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Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria
(art. 11 lett. b LCit) 1 Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se: - a.
- possiede conoscenze basilari del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- b.
- partecipa alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; e
- c.
- intrattiene rapporti con cittadini svizzeri.
2 L’autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che: - a.
- il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad ausili o corsi idonei; e
- b.
- il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.
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Art. 3 Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera 2
(art. 11 lett. c, 20 cpv. 2 e 26 cpv. 1 lett. e LCit) Una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante, quale la vita, l’integrità fisica o la libertà delle persone oppure l’esistenza e il funzionamento dello Stato, poiché l’interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata. 2 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173). 3 RS 121
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Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell’ordine pubblici
(art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit) 1 Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto: - a.
- in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
- b.
- temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
- c.
- è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
2 Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente: - a.
- una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
- b.
- una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
- c.
- un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;
- d.
- una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
- e.
- una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.
3 Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto. 4 In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3. 5 In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.
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Art. 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale
(art. 12 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. d LCit) Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi: - a.
- i principi dello Stato di diritto e l’ordinamento fondato sulle libertà e sulla democrazia della Svizzera;
- b.
- i diritti fondamentali quali la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza e la libertà di espressione;
- c.
- l’obbligo di prestare servizio militare o servizio civile sostitutivo e di assolvere la scuola dell’obbligo.
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Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche
(art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) 1 Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali di una lingua nazionale, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A2 del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa. 2 Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente: - a.
- parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;
- b.
- ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell’obbligo in una lingua nazionale;
- c.
- ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure
- d.4
- produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.
3 La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi. 4 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3173).
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Art. 7 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione
(art. 12 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit) 1 Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e della naturalizzazione è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia e di ossequiare le proprie obbligazioni alimentari con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto. 2 Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della naturalizzazione sta seguendo una formazione o una formazione continua. 3 Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce prestazioni dell’aiuto sociale non soddisfa l’esigenza della partecipazione alla vita economica o dell’acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell’aiuto sociale percepite siano interamente restituite.
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Art. 8 Incoraggiamento all’integrazione dei membri della famiglia
(art. 12 cpv. 1 lett. e e 26 cpv. 1 lett. a LCit) Il richiedente incoraggia l’integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell’articolo 12 lettera e LCit se li sostiene: - a.
- nell’acquisizione di competenze linguistiche in una lingua nazionale;
- b.
- nella partecipazione alla vita economica o nell’acquisizione di una formazione;
- c.
- nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società in Svizzera; oppure
- d.
- in altre attività propizie all’integrazione in Svizzera.
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Art. 9 Considerazione delle circostanze personali
(art. 12 cpv. 2 LCit) Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di: - a.
- una disabilità fisica, mentale o psichica;
- b.
- una malattia grave o cronica;
- c.
- altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:
- 1.
- ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
- 2.
- è un lavoratore povero,
- 3.
- adempie obblighi di assistenza,
- 4.
- dipende dall’aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempreché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.
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