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Art. 4 Pene detentive eseguibili simultaneamente
Se nell’esecuzione vi è concorso di più pene detentive, le pene sono eseguite congiuntamente conformemente agli articoli 76–79 CP, secondo la loro durata totale.
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Art. 5 Liberazione condizionale da pene detentive eseguibili simultaneamente
1 In caso di pene detentive di durata limitata eseguibili simultaneamente, il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla loro durata totale. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di una pena detentiva a vita con pene detentive di durata limitata, il termine minimo per la liberazione condizionale ai sensi dell’articolo 86 capoverso 5 CP è calcolato aggiungendo rispettivamente 15 e 10 anni ai due terzi e alla metà della durata complessiva delle pene detentive di durata limitata da eseguirsi congiuntamente. 3 Nel calcolo di cui ai capoversi 1 e 2 si tiene conto anche delle pene residue conseguenti alla revoca della liberazione condizionale. Le parti da eseguire delle pene detentive con sospensione parziale non sono incluse nel calcolo.
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Art. 6 Misure terapeutiche eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche identiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, tali misure s’integrano e sono eseguite come un’unica misura. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di più misure terapeutiche diverse a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP, l’autorità competente fa eseguire la misura più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre; se più misure in concorso tra loro si rivelano ugualmente urgenti o appropriate, l’autorità competente ordina l’esecuzione simultanea in quanto sia disponibile un’istituzione adeguata. 3 Se, nel corso dell’esecuzione secondo il capoverso 2, misure differite si rivelano altrettanto oppure più urgenti o appropriate, l’autorità competente ne ordina l’esecuzione congiuntamente alle misure precedentemente disposte o in loro vece. 4 Gli articoli 62–62d, 63a e 63bCP si applicano per analogia alla conclusione delle misure eseguite e all’esecuzione delle misure differite. Nei casi di cui all’articolo 62ccapoversi 3, 4 e 6 e all’articolo 63b capoversi 4 e 5 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita.
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Art. 7 Misure terapeutiche e internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente
1 Se vi è concorso di misure terapeutiche a tenore degli articoli 59–61 e 63 CP con un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, l’autorità competente fa eseguire l’internamento e differisce l’esecuzione delle altre misure. L’esecuzione dell’internamento è retta dagli articoli 64–65 CP. 2 Il giudice che ha ordinato l’internamento decide, ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 CP, se e in qual misura le misure terapeutiche differite sono ancora eseguite successivamente. 3 La fine dell’internamento grazie al superamento con successo del periodo di prova secondo l’articolo 64a capoverso 5 CP comporta nel contempo la soppressione delle misure terapeutiche differite secondo il capoverso 1.
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Art. 8 Internamenti a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più internamenti a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP, tali internamenti s’integrano e sono eseguiti come un unico internamento. 2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva pronunciata simultaneamente. 3 L’articolo 64 capoversi 2 e 3 CP si applica per analogia. Il termine minimo per una liberazione condizionale giusta l’articolo 64 capoverso 3 CP è calcolato in base alla durata totale di tutte le pene detentive.
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Art. 9 Misure stazionarie e pene detentive eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure terapeutiche stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP con pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene detentive. L’autorità competente differisce sia le pene detentive pronunciate unitamente alle misure, sia quelle in concorso con le misure. Gli articoli 62–62d CP si applicano per analogia alla conclusione delle misure e all’esecuzione delle pene detentive differite. Nei casi di cui all’articolo 62ccapoversi 3, 4 e 6 CP, la decisione spetta al giudice che ha ordinato la misura eseguita. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di un internamento a tenore dell’articolo 64 capoverso 1 CP con pene detentive, l’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva.
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Art. 10 Misure ambulatoriali e pene detentive eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di misure ambulatoriali a tenore dell’articolo 63 CP con pene detentive, l’autorità competente esegue: - a.
- le misure ambulatoriali e le pene detentive simultaneamente; o
- b.
- la misura o pena detentiva più urgente o più appropriata e differisce l’esecuzione delle altre sanzioni.
2 Il giudice che ha ordinato la misura o pena detentiva eseguita decide se e in qual misura le misure o pene detentive differite giusta il capoverso 1 lettera b sono ancora eseguite successivamente.
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Art. 11 Lavori di pubblica utilità eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di più lavori di pubblica utilità, tali lavori sono eseguiti congiuntamente. L’autorità d’esecuzione può prorogare in maniera adeguata i termini di cui agli articoli 38 o 107 capoverso 2 CP se complessivamente deve essere prestato un lavoro di pubblica utilità rispettivamente di oltre 720 o 360 ore. 2 Il giudice che ha ordinato il lavoro di pubblica utilità passato in giudicato per primo decide in merito alla commutazione successiva del lavoro di pubblica utilità in pena pecuniaria o detentiva secondo l’articolo 39 CP o all’esazione della multa secondo l’articolo 107 capoverso 3 CP.
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Art. 12 Lavoro di pubblica utilità e sanzioni privative della libertà eseguibili simultaneamente
1 Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con pene detentive, l’autorità competente esegue prima la pena più urgente o più appropriata. 2 Se nell’esecuzione vi è concorso di lavori di pubblica utilità con misure stazionarie a tenore degli articoli 59–61 CP o con tali misure e pene detentive, le misure sono eseguite prima delle pene. L’articolo 9 capoverso 1 si applica per analogia.
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Art. 12a Espulsioni eseguibili simultaneamente 4
1 Le espulsioni concorrenti decorrono insieme per la durata in cui sono eseguite simultaneamente. 2 Se un’espulsione obbligatoria e una non obbligatoria sono eseguite simultaneamente, la sospensione dell’esecuzione è retta dall’articolo 66d CP. 4 Introdotto dal n. I 9 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
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Art. 12b Pene o misure privative della libertà eseguibili simultaneamente all’espulsione 5
All’esecuzione di un’espulsione in concorso con pene o misure privative della libertà si applica l’articolo 66c capoversi 2 e 3 CP. 5 Introdotto dal n. I 9 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
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