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Art. 15 Autorità cantonali
1 Ogni Cantone designa: - a.
- una o più autorità di prima istanza incaricate di decidere sull’obbligo d’autorizzazione, sull’autorizzazione medesima e sulla revoca di un’autorizzazione o di un onere;
- b.
- un’autorità legittimata a ricorrere, che può anche esigere la revoca di un’autorizzazione o l’apertura di un procedimento penale e proporre un’azione di rimozione dello stato illecito;
- c.
- un’autorità di ricorso.
2 La competenza spetta all’autorità nel luogo di situazione del fondo e, nel caso di acquisto di quote di persone giuridiche o di partecipazione a società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, all’autorità nel cui circondario è situata la maggior parte dei fondi, calcolata secondo il loro valore. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia decide i conflitti di competenza tra le autorità di diversi Cantoni.
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Art. 16 Autorità federali
1 Il Consiglio federale, sentito il governo cantonale interessato, accerta se: - a.
- trattisi di un acquisto per il quale l’acquirente, per motivi inerenti all’interesse superiore della Confederazione, è dispensato dall’autorizzazione;
- b.
- l’acquisto contrasti con interessi superiori dello Stato; nel caso affermativo, nega l’autorizzazione.
2 ...42 3 ...43 4 Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all’Ufficio federale di giustizia.
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Art. 17 Procedura d’autorizzazione
1 Il più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l’acquisto, l’acquirente il cui obbligo d’autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo. 2 L’autorità di prima istanza notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle parti, al Comune nel quale il fondo è situato e, con l’inserto completo, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere. 3 L’autorità cantonale legittimata a ricorrere, se rinuncia al ricorso o lo ritira, notifica gratuitamente la decisione, con l’inserto completo, all’Ufficio federale di giustizia.
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Art. 18 Registro fondiario e registro di commercio
1 L’ufficiale del registro fondiario, se non può escludere a priori l’obbligo d’autorizzazione, sospende la procedura e assegna all’acquirente un termine di 30 giorni per chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo; respinge la notificazione se l’acquirente non agisce nel termine prescritto o se l’autorizzazione è negata. 2 L’ufficiale del registro di commercio procede nello stesso modo; rinvia però in tutti i casi all’autorità di prima istanza, prima della cancellazione, la persona giuridica oppure la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce la sede dalla Svizzera all’estero. 3 Contro la decisione negativa dell’ufficiale del registro fondiario e dell’ufficiale del registro di commercio è ammissibile il ricorso all’autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all’autorità di vigilanza per il registro fondiario o il registro di commercio. 4 ...44
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Art. 19 Incanto nell’esecuzione forzata
1 Chiunque si fa aggiudicare un fondo per incanto pubblico in un’esecuzione forzata deve dichiarare per scritto all’autorità dell’incanto, dopo l’aggiudicazione, se sia una persona all’estero, in particolare se agisca per conto di una persona all’estero; nelle condizioni dell’incanto, dev’essere edotto al riguardo e circa l’obbligo dell’autorizzazione cui sottostanno le persone all’estero per l’acquisto di fondi. 2 Se vi è certezza quanto all’obbligo dell’autorizzazione e se quest’ultima non è stata ancora definitivamente concessa, oppure se l’obbligo dell’autorizzazione non può essere escluso senza un esame più approfondito, l’autorità dell’incanto assegna all’acquirente, con comunicazione all’ufficiale del registro fondiario, un termine di dieci giorni per: - a.
- chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo;
- b.
- fornire garanzie per il prezzo d’acquisto, fermo restando che, per la durata delle garanzie, va corrisposto un interesse annuo del 5 per cento;
- c.
- fornire garanzie per le spese di un nuovo incanto.
3 Se l’acquirente non agisce nel termine prescritto oppure se l’autorizzazione è negata definitivamente, l’autorità dell’incanto annulla l’aggiudicazione, con comunicazione all’ufficiale del registro fondiario, e ordina un nuovo incanto. 4 Contro la decisione annullativa dell’autorità dell’incanto è ammissibile il ricorso all’autorità cantonale di ricorso competente secondo la presente legge; questo ricorso sostituisce quello all’autorità di vigilanza per l’esecuzione e il fallimento. 5 Se il ricavo del nuovo incanto è minore, il primo aggiudicatario risponde della perdita e di ogni altro danno.
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Art. 20 Ricorso all’autorità cantonale
1 Sono impugnabili innanzi all’autorità cantonale di ricorso le decisioni dell’autorità di prima istanza, dell’ufficiale del registro fondiario, dell’ufficiale del registro di commercio e dell’autorità dell’incanto. 2 Il diritto di ricorso spetta: - a.
- all’acquirente, all’alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della decisione;
- b.
- all’autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa rinuncia al ricorso o lo ritira, all’Ufficio federale di giustizia;
- c.
- al Comune in cui il fondo è situato, contro l’autorizzazione, contro l’accertamento che l’acquirente non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione e contro la revoca di un onere.
3 Il termine di ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione alle parti o all’autorità legittimata a ricorrere. 4 L’autorità cantonale di ricorso notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle persone legittimate a ricorrere, all’autorità di prima istanza e, gratuitamente, alle autorità legittimate a ricorrere.
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Art. 21 Ricorso alle autorità federali 45
1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all’autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali. 45 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 22 Assunzione delle prove
1 L’autorità di prima istanza e l’autorità cantonale di ricorso accertano i fatti, d’ufficio. Esse si fondano soltanto su allegazioni da esse esaminate e di cui hanno, se del caso, assunto le prove. 2 L’autorità di prima istanza, l’autorità cantonale di ricorso, i Tribunali della Confederazione e, in mancanza di un procedimento dinanzi a tali autorità, l’autorità cantonale legittimata a ricorrere e l’Ufficio federale di giustizia possono chiedere informazioni su tutti i fatti rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione o per l’autorizzazione stessa.46 3 È tenuto a fornire informazioni chiunque, d’ufficio, professionalmente, contrattualmente o come organo di una persona giuridica, di una società senza personalità giuridica o di un fondo d’investimento, partecipa, mediante finanziamento o altrimenti, alla preparazione, alla conclusione o all’esecuzione di un negozio giuridico concernente l’acquisto; a domanda, deve consentire anche l’esame dei libri commerciali, della corrispondenza o dei documenti giustificativi e produrli. 4 L’autorità può decidere a svantaggio dell’acquirente, se un assoggettato all’obbligo d’informare nega la cooperazione indispensabile che si può ragionevolmente pretendere da lui. 46 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 200621971069; FF 20013764).
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Art. 23 Provvedimenti cautelari
1 Le autorità cantonali e, se un procedimento non è stato ancora avviato anche l’Ufficio federale di giustizia possono ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto. 2 Il ricorso contro un provvedimento cautelare non ha effetto sospensivo.
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Art. 24 Assistenza giudiziaria e amministrativa
1 Le autorità amministrative e giudiziarie federali e cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa. 2 Le autorità e i funzionari che, nell’esercizio della loro funzione, accertano o apprendono infrazioni sono tenuti a denunziarle immediatamente all’autorità cantonale competente per il procedimento penale, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere o all’Ufficio federale di giustizia. 3 Le autorità competenti forniscono all’Ufficio federale di giustizia i dati necessari per la compilazione e la pubblicazione di una statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; l’Ufficio federale di giustizia fornisce alle autorità competenti informazioni su fatti rilevanti per l’obbligo dell’autorizzazione o per l’autorizzazione stessa.
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