Disposizioni generali (1 - 5)
Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari (6 - 7)
Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento (12 - 14)
Aiuti finanziari a Cantoni e Comuni per progetti d’importanza nazionale che fungono da modello (18 - 21)
Collaborazione e sviluppo delle competenze in materia di politica dell’infanzia e della gioventù (22 - 24)
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (25 - 25)
Disposizioni finali (29 - 32)