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Art. 660370
A. Diritto alla quota degli utili e dell’avanzo della liquidazione
I. In genere
1 Ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale degli utili risultanti dal bilancio, in quanto, secondo le disposizioni della legge e dello statuto, essi siano destinati ad essere ripartiti fra gli azionisti. 2 Sciolta la società, ogni azionista ha diritto ad una quota proporzionale dell’avanzo della liquidazione, in quanto lo statuto non disponga un diverso impiego del patrimonio della società disciolta. 3 Sono salvi i privilegi accordati dallo statuto a determinate categorie di azioni.
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Art. 661
Salvo diversa disposizione dello statuto, le quote d’utili netti e d’avanzo della liquidazione devono essere calcolate in proporzione dei versamenti eseguiti sul capitale azionario.
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Art. 662371
371Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 663373
373Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 663bbis376
B.
I. Indicazioni supplementari per le società con azioni quotate in borsa
1. Retribuzioni
1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute ad indicare nell’allegato del bilancio: - 1.
- tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio d’amministrazione;
- 2.
- tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone cui il consiglio d’amministrazione ha delegato in tutto o in parte la gestione della società (direzione);
- 3.
- tutte le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a membri attuali del consiglio consultivo;
- 4.
- le retribuzioni da esse direttamente o indirettamente corrisposte a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società o non siano usuali sul mercato;
- 5.
- le retribuzioni non usuali sul mercato da esse direttamente o indirettamente corrisposte a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1–4.
2 Sono considerate retribuzioni in particolare: - 1.
- gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
- 2.
- le partecipazioni agli utili, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
- 3.
- le prestazioni in natura;
- 4.
- l’attribuzione di partecipazioni, di diritti di conversione e d’opzione;
- 5.
- le indennità di partenza;
- 6.
- le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni a favore di terzi e altre forme di garanzia;
- 7.
- la rinuncia a crediti;
- 8.
- le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
- 9.
- tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari.
3 Nell’allegato del bilancio vanno inoltre indicati: - 1.
- tutti i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
- 2.
- i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
- 3.
- i mutui e crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a quelle menzionate nei numeri 1 e 2.
4 Le indicazioni concernenti le retribuzioni e i crediti devono comprendere: - 1.
- l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
- 2.
- l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
- 3.
- l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.
5 Le retribuzioni e i crediti concessi a persone vicine ai membri del consiglio d’amministrazione o della direzione vanno dichiarati separatamente. Non è necessario indicare i nominativi di tali persone. Per il rimanente, sono applicabili per analogia le norme concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione. 376 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995).
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Art. 663c378
1 Le società con azioni quotate in borsa sono tenute, in quanto li conoscano o li dovrebbero conoscere, ad indicare, nell’allegato del bilancio, gli azionisti importanti e le loro partecipazioni379. 2 Sono azionisti importanti gli azionisti e i gruppi di azionisti legati da convenzioni di voto, la cui partecipazione eccede il 5 per cento dell’insieme dei voti. Se lo statuto prevede un limite inferiore, in per cento, del numero di azioni nominative (art. 685d cpv. 1), questo limite è determinante per l’obbligo di indicare. 3 Vanno dichiarati anche le partecipazioni alla società e i diritti di conversione e di opzione detenuti da ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, incluse le partecipazioni delle persone a lui vicine, con indicazione del suo nominativo e della sua funzione.380 378Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 379Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 380 Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 2005 (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995).
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Art. 664e665382
382Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 666e667384
384Abrogati dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 669386
386Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).
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Art. 670388
II. Valutazione e rivalutazione
1 Se la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta in seguito ad una perdita risultante dal bilancio, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d’acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore, allo scopo di equilibrare il bilancio deficitario. L’ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nel bilancio come riserva di rivalutazione. 2 La rivalutazione può aver luogo solo se un revisore abilitato attesti per scritto, a destinazione dell’assemblea generale, che sono adempiute le condizioni legali.389 388Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 389 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 671390
C. Riserve
I. Riserve legali
1. Riserva generale
1 Il 5 per cento dell’utile dell’esercizio è assegnato alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario versato. 2 Sono altresì assegnati a questa riserva, anche quando essa abbia raggiunto l’ammontare legale: - 1.
