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Art. 2 Compito
1 La Biblioteca nazionale ha lo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere gli stampati o altri supporti d’informazione che hanno un legame con la Svizzera. 2 Allestisce e aggiorna l’elenco delle banche dati che hanno un legame con la Svizzera e che sono accessibili al pubblico. 3 Contribuisce allo sviluppo della biblioteconomia a livello nazionale e internazio-nale.
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Art. 3 Collezioni
1 La Biblioteca nazionale colleziona gli stampati o gli altri supporti d’informazione che: - a.
- sono pubblicati in Svizzera;
- b.
- si riferiscono alla Svizzera, ai suoi cittadini o ai suoi abitanti;
- c.
- sono creati, in parte o interamente, da autori svizzeri o legati alla Svizzera.
2 Per svolgere il proprio incarico di collezione, la Biblioteca nazionale collabora con le associazioni di editori e di produttori. Conclude con queste associazioni, a seconda delle possibilità, accordi che garantiscano l’acquisto di tutti gli stampati e altri supporti d’informazione.
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Art. 4 Definizione dell’incarico di collezione
1 Il Consiglio federale definisce in dettaglio l’incarico di collezione della Biblioteca nazionale e lo adegua ai nuovi sviluppi. 2 Può escludere dall’incarico di collezione gli stampati e gli altri supporti d’informazione che: - a.
- sono collezionati e resi accessibili al pubblico da parte di un’altra istituzione;
- b.
- rivestono importanza trascurabile per la Svizzera;
- c.
- si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati.
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Art. 5 Accesso alle collezioni
La Biblioteca nazionale permette al pubblico un facile accesso alle sue collezioni, segnatamente alle sale di lettura e mediante il prestito.
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Art. 6 Archivio letterario svizzero
1 La Biblioteca nazionale gestisce l’Archivio letterario svizzero. 2 L’Archivio letterario svizzero ha lo scopo di acquistare, collezionare, repertoriare e rendere accessibile al pubblico i fondi e gli archivi personali di cittadini svizzeri o di persone legate alla Svizzera e la cui opera è importante per la vita culturale e intellettuale del Paese.
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Art. 7 Elenco delle banche dati
La Biblioteca nazionale elabora e aggiorna l’elenco delle banche dati accessibili al pubblico che: - a.
- sono gestite in Svizzera;
- b.
- sono gestite all’estero, ma contengono dati che hanno un’importanza particolare per la Svizzera.
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Art. 8 Servizi
La Biblioteca nazionale fornisce prestazioni nell’ambito della diffusione dell’informazione. Può accettare mandati di documentazione o di ricerca in biblioteconomia.
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Art. 8a Prestazioni commerciali 4
1 La Biblioteca nazionale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: - a.
- sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b.
- non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
- c.
- non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento federale dell’interno può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
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Art. 9 Altri compiti
Il Consiglio federale può incaricare la Biblioteca nazionale di svolgere altre attività nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 2.
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Art. 10 Collaborazione e coordinamento
1 Per svolgere i propri compiti, la Biblioteca nazionale collabora con altre istituzioni, svizzere o estere, che hanno un’attività analoga; in questo ambito, tiene conto particolarmente delle istituzioni attive nel settore dell’audiovisivo e degli altri nuovi supporti d’informazione. 2 Essa persegue una ripartizione dei compiti. 3 Garantisce il coordinamento in stretta collaborazione con le grandi biblioteche pubbliche, segnatamente nell’ambito dell’automazione delle biblioteche.
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