Disposizioni generali (1 - 2)
Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI (3 - 8)
Forum PMI (9 - 13)
Valutazione e rapporto (14 - 14)
Modifica del diritto vigente (15 - 15)
Entrata in vigore (16 - 16)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 55 e 57 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina: |
Sezione 2: Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI |
Art. 4 Compiti
L’OCPMI svolge i compiti seguenti:
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Art. 5 Composizione
L’OCPMI è composto del direttore o di un membro della direzione:
2 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. |
Art. 6 Sedute e presidenza
1 L’OCPMI si riunisce almeno due volte l’anno. 2 È presieduto dal rappresentante della SECO. 3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute dell’OCPMI anche rappresentanti di unità amministrative diverse da quelle enumerate nell’articolo 5. |
Art. 7 Procedura decisionale
1 Le unità amministrative rappresentate nell’OCPMI adottano e attuano di comune accordo e all’unanimità le misure necessarie a una cooperazione e un coordinamento efficaci. Se non giungono a un accordo, sottopongono senza indugio al Consiglio federale i dossier controversi. 2 Le raccomandazioni non vincolanti rivolte alle unità amministrative sono adottate alla maggioranza dei voti dei membri permanenti dell’OCPMI. È permessa l’astensione dal voto. A parità di voti, il voto del presidente conta doppio. |
Sezione 3: Forum PMI |
Art. 9 Compiti
Il Forum PMI svolge i compiti seguenti:
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Art. 10 Composizione
1 Il Forum PMI si compone di:
2 Il Consiglio federale nomina i membri e la presidenza del Forum PMI.4 4 Nuovo testo giusta il n. I 6.1dell’O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). |
Art. 11 Sedute e copresidenza
1 Il Forum PMI si riunisce di regola sei volte l’anno. 2 È presieduto congiuntamente da un membro della cerchia degli imprenditori e dal membro della direzione della SECO. 3 A seconda dei temi trattati possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Forum PMI anche rappresentanti di altre unità amministrative e di organizzazioni economiche. |
Art. 12 Compiti della SECO
1 La SECO funge da segreteria del Forum PMI. 2 La SECO svolge i test di compatibilità PMI e le analisi concernenti le regolamentazioni che il Forum PMI è incaricato di esaminare. Di regola coordina i test di compatibilità PMI con le analisi dell’impatto della regolamentazione. |
Art. 13 Informazione delle commissioni parlamentari
1 Il Forum PMI trasmette una copia dei suoi pareri alle commissioni parlamentari interessate. 2 I membri del Forum PMI sono a disposizione delle commissioni parlamentari per presentare i risultati dei loro lavori. |
Sezione 4: Valutazione e rapporto |
Sezione 5: Modifica del diritto vigente |
Sezione 6: Entrata in vigore |