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Art. 7 Stato civile
1 L’oggetto della documentazione è lo stato civile (art. 39 cpv. 2 CC). 2 Sono registrati: - a.
- nascita;
- b.
- trovatello;
- c.
- morte;
- d.
- morte di una persona sconosciuta;
- e.
- dichiarazione concernente il cognome;
- f.
- riconoscimento;
- g.
- cittadinanza;
- h.
- procedura preparatoria al matrimonio;
- i.
- matrimonio;
- j.
- scioglimento del matrimonio;
- k.
- cambiamento di nome;
- l.
- rapporto di filiazione;
- m.
- adozione;
- n.
- dichiarazione di scomparsa;
- o.
- cambiamento di sesso;
- p.26
- ...
- q.27
- registrazione dell’unione domestica;
- r.28
- scioglimento dell’unione domestica registrata.
26 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2923). Abrogata dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 27 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 28 Introdotta dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
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Art. 8 Dati
I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: - a.
- dati del sistema:
- 1.
- numeri del sistema,
- 2.
- tipo di iscrizione,
- 3.
- stato dell’iscrizione,
- 4.
- elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, Stati, indirizzi);
- b.29
- numero AVS;
- bbis.30
- …
- c.
- nomi:
- 1.
- cognome,
- 2.
- cognome prima del matrimonio,
- 3.
- nomi,
- 4.
- altri nomi ufficiali;
- d.
- sesso;
- e.
- nascita:
- 1.
- data,
- 2.
- ora,
- 3.
- luogo,
- 4.
- nati morti;
- f.
- stato civile:
- 1.31
- stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa),
- 2.
- data;
- g.
- morte:
- 1.
- data,
- 2.
- ora,
- 3.
- luogo;
- h.
- domicilio;
- i.
- luogo di soggiorno;
- j.
- stato di vita;
- k.32
- protezione degli adulti:
- 1.
- costituzione di un mandato precauzionale e luogo in cui lo stesso è depositato (art. 361 cpv. 3 CC),
- 2.
- curatela generale o efficacia di un mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento (art 449c CC);
- l.
- genitori:
- 1.
- cognome della madre,
- 2.
- nomi della madre,
- 3.
- altri nomi ufficiali della madre,
- 4.
- cognome del padre,
- 5.
- nomi del padre,
- 6.
- altri nomi ufficiali del padre;
- m.
- genitori adottivi:
- 1.
- cognome della madre adottiva,
- 2.
- nomi della madre adottiva,
- 3.
- altri nomi ufficiali della madre adottiva,
- 4.
- cognome del padre adottivo,
- 5.
- nomi del padre adottivo,
- 6.
- altri nomi ufficiali del padre adottivo;
- n.
- attinenza/cittadinanza:
- 1.
- data (valida a partire da/valida fino a),
- 2.
- motivo dell’acquisto,
- 3.
- annotazione del motivo dell’acquisto,
- 4.
- motivo della perdita,
- 5.
- annotazione del motivo della perdita,
- 6.
- riferimento del registro delle famiglie,
- 7.
- diritto di patriziato o di corporazione;
- o.
- dati relativi alla relazione:
- 1.33
- tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di filiazione),
- 2.
- data (valida a partire da/valida fino a),
- 3.
- motivo dello scioglimento.
29 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). 30 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, (RU 2007 6719). Abrogata dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923).
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Art. 8a Attribuzione del numero AVS 3435
L’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (UCC) attribuisce alle persone notificate conformemente all’articolo 53 capoverso 1 il numero AVS. 34 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 21 nov. 2007 sull’armonizzazione dei registri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6719). 35 Nuova espr. giusta l’all. n. II 8 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
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Art. 9 Nascita
1 È documentata la nascita degli infanti nati vivi e nati morti. 2 Un infante nato morto è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate.36 3 Nel caso di infanti nati morti, cognome e nomi possono essere iscritti se le persone autorizzate a dare il nome (art. 37c cpv. 1) lo auspicano.37 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 9a Venuta al mondo di un infante privo di vita 38
1 Un infante venuto al mondo privo di vita è un infante che alla nascita non presenta segni di vita e non ha un peso di almeno 500 grammi o un’età di gestazione di almeno 22 settimane completate. 2 La sua venuta al mondo può essere comunicata all’ufficio dello stato civile. Su domanda, quest’ultimo rilascia una conferma. La domanda può essere presentata da chi ha messo al mondo l’infante privo di vita o da chi si dichiara per scritto procreatore. La conferma viene rilasciata se l’evento ha avuto luogo in Svizzera oppure se il richiedente ha il luogo di domicilio o di dimora abituale in Svizzera o è cittadino svizzero. 3 La venuta al mondo di un infante privo di vita non è documentata nel registro dello stato civile né comunicata all’Ufficio federale di statistica. Su domanda può essere documentata se avviene in concomitanza con una nascita ai sensi dell’articolo 9. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 9b Forma della comunicazione, autorità competenti e conservazione della documentazione 39
1 La venuta al mondo di un infante privo di vita deve essere comunicata mediante un modulo reperibile sul sito dell’UFSC40. Il modulo deve essere firmato dall’autore della comunicazione. 2 Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti: - a.
