Ordinanza
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Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capoverso 2, e 50e capoverso 7 della legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi (LPM); ordina: 4Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). |
Capitolo 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Competenza
1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.5 2 Gli articoli 70 a 72 LPM e gli articoli 54 a 57 della presente ordinanza sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)6. 5Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 6 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 2 Calcolo dei termini 7
Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese. 7Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). |
Art. 3 Lingua
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.8 2 L’IPI9 può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attes-tazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione. 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). 9 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996(RU 1995 5158). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Pluralità di depositanti o titolari di marchio 10
1 Qualora più persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle domande di registrazione internazionale ai sensi degli articoli 50d e 50e LPM.11 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 11 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). |
Art. 4a Sostituzione di parte 12
Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, le regole previste nell’articolo 83 del Codice di procedura civile13 si applicano per analogia. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). 13 RS 272 |
Art. 5 Procura 14
1 Se un depositante o un titolare di marchio si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta. 2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 40 la persona autorizzata dal depositante o dal titolare del marchio a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LPM o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
Art. 6 Firma 15
1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l’originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI. 3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). |
Art. 6a Prove 16
1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove. 2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove. 16 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
Art. 7 Tasse 17
Alle tasse esigibili giusta la LPM o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 201618 sulle tasse. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 18 RS 232.148 |
Art. 7a Comunicazione elettronica 19
1 L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.20 19Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 20 Introdotto dal n. II dell’O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443). |
Capitolo 2: Registrazione dei marchi |
Sezione 1: Procedura di registrazione |
Art. 8 Deposito
1 Per il deposito deve essere utilizzato un modulo autorizzato dall’IPI oppure un modulo conforme al regolamento d’esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 200621 sul diritto dei marchi.22 2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.23 22Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ago. 2021, in vigore dal 1° dic. 2021 (RU 2021 510). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
Art. 8a Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione 24
Una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 46aLPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell’estensione della protezione alla Svizzera. 24Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). |
Art. 9 Domanda di registrazione
1 La domanda di registrazione contiene:
2 Se del caso, essa deve essere completata con:
25 Abrogata dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 26 Abrogata dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243). 28 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 29 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). 30 Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649). 31Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). |
Art. 10 Riproduzione del marchio 32
1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L’IPI33 può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.34 2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L’IPI può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio. 3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119). 33 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5019). |
Art. 11 Lista dei prodotti e servizi 35
I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all’Accordo di Nizza del 15 giugno 195736 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
Art. 12 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
1 La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188337 per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:
2 Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo deposito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio. 3 …38 37RS 0.232.01,0.232.02,0.232.03,0.232.04 38 Abrogato dal n. I dell’O del 2 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649). |
Art. 13 Priorità risultante da un’esposizione
1 La dichiarazione di priorità risultante da un’esposizione comprende:
2 Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d’apertura dell’esposizione. |
Art. 14 Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità
1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l’IPI richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue.39 2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi. 3 I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3649). |
Art. 14a Data di presentazione degli invii postali 40
Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4479). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4829). |
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