
Art. 22
La presente Convenzione sostituisce, nei rapporti tra gli Stati che l’avranno ratificata, gli articoli da 17 a 24 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 17 luglio 19051, o gli articoli da 17 a 26 della Convenzione relativa alla procedura civile, firmata all’Aja il 1° marzo 19542, per gli Stati partecipi di una o dell’altra Convenzione, anche qualora sia fatta la riserva del capoverso 2 dell’articolo 28 lettera c.
|
Art. 23
Gli accordi addizionali alle Convenzioni del 1905 e del 1954, conclusi dagli Stati contraenti, sono considerati parimente applicabili alla presente Convenzione, nella misura in cui siano compatibili con quest’ultima, a meno che gli Stati interessati non convengano altrimenti.
|
Art. 24
Ogni Stato contraente può, tramite dichiarazione, far conoscere la o le lingue, diverse da quelle previste negli articoli 7 e 17, nelle quali possono essere redatti o tradotti i documenti inviati alla propria Autorità centrale.
|
Art. 25
Ogni Stato contraente con più lingue ufficiali e che, per ragioni di diritto interno, non può accettare per tutto il suo territorio i documenti, di cui negli articoli 7 e 17, d’assistenza giudiziaria in una di queste lingue, deve far conoscere, mediante una dichiarazione, la lingua nella quale detti documenti devono essere redatti o tradotti al fine della presentazione nelle parti specificate del suo territorio.
|
Art. 26
Uno Stato contraente comprendente due o più unità territoriali nei quali si applicano alle materie disciplinate dalla presente Convenzione differenti sistemi di diritto potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che detta Convenzione s’applicherà a tutte le sue unità territoriali o soltanto a una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione mediante una nuova dichiarazione. Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali s’applica la Convenzione.
|
Art. 27
Se uno Stato contraente ha un sistema governativo in virtù del quale i poteri esecutivo, giudiziario e legislativo sono suddivisi tra le Autorità centrali e altre autorità di detto Stato, la firma, la ratifica, l’accettazione o l’approvazione della Convenzione, o l’adesione a quest’ultima, oppure una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 26, non comporterà conseguenza alcuna per quanto concerne la ripartizione interna dei poteri di detto Stato.
|
Art. 28
Ogni Stato può, al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto d’escludere l’applicazione dell’articolo 1 alle persone non cittadine di uno Stato contraente, ma abitualmente residenti in uno Stato contraente diverso da quello oggetto della riserva oppure che hanno abitualmente risieduto nello Stato che ha fatto la riserva, qualora non esista reciprocità tra lo Stato che ha fatto la riserva e lo Stato di cui è cittadino il richiedente l’assistenza giudiziaria. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere: - a)
- l’uso dell’inglese, del francese o di entrambe queste lingue, come previsto nel capoverso 2 dell’articolo 7;
- b)
- l’applicazione delle disposizioni del capoverso 2 dell’articolo 13;
- c)
- l’applicazione delle disposizioni del capitolo II;
- d)
- l’applicazione dell’articolo 20.
Se uno Stato: - e)
- ha escluso l’uso delle lingue inglese e francese, mediante la riserva di cui nella lettera a del capoverso precedente, ogni altro Stato interessato potrà applicare la medesima regola verso lo Stato che ha fatto la riserva;
- f)
- ha fatto la riserva di cui nella lettera b del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d’applicare il capoverso 2 dell’articolo 13 ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva, come anche alle persone abitualmente residenti in detto Stato;
- g)
- ha fatto la riserva di cui nella lettera c del capoverso precedente, ogni altro Stato potrà rifiutare d’applicare le disposizioni del capitolo II ai cittadini dello Stato che ha fatto la riserva nonché alle persone abitualmente residenti in detto Stato.
Non è ammessa nessuna altra riserva. Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Il ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva scadrà il primo giorno del terzo mese civile successivo a detta notificazione.
|
Art. 29
Ogni Stato contraente indicherà al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, sia al momento del deposito dello strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, sia ulteriormente, le autorità di cui negli articoli 3, 4 e 16. All’occorrenza notificherà, alle stesse condizioni: - a)
- le dichiarazioni previste negli articoli 5, 9, 16, 24, 25, 26 e 33;
- b)
- ogni ritiro o modificazione delle designazioni e dichiarazioni soprammenzionate;
- c)
- il ritiro di qualsiasi riserva.
|
Art. 30
I modelli allegati alla presente Convenzione potranno essere emendati mediante decisione di una Commissione speciale cui saranno invitati tutti gli Stati contraenti e tutti gli Stati Membri della Conferenza dell’Aja e che sarà convocata dal Segretario generale della Conferenza dell’Aja. La proposta d’emendare i modelli dovrà essere inserita nell’ordine del giorno allegato alla convocazione. Gli emendamenti saranno adottati dalla Commissione speciale alla maggioranza degli Stati contraenti presenti e votanti. Entreranno in vigore per tutti gli Stati contraenti il primo giorno del settimo mese successivo alla data in cui il Segretario generale avrà comunicato gli emendamenti a tutti gli Stati contraenti. Durante il periodo previsto nel capoverso precedente, ogni Stato contraente potrà notificare per scritto al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi che intende fare una riserva a questo emendamento. Lo Stato che avrà fatto tale riserva sarà trattato, per quanto concerne l’emendamento, come se non fosse Parte della presente Convenzione sino a quanto la riserva non sarà ritirata.
|