Sezione 1: Valore di reddito |
Art. 1 Modo e periodo di calcolo
1È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita) corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali. 2Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita. 3Il periodo di calcolo comprende gli anni 2009-2024. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media delle rendite considerate per il periodo di calcolo con un tasso d'interesse medio del 4,24 per cento. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° apr. 2018 (RU 2018 999). |
Art. 2 Stima
1Le disposizioni per la stima del valore di reddito agricolo (guida per la stima) figurano nell'allegato. Si applicano i seguenti principi:
2Le disposizioni e le aliquote contenute nell'allegato sono vincolanti per le autorità preposte e gli esperti addetti alla stima.4 3La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli. 4Il risultato della stima va iscritto in un verbale. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147). |
Sezione 1a: Calcolo dell'unità standard di manodopera |
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Art. 2a
1Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015. 2A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:
3Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici. 4Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani. 5Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. 6Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. 7Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM. 8Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6. 9Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, cpv. 1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2-9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487). |
Sezione 2: Menzione nel registro fondiario |
Art. 3 Eccezioni all'obbligo di menzione
1Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19791 sulla pianificazione del territorio (LPT). 2I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione. |
Art. 4 Cancellazione d'ufficio della menzione
1Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla LPT1 ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione. 2Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto. |
Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici |
Art. 4a Coordinamento della procedura
1Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT2), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale. 2L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto. 3Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:
1 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047). |
Art. 5 Competenza dell'Ufficio federale di giustizia
1L'Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 19852 sull'affitto agricolo.3 2Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia. 1 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047). |
Sezione 4: Disposizioni finali |
Art. 6 Diritto previgente: abrogazione
Sono abrogati:
1 [RU 1951 1329,1979 804,1986 975] |
Allegato |
Guida per la stima |
Allegato 2 |