I. Assicurazione contro i danni (1 - 3)
A. Pignoramento (4 - 9)
B. Fallimento (10 - 14)
C. Realizzazione di diritti derivanti da assicurazioni sulla vita (15 - 23)
I. Assicurazione contro i danni |
Art. 1
Procedendo al pignoramento od al sequestro di un bene corporeo, l'ufficiale di esecuzione dovrà informarsi dal debitore se il bene pignorato o sequestrato sia assicurato ed eventualmente presso di chi. In caso affermativo, darà avviso all'assicuratore dell'avvenuto pignoramento o sequestro avvertendolo che, in base all'articolo 56 della legge federale del 2 aprile 19081 sul contratto d'assicurazione (detta qui di seguito «LCA»), il pagamento di eventuali indennità non potrà, sino a nuovo avviso, essere validamente operato che in mano dell'ufficio. |
Art. 3
Nel caso che tutti i beni compresi in un contratto di assicurazione (art. 54 LCA1 vengano realizzati in una esecuzione od in un fallimento, l'atto di realizzazione farà menzione dell'assicurazione esistente. Se tutti i beni assicurati vengono aggiudicati ad una sola persona, l'ufficio darà immediata comunicazione all'assicuratore del trapasso di proprietà in favore dell'aggiudicatario. |
II. Assicurazione di persone |
A. Pignoramento |
Art. 4
1Ove in mancanza di altri beni sufficienti a coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione si debbano pignorare dei diritti derivanti da un contratto d'assicurazione di persone conchiuso dal debitore, e risulti che il coniuge od i discendenti del debitore, senza essere in possesso della polizza, sono designati come beneficiari (art. 80 LCA1), l'ufficio inviterà il debitore, e se queste informazioni non possono essere da lui ottenute, l'assicuratore, a indicargli in modo preciso, al caso anche colla produzione della polizza:
2Questi dati devono figurare nel verbale di pignoramento o essere portati a cognizione del creditore mediante comunicazione speciale, se il processo verbale gli venne già rimesso. Contemporaneamente l'ufficio assegnerà al creditore un termine di dieci giorni per dichiarare se riconosce o meno che i diritti in questione non sono sottoposti all'esecuzione forzata. In difetto di contestazione, o se il creditore dichiara di voler impugnare la clausola beneficiaria coll'azione revocatoria, il pignoramento cade a riguardo dei diritti derivanti dal contratto d'assicurazione. 1 RS 221.229.1 |
Art. 5
1Contestando il creditore in tempo utile che i diritti derivanti dal contratto d'assicurazione siano esclusi dall'esecuzione forzata, l'ufficio gli assegna un nuovo termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari allo scopo di far dichiarare la nullità della loro designazione, avvertendolo che essa sarà considerata come riconosciuta se l'azione non è introdotta nel termine suddetto.1 2Se l'azione è stata iniziata in tempo utile, il debitore non potrà, giusta l'articolo 96 della LEF, disporre dei diritti staggiti sino a decisione della causa. Durante questo spazio di tempo non decorrono i termini previsti all'articolo 116 della LEF. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). |
Art. 6
1Quando il debitore o un terzo pretendono che la polizza sia stata rimessa al beneficiario od ai beneficiari ed essa porti una rinuncia scritta al diritto di revocare la designazione (art. 79 LCA1 ) , o quando il debitore allega di aver rinunciato in altro modo legale e definitivo a questo diritto, il debitore o i terzi che pretendono escluderla dall'esecuzione forzata sono tenuti, se gli altri beni del debitore non bastano per coprire il credito pel quale ha luogo l'esecuzione, d'indicare all'ufficio, oltre ai dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a e b, la data alla quale la polizza venne rimessa al beneficiario od ai beneficiari. 2L'ufficio comunicherà queste indicazioni al creditore, avvertendolo che non si procederà al pignoramento dei diritti derivanti dall'assicurazione se non ne viene fatta espressamente domanda. 3Se il creditore chiede il pignoramento, l'ufficio, rimettendogli copia del verbale di pignoramento, gli assegna un termine di venti giorni per promuovere azione contro i beneficiari al fine di far dichiarare la nullità della loro designazione come tali, avvertendolo che l'inosservanza di questo termine avrà per effetto la caducità del pignoramento.2 4L'introduzione dell'azione in tempo utile produrrà gli effetti indicati più sopra all'articolo 5. 1 RS 221.229.1 |
