Ordinanza
|
Art. 3 Ripartizione delle risorse finanziarie
1 Le risorse finanziarie disponibili per la promozione dell’infanzia e della gioventù sono ripartite come segue:
2 Gli aiuti finanziari per i programmi cantonali volti a sviluppare la politica dell’infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG) sono gestiti dall’UFAS con un credito separato. |