- il ricavo proveniente dall’emissione di azioni ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d’emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;
- 2.
- il saldo dei versamenti effettuati su azioni annullate, diminuito della perdita che fosse stata subita con le azioni emesse in loro sostituzione;
- 3.
- il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all’utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento.
3 La riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale azionario, può essere adoperata solo per sopperire a perdite o per prendere misure che permettano all’impresa di reggersi in tempo di cattivo andamento degli affari, d’evitare la disoccupazione dei propri dipendenti o d’attenuarne le conseguenze. 4 Le disposizioni contenute nel capoverso 2 numero 3 e nel capoverso 3 non si applicano alle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding). 5 ...391 6 ...392 390Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 391 Abrogato dal n. II 2 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 392 Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5269; FF 2003 3233).
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Art. 671a393
2. Riserva per azioni proprie
La riserva per azioni proprie può essere sciolta nella misura dei valori d’acquisto se le azioni sono alienate od annullate.
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Art. 671b394
3. Riserva di rivalutazione
La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto se trasformata in capitale azionario, nonché mediante riammortamento o alienazione degli attivi rivalutati.
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Art. 672395
II. Riserve statutarie
1. In genere
1 Lo statuto può disporre che alla riserva sia assegnata una frazione dell’utile dell’esercizio maggiore del 5 per cento e che la riserva debba ammontare a più del 20 per cento legalmente prescritto del capitale azionario versato. 2 Esso può prevedere la costituzione di altre riserve e determinarne la destinazione e l’impiego.
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Art. 673396
2. A scopo di previdenza a favore di lavoratori
Lo statuto può in particolare prevedere anche la costituzione di riserve destinate a creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell’impresa.
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Art. 674397
III. Relazione tra il dividendo e le riserve
1 Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto. 2 L’assemblea generale può deliberare la costituzione di riserve che non siano previste dalla legge e dallo statuto o che ne eccedano le esigenze, nella misura in cui ciò sia: - 1.
- necessario per scopi di sostituzione;
- 2.
- giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell’impresa o la ripartizione di un dividendo quanto costante possibile, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti.
3 L’assemblea generale può parimenti, anche quando ciò non sia previsto dallo statuto, costituire riserve prelevate sull’utile risultante dal bilancio, con cui creare e sostenere istituzioni di previdenza a favore di lavoratori dell’impresa o destinate ad altri scopi di previdenza.
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Art. 675
D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes
I. Dividendi
1 Non possono essere attribuiti interessi a favore del capitale azionario. 2 Possono essere prelevati dividendi solo sopra l’utile risultante dal bilancio e sulle riserve all’uopo costituite.399
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Art. 676
II. Interessi per il periodo d’avviamento
1 Per lo spazio di tempo necessario ai lavori di preparazione e d’impianto dell’impresa e fino al principio dell’esercizio normale della medesima, possono essere espressamente attribuiti agli azionisti interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto. Entro questi limiti, lo statuto deve indicare il momento, dopo il quale questi interessi non potranno più essere pagati. 2 Se l’impresa è ampliata mediante l’emissione di nuove azioni, la deliberazione d’aumento del capitale sociale può attribuire alle nuove azioni interessi, in una misura determinata, da iscriversi nel conto d’impianto, fino ad una data esattamente indicata e che non potrà essere posteriore al principio dell’esercizio dell’impresa ampliata.
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Art. 677400
III. Partecipazione agli utili (tantièmes)
Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull’utile risultante dal bilancio, dopo l’assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto.
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Art. 678401
E. Restituzione di prestazioni
I. In genere
1 Gli azionisti e gli amministratori, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente e in mala fede dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d’avviamento, sono tenuti a restituirli. 2 Essi devono restituire anche altre prestazioni della società, in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e alla situazione economica della società. 3 Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all’azionista; la domanda giudiziale di quest’ultimo è volta ad una prestazione alla società. 4 L’obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta.
