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Art. 28 Autorità di sorveglianza
1La sorveglianza secondo la presente legge compete all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (autorità di sorveglianza). 2L’autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 38).1 3L’autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria. 4L’autorità di sorveglianza è gestita secondo i principi dell’economia aziendale.2 5L’autorità di sorveglianza è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale nell’ambito disciplinato dalla presente legge.3
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 2 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 3 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 29 Organi
L’autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti: - a.
- consiglio d’amministrazione;
- b.1
- direzione;
- c.
- ufficio di revisione.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 30 Consiglio d’amministrazione
1Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione. 2I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte. 3Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e designa il presidente. 4I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’autorità di sorveglianza. 5Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d’amministra-zione per motivi importanti. 6Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d’ammini-strazione. All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers).
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 2 RS 172.220.1
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Art. 30a Compiti del consiglio d’amministrazione
Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti: - a.
- emana il regolamento di organizzazione dell’autorità di sorveglianza;
- b.
- fissa gli obiettivi strategici dell’autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- c.
- emana le ordinanze delegate all’autorità di sorveglianza;
- d.
- prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d’interesse;
- e.
- stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- f.
- stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
- g.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
- h.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- i.
- sorveglia la direzione;
- j.
- provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all’autorità di sorveglianza;
- k.
- decide in merito all’utilizzazione delle riserve;
- 1.
- adotta il preventivo;
- m.
- elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 31 Direzione
1La direzione è l’organo operativo. A suo capo è posto un direttore. 2La direzione ha in particolare i compiti seguenti: - a.
- gestisce gli affari;
- b.
- emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione;
- c.
- elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione;
- d.
- riferisce regolarmente al consiglio d’amministrazione, e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e.
- rappresenta l’autorità di sorveglianza verso l’esterno;
- f.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento dei rapporti di lavoro del personale dell’autorità di sorveglianza; è fatto salvo l’articolo 30a lettere g e h;
- g.
- può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori;
- h.
- adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 32 Ufficio di revisione
1Il Controllo federale delle finanze è l’ufficio di revisione esterno. 2All’ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 33 Personale
1L’autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto privato. 2…1 3Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–4 LPers2.3
1 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 2 RS 172.220.1 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 33a Cassa pensioni
1La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso PUBLICA secondo gli articoli 32a–32m LPers2. 2L’autorità di sorveglianza è un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 32b capoverso 2 LPers.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 2 RS 172.220.1
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Art. 34 Segreto d’ufficio
1Il personale e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali. 2L’obbligo del segreto sussiste dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell’appartenenza a un organo dell’autorità di sorveglianza. 3Senza l’accordo dell’autorità di sorveglianza, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i membri degli organi dell’autorità di sorveglianza non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 34a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione
1Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione, al Controllo federale delle finanze o alle autorità di perseguimento penale i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio in relazione a fatti interni al servizio e che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione. 2L’obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale2 hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere. 3Gli impiegati hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d’amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell’esercizio della loro funzione. 4Chi in buona fede ha sporto denuncia o ha segnalato un’irregolarità non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale. 5L’obbligo di denuncia in caso di fatti esterni al servizio è disciplinato dall’articolo 24 capoverso 3.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901). 2 RS312.0
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Art. 34b Rapporto di gestione
1Il rapporto di gestione comprende il rapporto d’attività (art. 19 cpv. 1), il conto annuale e la relazione di revisione. 2Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell’allegato.
1 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 35 Contabilità
1Il preventivo e il conto annuale dell’autorità di sorveglianza sono allestiti indipendentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione. 2Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni del CO1 sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti.2 3Per adempiere la sua attività di sorveglianza, l’autorità di sorveglianza costituisce riserve che non devono superare il corrispondente di un budget annuo.
1 RS 220 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 36 Tesoreria
1L’autorità di sorveglianza dispone di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato. 2Per assicurarne l’insediamento e la solvibilità, la Confederazione concede all’autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato.
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Art. 36a Responsabilità
1Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell’autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalle legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità. 2L’autorità di sorveglianza è responsabile soltanto se: - a.
- ha violato importanti doveri d’ufficio; e
- b.
- i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un revisore, di un perito revisore o di un’impresa di revisione.
2bisLa responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA3 sono rette dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 CO4).5
1 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). 2 RS 170.32 3 RS 956.1 4 RS 220 5 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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Art. 37 Esenzione fiscale
L’autorità di sorveglianza fruisce dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
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Art. 38 Indipendenza operativa e vigilanza
1L’autorità di sorveglianza adempie i suoi compiti in modo indipendente. 2L’autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale. Questi esercita la sua funzione di vigilanza in particolare mediante: - a.
- la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d’amministrazione;
- b.
- l’approvazione della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore;
- c.
- l’approvazione del contratto di affiliazione a PUBLICA;
- d.
- l’approvazione del rapporto di gestione;
- e.
- l’approvazione degli obiettivi strategici;
- f.
- la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici;
- g.
- il discarico al consiglio d’amministrazione.
3L’autorità di sorveglianza esamina regolarmente con il Consiglio federale i suoi obiettivi strategici e l’adempimento dei suoi compiti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
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