Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1, ordina: |
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza regola l’impiego della truppa a sostegno delle autorità civili nel servizio d’ordine. Quest’ultimo è prestato come servizio attivo. 2 Essa è applicabile in caso di chiam ata in servizio di truppe da parte della Confederazione. |
Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 Per il servizio d’ordine sono istruiti e impiegati la polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni. 2 In vista di una concreta e grave situazione d’emergenza, possono essere istruite ulteriori truppe per il servizio d’ordine unicamente con l’approvazione del Consiglio federale. 3 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato. 4 Non è consentito istruire e impiegare formazioni di reclute per il servizio d’ordine. |
Art. 3 Designazione e subordinazione del comandante
1 Se, di moto proprio, la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale ne designa il comandante. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2 (DDPS) regola i rapporti di subordinazione generali. 2 Se, a richiesta di un Cantone, la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale ne designa il comandante dopo aver consultato il Governo cantonale. Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali. 2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. |
Art. 4 Mandato
1 Se la Confederazione chiama in servizio una truppa per il servizio d’ordine, il Consiglio federale, su proposta del DDPS o del comandante in capo dell’esercito, impartisce per scritto al comandante il mandato per l’impiego. 2 Se la Confederazione emana la chiamata in servizio a richiesta di un Cantone, il Consiglio federale può autorizzare il Governo cantonale a impartire il mandato per l’impiego. In tal caso, il Governo cantonale consulta il DDPS o il comandante in capo dell’esercito e impartisce per scritto il mandato al comandante. 3 Il mandato regola segnatamente:
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Art. 8 Informazione
1 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa. 2 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione. |
Art. 10 Statuto dei militari
1 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita. 2 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni. |
Art. 11 Disposizioni finali
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. 2 L’ordinanza del 17 gennaio 19794 sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine è abrogata. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997. 4[RU 1979142] |