1 |
Art. 1 Principio
1Il produttore è responsabile del danno quando un prodotto difettoso cagiona:
2Egli non è responsabile per il danno cagionato al prodotto difettoso. |
Art. 2 Produttore
1È considerato produttore ai sensi della presente legge:
2Quando non può essere individuato il produttore, si considera tale ogni persona che ha fornito il prodotto, a meno che quest'ultima comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole a contare dal momento della richiesta, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 3Il capoverso 2 vale anche per prodotti importati, qualora non si possa stabilire chi sia l'importatore, anche se è indicato il nome del produttore. |
Art. 3 Prodotto
1Sono considerati prodotti ai fini della presente legge:
1 Abrogato dall'art. 20 cpv. 2 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2573; FF 2008 6513). |
Art. 4 Difetto
1Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
2Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso. |
Art. 5 Eccezioni alla responsabilità
1Il produttore non è responsabile se prova che:
1bisL'eccezione alla responsabilità di cui al capoverso 1 lettera e non è applicabile agli organi, tessuti o cellule di origine animale e ai prodotti da essi derivati destinati al trapianto sugli esseri umani.1 2Inoltre, il produttore di una materia prima o di una parte componente non è responsabile se prova che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la materia prima o la parte, oppure alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto. 1 Introdotto dall'art. 73 n. 1 della L del 8 ott. 2004 sui trapianti, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1935; FF 2002 15). |
Art. 10 Perenzione
1Le pretese di risarcimento derivanti dalla presente legge si estinguono alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha provocato il danno. 2Il termine di perenzione è rispettato se contro il produttore è avviato un procedimento giudiziario entro dieci anni. |
Art. 11 Rapporto con altre disposizioni del diritto federale o cantonale
1Impregiudicate le disposizioni contrarie della presente legge sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni1. 2Sono fatte salve le pretese di risarcimento conferite al danneggiato in applicazione del Codice delle obbligazioni o di altre leggi federali o di diritto pubblico cantonali. 3La presente legge non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari. Sono salve le disposizioni contrarie previste da trattati internazionali. |