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Art. 707
B. Il consiglio d’amministrazione
I. In genere
1. Eleggibilità
1 Il consiglio d’amministrazione della società si compone di uno o più membri.476 2 ...477 3 Le persone giuridiche e le società commerciali non possono, anche se azionisti, essere membri del consiglio d’amministrazione, ma sono eleggibili, in luogo d’esse, i loro rappresentanti. 476 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 477 Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 708478
478Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 709480
2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti
1 Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. 2 Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti.
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Art. 710482
3. Durata del mandato
1 Gli amministratori sono eletti per tre anni, salvo disposizione contraria dello statuto. La durata del mandato non può tuttavia superare i sei anni. 2 È ammessa la rielezione.
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Art. 711483
483Abrogato dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 712484
II. Organizzazione
1. Presidente e segretario
1 Il consiglio d’amministrazione designa il suo presidente e un segretario. Questi non deve necessariamente appartenere al consiglio. 2 Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall’assemblea generale.
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Art. 713485
1 Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto. 2 Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell’annuenza scritta ad una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da un amministratore. 3 Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.
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Art. 714486
I motivi di nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale si applicano per analogia alle decisioni del consiglio di amministrazione.
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Art. 715487
4. Diritto di convocazione
Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.
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Art. 715a488
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti
1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. 2 In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli. 3 Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati. 4 Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti. 5 Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione. 6 Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti.
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Art. 716489
III. Attribuzioni
1. In genere
1 Il consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto. 2 Esso gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione.
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Art. 716a490
2. Attribuzioni inalienabili
1 Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:491 - 1.
- l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2.
- la definizione dell’organizzazione;
- 3.
- l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
- 4.
- la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
- 5.
- l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 6.
- l’allestimento della relazione sulla gestione492, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.
- l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.
2 Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri. 490Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 491 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 492Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
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Art. 716b493
3. Delega della gestione
1 Lo statuto può autorizzare il consiglio d’amministrazione a delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d’organizzazione. 2 Il regolamento stabilisce le modalità di gestione, determina i posti necessari, ne definisce le attribuzioni e disciplina in particolare l’obbligo di riferire. Il consiglio d’amministrazione, a domanda di azionisti o di creditori della società che giustificano un interesse degno di protezione, li informa per scritto sull’organizzazione della gestione. 3 Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.
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Art. 717494
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà
1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. 2 Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
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Art. 718495
V. Rappresentanza
1. In genere
1 Il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi. Salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione, ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società. 2 Il consiglio d’amministrazione può delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a terzi (direttori). 3 Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare la società. 4 La società deve poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro del consiglio d’amministrazione o un direttore. Essa deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco di cui all’articolo 697l, sempre che l’elenco non sia tenuto da un intermediario finanziario.496 495Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 496 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563).
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Art. 718a497
2. Estensione e limitazione
1 Le persone autorizzate a rappresentare la società possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale. 2 Una limitazione di questo potere di rappresentanza è senza effetto per i terzi di buona fede; sono eccettuate le clausole iscritte nel registro di commercio che regolano la rappresentanza esclusiva della sede principale o di una succursale o la rappresentanza in comune della società.
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Art. 718b498
3. Contratti tra la società e il suo rappresentante
Se all’atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev’essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi. 498Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 719
Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa, aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.
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Art. 720
Il Consiglio d’amministrazione deve notificare per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio le persone autorizzate a rappresentare la società, producendo una copia autenticata della deliberazione che conferisce loro tale facoltà. Esse devono fare la loro firma davanti all’ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.
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Art. 721502
6. Procuratori e mandatari
Il consiglio d’amministrazione può nominare procuratori e altri mandatari.
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Art. 722503
VI. Responsabilità per il fatto degli organi
La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
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Art. 725505
VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
1. Avvisi obbligatori
1 Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è più coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e le propone misure di risanamento. 2 Se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato.506 Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.507 3 Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.508 505Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 506 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). 507RU 1993 2766 508 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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Art. 725a509
2. Dichiarazione o differimento del fallimento
1 Ricevuto l’avviso, il giudice dichiara il fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio d’amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale. 2 Il giudice può designare un commissario, e privare il consiglio d’amministrazione del suo potere di disposizione o subordinare le sue decisioni all’approvazione del commissario. Egli delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario. 3 Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.
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Art. 726
VIII. Revoca e sospensione
1 Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati. 2 Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima. 3 Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
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