- una copia del passaporto, della carta d’identità o di un documento d’identità equivalente dell’autore della comunicazione;
- b.
- il certificato di un medico o di una levatrice attestante la venuta al mondo di un infante privo di vita.
3 Qualsiasi ufficio dello stato civile è competente per la ricezione della comunicazione. 4 L’ufficio dello stato civile conserva la comunicazione e i documenti allegati. Gli articoli 31–33 si applicano per analogia. 39 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 40 Disponibile gratuitamente sul sito www.ufsc.admin.ch.
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Art. 9c Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita 41
1 L’ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall’UFSC. 2 Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l’infante. Come padre figura l’uomo che si dichiara per scritto procreatore. 3 Su richiesta dell’autore della comunicazione, l’infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309).
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Art. 10 Trovatello
Per trovatello si intende un infante esposto di filiazione ignota.
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Art. 11 Riconoscimento
1 Per riconoscimento si intende il riconoscimento da parte del padre di un figlio che sta in rapporto di filiazione soltanto con la madre. 2 Il riconoscimento può avvenire prima della nascita del figlio. 3 Non è ammessa la documentazione del riconoscimento di un figlio adottivo. 4 Nei casi di cui all’articolo 260 capoverso 2 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate.42 5 Fatto salvo l’articolo 71 capoverso 1 LDIP43, è competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento e il consenso del rappresentante legale ogni ufficiale dello stato civile.44 6 Se l’autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo, un penitenziario o per il tramite della competente rappresentanza svizzera all’estero.45 7 Il riconoscimento va comunicato alla madre e al figlio, rispettivamente, dopo la sua morte, ai discendenti, con la menzione delle disposizioni degli articoli 260a–260cCC. 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 43 RS 291 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
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Art. 11a Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio 46
Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall’attribuzione dell’autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l’articolo 270a CC. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327).
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Art. 11b Riconoscimento e dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta 47
1 I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta di cui all’articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.48 2 Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l’articolo 52fbis capoverso 3 dell’ordinanza del 31 ottobre 194749 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.50 47 Introdotto dal n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). 48 La correzione del 1° lug. 2014 concerne soltanto il testo francese (RU 2014 2049). 49 RS 831.101 50 Entrata in vigore il 1° gen. 2015.
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Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio 51
1 I fidanzati fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.52 2Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all’estero.53 3Le firme sono autenticate.54 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243).
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Art. 12a55
55 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Abrogato dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° lug. 2022 (RU 2022243).
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Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio 56
1 Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero. 2 La firma è autenticata. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata 57
1 Dopo lo scioglimento dell’unione domestica registrata il partner può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a LUD a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero. 2 La firma è autenticata. 57 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 14 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale 58
1 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all’estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all’ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP59). 2 In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all’estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all’autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera. 3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.60 4 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all’estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all’ufficiale dello stato civile di volere che l’iscrizione nel registro dello stato civile del suo sesso e, se del caso, dei suoi prenomi siano regolati dal suo diritto nazionale (art. 40a LDIP).61 5 Nel caso in cui un cittadino svizzero formuli una dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l’articolo 14b, questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto svizzero.62 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 59 RS 291 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
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Art. 14a Dichiarazione concernente il cognome secondo l’articolo 8a titolo finale CC 63
1 La dichiarazione secondo l’articolo 8a titolo finale CC può essere fatta, in Svizzera, a qualsiasi ufficiale dello stato civile e, all’estero, presso la rappresentanza svizzera. 2 La firma è autenticata. 63 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463).
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Art. 14b Dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile 64
1 La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso e, se del caso, dei prenomi iscritti nel registro dello stato civile può essere consegnata a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all’estero. La dichiarazione non è soggetta a condizioni diverse da quelle previste dall’articolo 30b CC. 2 Nei casi di cui all’articolo 30b capoverso 4 CC è necessario il consenso scritto del rappresentante legale. I poteri di rappresentanza vanno comprovati e le firme autenticate. 3 Se l’autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all’ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente in un ospedale, una casa di riposo o un penitenziario. 64 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666).
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