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Art. 679402
II. Partecipazioni agli utili in caso di fallimento della società
1 Nel fallimento della società gli amministratori devono restituire tutte le quote di utili ricevute nel corso dei tre anni che hanno preceduto la dichiarazione del fallimento, salvo che provino che le condizioni previste dalla legge e dallo statuto per la distribuzione di tali quote erano soddisfatte; in particolare deve essere provato che la distribuzione si basava su un bilancio allestito con prudenza. 2 ...403
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Art. 680
F. Versamenti degli azionisti
I. Oggetto
1 Neppure per disposizione statutaria gli azionisti possono essere tenuti a prestazioni eccedenti la somma determinata dalla società per l’acquisto delle azioni al momento dell’emissione. 2 Essi non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato.
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Art. 681
II. Effetti della mora
1. Legali e statutari
1 L’azionista, che non ha versato a tempo debito il prezzo di emissione delle sue azioni, è tenuto al pagamento degli interessi moratori. 2 Il consiglio d’amministrazione404 può, inoltre, dichiarare l’azionista moroso decaduto sia dai diritti come sottoscrittore, sia dal diritto di ripetere i parziali versamenti già fatti, ed emettere nuove azioni in luogo di quelle così annullate. Qualora i titoli già emessi per le azioni annullate non siano restituiti, l’annullamento deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto. 3 Lo statuto può anche comminare una pena convenzionale all’azionista moroso. 404 Nuovo termine giusta il n. II 1 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 682
2. Diffida al pagamento
1 Quando il consiglio d’amministrazione si proponga di dichiarare l’azionista moroso decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o di esigerne la pena convenzionale prevista nello statuto, essa deve diffidarlo al pagamento almeno tre volte sul Foglio ufficiale svizzero di commercio ed inoltre nella forma prescritta dallo statuto, assegnandogli un termine supplementare di almeno un mese a far data dall’ultima pubblicazione. Solo se l’azionista non paga neppure nel termine supplementare, esso può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti come sottoscrittore o può essergli chiesta la pena convenzionale. 2 Se le azioni sono nominative, le pubblicazioni sono sostituite da una diffida, con assegno del termine supplementare, fatta per lettera raccomandata all’azionista iscritto nel libro delle azioni. In questo caso, il termine supplementare corre dal ricevimento della diffida. 3 L’azionista moroso risponde verso la società della perdita da essa subita nell’emissione delle azioni destinate a sostituire quelle annullate.
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Art. 683
G. Emissione e trasferimento delle azioni
I. Azioni al portatore
1 Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l’intiero valore nominale. 2 I titoli emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento.
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Art. 684405
II. Azioni nominative
1 Le azioni nominative sono, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto, liberamente trasferibili. 2 Il trasferimento in virtù di un negozio giuridico può farsi mediante consegna all’acquirente del titolo girato.
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Art. 685406
H. Limitazione della trasferibilità
I. Limitazione legale
1 Le azioni nominative non integralmente liberate possono essere trasferite solo con l’approvazione della società, salvo che si tratti di azioni acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata. 2 L’approvazione può essere rifiutata solo se la solvibilità dell’acquirente è dubbia e se non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
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Art. 685a407
II. Limitazione statutaria
1. Principi
1 Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società. 2 Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto. 3 Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.
