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Art. 12 Esigibilità
1 L’emolumento è esigibile:
2 Il termine di pagamento è di trenta giorni a decorrere dall’inizio dell’esigibilità. In casi speciali l’unità amministrativa può prorogare il termine di pagamento. 3 Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l’unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l’emolumento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L’unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l’emolumento che alla scadenza di tale termine l’AFF è incaricata della riscossione del credito.8 4 Con la fissazione del termine supplementare la persona tenuta a pagare l’emolumento è costituita in mora. L’interesse di mora è del 5 per cento. 5 Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.9 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). 9 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2021 711). |