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Art. 28
Ogni Stato può, al momento della ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto d’escludere l’applicazione dell’articolo 1 alle persone non cittadine di uno Stato contraente, ma abitualmente residenti in uno Stato contraente diverso da quello oggetto della riserva oppure che hanno abitualmente risieduto nello Stato che ha fatto la riserva, qualora non esista reciprocità tra lo Stato che ha fatto la riserva e lo Stato di cui è cittadino il richiedente l’assistenza giudiziaria. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, riservarsi il diritto di escludere:
Se uno Stato:
Non è ammessa nessuna altra riserva. Ogni Stato contraente potrà, in qualsiasi momento, ritirare una riserva fatta. Il ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. L’effetto della riserva scadrà il primo giorno del terzo mese civile successivo a detta notificazione. |