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Art. 685b408
2. Azioni nominative non quotate in borsa
a. Condizioni del rifiuto
1 La società può respingere la domanda di approvazione, se invoca un grave motivo previsto dallo statuto o se offre all’alienante di assumere le azioni per proprio conto, per conto di altri azionisti o per conto di terzi al loro valore reale al momento della domanda. 2 Sono considerati gravi motivi le disposizioni concernenti la composizione della cerchia degli azionisti, le quali giustifichino il rifiuto tenuto conto dello scopo sociale o dell’indipendenza economica dell’impresa. 3 La società può inoltre rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se l’acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto. 4 Se le azioni sono state acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la società può respingere la domanda d’approvazione soltanto se offre all’acquirente di assumere le azioni al loro valore reale. 5 L’acquirente409 può richiedere che il giudice del luogo in cui la società ha la propria sede determini il valore reale. Le spese di stima sono a carico della società. 6 Se l’acquirente non respinge l’offerta d’assunzione nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale, l’offerta si considera accettata. 7 Lo statuto non può stabilire condizioni che rendano più difficile la trasferibilità. 408Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 409Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
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Art. 685c410
1 L’alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l’approvazione necessaria per il loro trasferimento. 2 In caso d’acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano all’acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento dell’approvazione da parte della società. 3 L’approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.
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Art. 685d411
3. Azioni nominative quotate in borsa
a. Condizioni del rifiuto
1 La società può rifiutare come azionista l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l’acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato. 2 La società può inoltre rifiutare l’iscrizione nel libro delle azioni se, su sua domanda, l’acquirente non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto. 3 Se azioni nominative quotate412 in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l’acquirente non può essere rifiutato come azionista. 411Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 412Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
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Art. 685e413
b. Obbligo di annunciare
Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca dell’alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell’alienante e il numero di azioni vendute.
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Art. 685f414
c. Trasferimento dei diritti
1 Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate in borsa, i diritti passano all’acquirente con il trasferimento. Se azioni nominative quotate in borsa sono acquistate al di fuori di essa, i diritti passano all’acquirente soltanto quando egli ha presentato alla società la domanda intesa ad essere riconosciuto come azionista. 2 Fino al riconoscimento, l’acquirente non può esercitare né il diritto di voto inerente alle azioni, né gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Nell’esercizio di tutti gli altri diritti, in particolare di quello d’opzione, l’acquirente non è limitato. 3 Gli acquirenti non ancora riconosciuti dalla società sono iscritti nel libro delle azioni, dopo il trasferimento dei diritti, come azionisti senza diritto di voto. Le loro azioni non sono rappresentate nell’assemblea generale. 4 Qualora l’acquirente venga illecitamente rifiutato come azionista, la società è tenuta a riconoscere a decorrere dalla decisione giudiziale il suo diritto di voto e gli altri diritti connessi con il diritto di voto. Essa è inoltre tenuta a risarcire l’acquirente per il danno cagionato in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.
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Art. 685g415
d. Termine di rifiuto
Se la società non rifiuta il riconoscimento entro 20 giorni, l’acquirente è riconosciuto come azionista.
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Art. 686416
4. Libro delle azioni
a. Iscrizione
1 La società tiene un libro delle azioni, che indica il nome e l’indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. Lo tiene in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.417 2 L’iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l’acquisto in proprietà dell’azione o la costituzione di un usufrutto su di essa. 3 La società è tenuta a far menzione sul titolo dell’avvenuta iscrizione. 4 Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni. 5 I documenti giustificativi su cui si fonda l’iscrizione devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione del proprietario o dell’usufruttuario dal libro delle azioni.418 416Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 417 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 418 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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Art. 686a419
Sentito l’interessato, la società può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell’acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.
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Art. 687
5. Azioni nominative non interamente versate
1 L’acquirente di un’azione nominativa, della quale il prezzo d’emissione non è stato interamente pagato, è responsabile verso la società dell’ammontare non versato, tosto ch’egli sia iscritto nel libro delle azioni. 2 Il sottoscrittore, che aliena la sua azione, può essere costretto a pagare l’ammontare non versato, se la società cade in fallimento entro due anni dalla sua iscrizione nel registro di commercio e se l’azionista che ha preso il posto del sottoscrittore è dichiarato decaduto dal suo diritto come tale. 3 L’iscrizione dell’acquirente nel libro delle azioni libera l’alienante, che non sia sottoscrittore, dall’obbligo di pagare l’ammontare non versato. 4 Finché il valore nominale d’azioni nominative non è stato interamente versato, si deve indicare su ciascun titolo l’importo effettivamente pagato.
