1 L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è competente per:
- a.
- la sorveglianza dell’applicazione della presente ordinanza in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
- b.
- l’approvazione del tipo, l’ammissione e l’ispezione periodica dei natanti militari;
- c.6
- l’ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti d’esame militari;
- d.7
- il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, della licenza di condurre natanti militare e della licenza di perito d’esame militare;
- e.
- la rappresentanza del DDPS, in quanto ufficio della navigazione, in seno all’Associazione dei servizi cantonali della navigazione e presso l’Ufficio federale dei trasporti (UFT);
- f.8
- il rilascio dei brevetti e delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar ufficiali.
2 La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio è competente per:
- a.
- l’istruzione e il perfezionamento dei conduttori di natanti militari;
- b.9
- la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame necessari all’istruzione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs;
- c.
- la consulenza specialistica e il controllo nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.
3 La Base logistica dell’esercito (BLEs) è competente per:
- a.
- la prontezza d’impiego e la sicurezza d’esercizio dei natanti militari;
- b.
- il controllo periodico dei natanti militari conformemente alle direttive dell’UCNEs.
4 Armasuisse è competente per:
- a.
- l’acquisto dei natanti militari;
- b.
- la consulenza tecnica a favore degli organi militari.
5 Il comandante di truppa responsabile assicura l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività militari di servizio.
5bis La Formazione d’addestramento responsabile garantisce l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.10
6 La polizia militare provvede alla sicurezza della navigazione militare. È segnatamente competente per:
- a.
- l’esecuzione di controlli in materia di polizia della circolazione;
- b.
- l’accertamento dei fatti in occasione di incidenti della navigazione.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 15 feb. 2016 (RU 2016 393).