1In caso di discriminazione secondo gli articoli 3 e 4, l’interessato può chiedere al giudice o all’autorità amministrativa:
- a.
- di proibire o far omettere una discriminazione imminente;
- b.
- di far cessare una discriminazione attuale;
- c.
- di accertare una discriminazione che continua a produrre effetti molesti;
- d.
- di ordinare il pagamento del salario dovuto.
2Se la discriminazione consiste nel rifiuto di un’assunzione o nella disdetta di un rapporto di lavoro disciplinato dal Codice delle obbligazioni1, la persona lesa può pretendere soltanto un’indennità. Questa è stabilita tenuto conto di tutte le circostanze ed è calcolata in base al salario presumibile o effettivo.
3Nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l’autorità amministrativa può parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore un’indennità, a meno che lo stesso provi di aver adottato tutte le precauzioni richieste dall’esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L’indennità è stabilita considerando tutte le circostanze, in base al salario medio svizzero.
4Nel caso di discriminazione mediante rifiuto di assunzione, l’indennità prevista nel capoverso 2 non eccede l’equivalente di tre mesi di salario. Parimenti, la somma totale delle indennità versate non deve eccedere tale importo, qualora parecchie persone pretendano il versamento di un’indennità per rifiuto d’assunzione allo stesso posto di lavoro. Qualora la discriminazione avvenga mediante scioglimento di rapporti di lavoro disciplinati dal Codice delle obbligazioni2 o mediante molestie sessuali, l’indennità prevista ai capoversi 2 o 3 non eccede l’equivalente di sei mesi di salario.
5Sono salve le pretese di risarcimento del danno e di riparazione morale, nonché le pretese contrattuali più estese.