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Art. 688
III. Certificati provvisori
1 Non possono emettersi certificati provvisori al portatore se non per azioni al portatore, di cui sia stato versato l’intiero valore nominale. I certificati provvisori al portatore emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento. 2 Se per azioni al portatore sono emessi certificati provvisori nominativi, essi possono essere trasferiti solo in conformità delle norme sulla cessione di crediti; tuttavia il trasferimento diventa efficace di fronte alla società solo ove le sia notificato. 3 Per azioni nominative, non possono emettersi se non certificati provvisori nominativi. Il trasferimento di tali certificati soggiace alle norme sul trasferimento delle azioni nominative.
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Art. 689420
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
I. Partecipazione all’assemblea generale
1. Principio
1 Negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione sull’impiego dell’utile. 2 Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell’assemblea generale, o farle rappresentare da un terzo, il quale, salvo disposizione contraria dello statuto, non deve necessariamente essere azionista.
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Art. 689a421
2. Legittimazione nei confronti della società
1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista. 2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Il consiglio d’amministrazione può stabilire un altro modo di provare il possesso.
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Art. 689b422
3. Rappresentanza dell’azionista
a. In genere
1 Chi esercita diritti sociali quale rappresentante è tenuto a seguire le istruzioni del rappresentato. 2 Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se ne è stato autorizzato dall’azionista con speciale scrittura.
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Art. 689c423
b. Da parte di un membro di un organo della società
Se propone agli azionisti un membro dei suoi organi o altra persona da essa dipendente per rappresentarli in un’assemblea generale, la società è tenuta a designare altresì una persona indipendente che gli azionisti possano scegliere come loro rappresentante.
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Art. 689d424
c. Da parte di un depositario
1 Per esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale. 2 Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste segue le proposte del consiglio d’amministrazione. 3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge dell’8 novembre 1934425 sulle banche, come pure gli istituti finanziari soggetti alla legge del 15 giugno 2018426 sugli istituti finanziari.427
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Art. 689e428
1 Gli organi, i rappresentanti indipendenti e i rappresentanti depositari comunicano alla società il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni da essi rappresentate. In assenza di tali indicazioni, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere impugnate alle stesse condizioni che nel caso di partecipazione illecita all’assemblea generale. 2 Il presidente comunica queste indicazioni all’assemblea generale globalmente per ogni modo di rappresentanza. Se, pur essendone richiesto da un azionista, non le fornisce, ogni azionista può impugnare le deliberazioni dell’assemblea generale convenendo in giudizio la società.
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Art. 690
4. In caso di proprietà collettiva e d’usufrutto
1 Se un’azione è oggetto di proprietà collettiva, le persone che ne sono proprietarie possono esercitare i diritti che loro derivano dall’azione solo per mezzo d’un rappresentante comune. 2 L’azione gravata da usufrutto è rappresentata dall’usufruttuario; questi è responsabile verso il proprietario se non abbia equo riguardo agli interessi del medesimo.
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Art. 691
II. Partecipazione illecita
1 Non è lecito rimettere azioni in vista dell’esercizio del diritto di voto, se ciò sia fatto nell’intenzione d’eludere una restrizione di tale diritto. 2 Ogni azionista può opporsi, presso il consiglio d’amministrazione o con iscrizione nel processo verbale, a che partecipino all’assemblea generale persone che non vi hanno diritto. 3 Qualora ad una deliberazione dell’assemblea generale abbiano cooperato persone, che non avevano il diritto di parteciparvi, ogni azionista, ancorché non si sia opposto alla loro partecipazione può contestare davanti al giudice la deliberazione in quanto la società convenuta non provi che la deliberazione stessa sarebbe stata presa anche senza tale cooperazione.
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Art. 692
III. Diritto di voto nell’assemblea generale
1. Regola fondamentale
1 Gli azionisti esercitano il loro diritto di voto nell’assemblea generale in proporzione del valore nominale complessivo delle azioni che possiedono. 2 Ogni azionista ha almeno un voto anche se possegga una sola azione. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più azioni. 3 Qualora si riduca il valore nominale delle azioni in occasione d’un assestamento della società, il diritto di voto può essere conservato in conformità del valore nominale primitivo.