Art. 7
Il creditore conserva il diritto di impugnare con l'azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF) la designazione del beneficiario, sia che non abbia contestato in tempo utile l'esclusione dei detti diritti dall'esecuzione forzata, sia che sia rimasto soccombente nella causa in contestazione. |
Art. 8
Quando un decreto di sequestro indica come oggetto da sequestrare i diritti derivanti per lo stipulante da un contratto di assicurazione di persone, che il debitore o un terzo pretende non essere sottoposti all'esecuzione forzata, in virtù dell'articolo 79 capoverso 2, o 80 della LCA1, il sequestro sarà eseguito nonostante la clausola beneficiaria. Il debitore o i terzi forniranno tuttavia le indicazioni complementari reclamate agli articoli 4 e 6 del presente regolamento2 e l'ufficio procederà a stregua dei precedenti articoli 4 capoverso 2, e 5. |
Art. 9
Se un terzo pretende un diritto di pegno sui diritti di assicurazione pignorati o sequestrati, l'ufficio soprassederà all'apertura del procedimento di cui agli articoli 106 a 108 della LEF per l'accertamento di questo diritto di pegno, fino a che sarà definitivamente decisa la questione della validità della designazione beneficiaria a sensi degli articoli 4 a 6 e 8 del presente regolamento2. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). |
B. Fallimento |
Art. 10
1Quando la designazione del beneficiario venne fatta in modo da escludere l'esecuzione forzata (art. 79 cpv. 2, e 80 LCA1), i diritti derivanti da un'assicurazione di persone non possono essere liquidati nel fallimento dello stipulante, a meno che la clausola beneficiaria sia stata dichiarata assolutamente nulla o revocabile a sensi degli articoli 285 e segg. della LEF in una causa intentata ai beneficiari dalla massa o da un sol creditore, giusta il disposto dell'articolo 260 della LEF, oppure sia divenuta caduca per effetto di un atto equipollente a un giudizio. 2L'assicuratore è tenuto ad informare giusta l'articolo 4 capoverso 1.2 1 RS 221.229.1 |
Art. 11
Se un creditore pretende che sia stato costituito in pegno a suo profitto un diritto derivante pel fallito da una assicurazione di persone, con clausola beneficiaria a sensi dell'articolo 10 precedente, l'amministrazione del fallimento deciderà anzitutto se intende promuovere azione per contestare la validità della clausola beneficiaria. In caso di decisione negativa darà facoltà ai creditori di intentare causa per proprio conto a sensi dell'articolo 260 della LEF. |
Art. 12
Ove la clausola beneficiaria venga riconosciuta o l'azione tendente a contestarla venga respinta con sentenza o altro atto equivalente, il pegno non sarà liquidato nel fallimento, ma si applica l'articolo 61 del regolamento2 del 13 luglio 19913 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti. 1 Nuovo testo giusta il n. I del R del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2917). |
Art. 14
Nel caso che i beneficiari rinuncino alla clausola beneficiaria o che essa sia stata revocata dal fallito o dichiarata nulla o revocabile dal giudice, l'amministrazione del fallimento deciderà in graduatoria o in un supplemento alla medesima, sull'ammissione del diritto di pegno e del credito garantito dal pegno e procederà alla liquidazione del pegno. |
C. Realizzazione di diritti derivanti da assicurazioni sulla vita |
Art. 15
Dovendosi in una esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione di pegno od in un fallimento nei casi previsti dagli articoli 10 e 14 procedere alla realizzazione di diritto dipendente da un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal debitore, l'ufficio di esecuzione o di fallimento inviterà l'assicuratore, a stregua dell'articolo 92 della LCA1, ad indicargli il valore di riscatto al momento previsto per la realizzazione e, occorrendo, trasmetterà le indicazioni fornitegli all'Ufficio federale delle assicurazioni per sottoporle al suo controllo. |
Art. 16
