Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 19771 (LOGA), ordina: |
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce i principi secondo cui l’Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni. 2 La riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni del Consiglio federale si conforma alla presente ordinanza. 3 La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.2 4 Sono fatte salve le normative di diritto speciale. Possono essere emanate deroghe per quanto siano necessarie a un ambito amministrativo. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). |
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. 2 Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o domandato una prestazione esse rispondono solidalmente dell’emolumento. |
Art. 3 Nessuna riscossione di emolumenti 3
1 È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:
2 L’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità. 3 Le unità dell’Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). |
Art. 4 Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti 4
1 Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un’unità amministrativa.5 2 I costi complessivi si compongono:
3 L’amministrazione federale delle finanze (AFF) calcola ogni anno i costi diretti di personale e di posti di lavoro dell’Amministrazione federale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). |
Art. 5 Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti 6
1 Le aliquote degli emolumenti sono stabilite secondo il dispendio di tempo o forfetariamente. 2 Per la determinazione delle aliquote degli emolumenti vengono presi in considerazione l’interesse pubblico e l’interesse o il tornaconto della persona tenuta a pagarli. 3 Per le decisioni e le prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza può essere previsto un supplemento di diritto speciale all’aliquota ordinaria dell’emolumento. 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 711). |
Art. 5a Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti 7
Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l’unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine. 7 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). |
Art. 6 Esborsi
1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separatamente. 2 I seguenti costi sono considerati esborsi:
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Art. 8 Partecipazione di più unità amministrative
1 Se più unità amministrative partecipano all’emanazione di una decisione o alla fornitura di una prestazione, ognuna di esse stabilisce l’emolumento per il proprio dispendio in base al disciplinamento determinante degli emolumenti e lo comunica all’unità responsabile. 2 L’unità amministrativa responsabile determina l’emolumento complessivo secondo l’articolo 7 capoverso 2. 3 Essa è competente per la fatturazione o la decisione relativa all’emolumento complessivo. |
Art. 11 Fatturazione e decisione relativa all’emolumento in caso di prestazioni
1 L’unità amministrativa allestisce la fattura dell’emolumento immediatamente dopo la fornitura della prestazione. 2 In caso di controversia sulla fattura emana una decisione relativa all’emolumento. 3 La procedura è disciplinata dalle disposizioni della procedura amministrativa federale. |
Art. 12 Esigibilità
1 L’emolumento è esigibile:
2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento. 3 Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.8 4 Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l’emolumento è costituita in mora. L’interesse di mora è del 5 per cento. 5 Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). 9 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). |
Art. 14 Prescrizione
1 Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità. 2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell’amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo. 3 Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione. |