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Art. 693
2. Azioni con diritto di voto privilegiato
1 Lo statuto può determinare il diritto di voto secondo il numero delle azioni appartenenti a ciascun azionista, senza riguardo al loro valore nominale, di modo che ogni azione dia diritto ad un voto. 2 In questo caso, azioni di valore nominale inferiore a quello di altre della società possono essere emesse solo come azioni nominative e il loro prezzo d’emissione dev’essere interamente versato. Il valore nominale delle altre azioni non può essere più di dieci volte superiore a quello delle azioni con diritto di voto privilegiato.430 3 La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle azioni non vale per: - 1.
- la nomina dell’ufficio di revisione;
- 2.
- la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
- 3.
- la deliberazione sulla proposta di istituire una verifica speciale;
- 4.
- la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.431
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Art. 694
3. Inizio del diritto di voto
Il diritto di voto nasce non appena sia versato sull’azione l’importo determinato dalla legge o dallo statuto.
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Art. 695
4. Esclusione dal diritto di voto
1 Le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione degli affari non possono dare il voto nelle deliberazioni riguardanti il discarico al consiglio d’amministrazione. 2 ...432 432 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 696433
IV. Diritti di controllo degli azionisti
1. Comunicazione della relazione sulla gestione
1 20 giorni almeno prima dell’assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Ogni azionista può esigere che un esemplare di questi documenti gli sia inviato senza indugio. 2 I titolari di azioni nominative sono informati mediante una comunicazione scritta, i titolari di azioni al portatore mediante un avviso pubblicato nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», come pure nella forma prescritta dallo statuto. 3 Ogni azionista può ancora, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società la relazione sulla gestione nella versione approvata dall’assemblea generale e la relazione dei revisori.
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Art. 697434
2. Ragguagli e consultazione
1 Nell’assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della società, e all’ufficio di revisione sull’esecuzione e il risultato della sua verifica. 2 I ragguagli devono essere dati nella misura in cui sono necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista. Possono essere rifiutati se compromettessero segreti d’affari o altri interessi della società degni di protezione. 3 I libri e la corrispondenza possono essere consultati soltanto in virtù di un’autorizzazione espressa dell’assemblea generale o di una decisione del consiglio d’amministrazione, sempreché i segreti d’affari siano salvaguardati. 4 Il giudice ordina, su richiesta, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata, se sono stati rifiutati in modo ingiustificato.435 434Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 435 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
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Art. 697a436
V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale
1. Con l’accordo dell’assemblea generale
1 Ogni azionista può proporre all’assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale destinata a chiarire determinati fatti, in quanto ciò sia necessario per l’esercizio dei suoi diritti ed egli già si sia valso del suo diritto di ottenere ragguagli o di consultare documenti. 2 Se l’assemblea generale accede alla proposta, la società od ogni azionista può, entro 30 giorni, chiedere al giudice di designare un controllore speciale.
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Art. 697b437
2. In caso di rifiuto da parte dell’assemblea generale
1 Se l’assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o azioni per un valore nominale di 2 milioni di franchi. 2 I richiedenti hanno diritto alla designazione di un controllore speciale ove rendano verosimile che promotori od organi hanno violato la legge o lo statuto e danneggiato in tal guisa la società o gli azionisti.
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Art. 697c438
1 Il giudice decide dopo aver sentito la società e la persona che ha proposto la verifica speciale all’assemblea generale. 2 Se accoglie la richiesta, il giudice incarica un perito indipendente di eseguire la verifica. Egli ne delimita l’oggetto entro i limiti della richiesta. 3 Il giudice può altresì deferire la verifica speciale a più periti congiuntamente.
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Art. 697d439
1 La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare l’andamento degli affari. 2 I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli al controllore speciale sui fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice. 3 Il controllore speciale sente la società sul risultato della verifica speciale. 4 Egli è soggetto al dovere di discrezione.