1Se la realizzazione deve avvenire a mezzo di pubblico incanto, la vendita sarà pubblicata almeno un mese prima. L'ufficio menzionerà nell'avviso la natura del diritto derivante dall'assicurazione ed il nome del debitore, indicando ugualmente il valore di riscatto, stabilito in conformità dell'articolo 15 precedente. 2L'avviso dovrà inoltre contenere l'invito al coniuge ed ai discendenti del debitore che intendono far uso del diritto di cessione loro accordato dall'articolo 86 della LCA1, di fornire, al più tardi quattordici giorni prima della data stabilita per l'incanto, la prova del consenso dato dal debitore, e di versare in pari tempo all'ufficio il valore di riscatto, o se vi fu costituzione in pegno del diritto d'assicurazione e il credito garantito da pegno è superiore al valore di riscatto, l'importo del credito garantito, nonché le spese d'esecuzione, sotto comminatoria che, non facendolo, il diritto di ottenere la cessione si riterrà perento.2 3Nella misura in cui il coniuge e i discendenti non gli sono noti, l'ufficio includerà l'avviso nel bando.3 1 RS 221.229.1 |
Art. 17
La prova del consenso del debitore sarà fornita mediante dichiarazione scritta del debitore, di cui l'ufficio potrà chiedere la legalizzazione, o mediante dichiarazione verbale del debitore all'ufficiale di esecuzione, se questi conosce personalmente il debitore. La dichiarazione verbale dovrà essere registrata a protocollo e firmata dal debitore. |
Art. 18
Se nel termine a ciò fissato, una o più persone rivendicano la cessione dei diritti derivanti dall'assicurazione sulla vita e se l'ufficiale di esecuzione o di fallimento ha dei dubbi sulla loro qualità di coniuge o di discendenti del debitore, egli esigerà che abbiano a giustificarla questa loro qualità mediante atto di stato civile o altro atto ufficiale, prima di procedere alla cessione. |
Art. 19
1Se più aventi diritto esigono che la cessione venga loro fatta collettivamente, essi sono tenuti a designare un mandatario comune al quale possa essere consegnata la polizza in loro nome. La cessione sarà constatata dall'ufficiale di esecuzione e di fallimento per iscritto sulla polizza stessa. 2Se più aventi diritto domandano invece che la cessione venga loro fatta individualmente ed esclusivamente, e se ognun d'essi ha fornito la prova del consenso del debitore, ognuno di essi sarà tenuto a versare provvisoriamente il valore di riscatto, ma la cessione sarà sospesa fintanto che non sia stato dichiarato con sentenza, o con atto equipollente, a chi spetti il diritto di ottenerla. 3Nel frattempo, le somme ricevute verranno depositate; se il creditore ne fa domanda, gli verrà tuttavia pagato l'importo al quale ha diritto. 4L'incanto sarà in ogni caso revocato immediatamente con indicazione dei motivi della revoca. |
Art. 20
1Se fu costituito un pegno su diritti derivanti dall'assicurazione e se la somma pagabile per la cessione è superiore all'importo del credito garantito, e delle spese d'esecuzione, l'eccedenza spetterà al debitore, rispettivamente alla massa, a meno che da uno dei beneficiari non venga allegato un diritto su detta somma a sensi degli articoli 4 a 11 del presente regolamento1. 2Tuttavia se il debitore si oppone al versamento nelle mani di un terzo, l'importo resterà depositato fino a che non sia stato stabilito con giudizio, o con atto equipollente, a chi spetti. 1 RU 1996 3490 |
Art. 21
Nel fallimento la vendita privata a sensi dell'articolo 256 della LEF di un diritto derivante da un'assicurazione sulla vita, non potrà aver luogo se prima non sia stata data facoltà al coniuge ed ai discendenti del fallito di far uso del loro diritto di cessione entro un termine prestabilito. L'ufficio procederà conformemente ai disposti degli articoli 17 a 20 del presente regolamento1; un invito in via di bando non sarà tuttavia rivolto agli aventi diritto, che qualora non sia noto il loro domicilio. 1 RU 1996 3490 |
Art. 22
L'attestazione da rilasciarsi dall'ufficio di esecuzione o dall'amministrazione del fallimento a termini dell'articolo 81 della LCA1, consiste in una dichiarazione certificante il rilascio di un atto definitivo di carenza di beni contro il debitore, o l'apertura del fallimento, e la data di questi atti. In questa dichiarazione sarà menzionata altresì la sua destinazione a servire di prova per la surroga nei diritti del debitore derivanti dal contratto di assicurazione. |