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Art. 697e440
1 Il controllore speciale riferisce in modo dettagliato, ma salvaguardando i segreti d’affari, sul risultato della sua verifica. Egli presenta il suo rapporto al giudice. 2 Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest’ultima, se determinati passaggi del rapporto ledano segreti d’affari od altri interessi sociali degni di protezione e se debbano essere pertanto sottratti alla consultazione dei richiedenti. 3 Egli dà alla società e ai richiedenti l’occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari.
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Art. 697f441
6. Deliberazione e comunicazione
1 Il consiglio d’amministrazione sottopone il rapporto e le osservazioni all’assemblea generale successiva. 2 Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società un esemplare del rapporto e delle osservazioni.
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Art. 697g442
1 Se accoglie la richiesta di designare un controllore speciale, il giudice pone l’anticipo e le spese a carico della società. Ove circostanze particolari lo giustifichino, può addossare le spese integralmente o in parte ai richiedenti. 2 Se l’assemblea generale ha approvato la verifica speciale, la società ne sopporta le spese.
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Art. 697i444
444 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Abrogato n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 20193161; FF 2019 275).
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Art. 697j445
K. Obbligo di annunciare dell’azionista
I. Annuncio dell’avente diritto economico delle azioni
1 Chi, da solo o d’intesa con terzi, acquista azioni di una società i cui diritti di partecipazione non sono quotati in borsa, ottenendo in tal modo una partecipazione che raggiunge o supera il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto, deve annunciare entro un mese alla società il nome, il cognome e l’indirizzo della persona fisica per la quale, in definitiva, agisce (avente economicamente diritto). 2 Se l’azionista è una persona giuridica o una società di persone, quale avente economicamente diritto deve essere annunciata ogni persona fisica che controlla l’azionista in applicazione per analogia dell’articolo 963 capoverso 2. Se non esiste una simile persona, l’azionista lo deve annunciare alla società. 3 Se è una società di capitali i cui diritti di partecipazione sono quotati in borsa, è controllato ai sensi dell’articolo 963 capoverso 2 da una società di questo tipo o la controlla, l’azionista deve annunciare solo questo fatto nonché la ditta e la sede della società di capitali. 4 L’azionista deve annunciare alla società, entro tre mesi, ogni modifica del nome, del cognome o dell’indirizzo dell’avente economicamente diritto. 5 L’obbligo di annunciare non sussiste se le azioni rivestono la forma di titoli contabili e sono depositate presso un ente di custodia in Svizzera o iscritte nel registro principale. La società designa l’ente di custodia. 445 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. dal n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 20193161; FF 2019 275).
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Art. 697k446
446 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Abrogato n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 20193161; FF 2019 275).
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Art. 697l447
II. Elenco degli aventi economicamente diritto
1 La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati. 2 L’elenco menziona il nome e il cognome nonché l’indirizzo degli aventi economicamente diritto. 3 I documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui all’articolo 697j devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall’elenco. 4 L’elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. 447 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012 (RU 2015 1389; FF 2014 563). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 20193161; FF 2019 275).
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Art. 697m449
III. Inosservanza degli obblighi di annunciare
1 I diritti sociali inerenti alle azioni il cui acquisto è soggetto agli obblighi di annunciare sono sospesi fintanto che l’azionista non abbia ottemperato a tali obblighi. 2 L’azionista può far valere i diritti patrimoniali inerenti a tali azioni soltanto se ha ottemperato agli obblighi di annunciare. 3 Se l’azionista non ottempera agli obblighi di annunciare entro un mese dall’acquisto dell’azione, i suoi diritti patrimoniali decadono. Se vi ottempera in un secondo tempo, può far valere i diritti patrimoniali sorti a decorrere da tale data.450 4 Il consiglio d’amministrazione provvede affinché nessun azionista eserciti i propri diritti in violazione degli obblighi di annunciare. 449 Introdotto dal n. I 2 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). 450 Vedi anche la disp. trans. della mod del 12 dic. 2014 alla fine del presente testo.
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