Ordinanzasull’approvvigionamento economico del Paese (OAEP)
Organizzazione dell’approvvigionamento economico del Paese
Disposizioni generali (1 - 4)
Compiti degli organi d’esecuzione (5 - 9)
Misure preparatorie degli organi d’esecuzione (10 - 13)
Costituzione di scorte obbligatorie (14 - 20)
Liberazione di scorte obbligatorie (21 - 21)
Fondo di garanzia (22 - 25)
Costituzione di scorte volontaria (26 - 27)
Diritto di separazione e diritto di pegno per le scorte obbligatorie
Disposizioni generali (28 - 29)
Separazione nel fallimento (30 - 35)
Separazione nella procedura concordataria (36 - 39)
Separazione dalla massa in caso di moratoria straordinaria o di differimento del fallimento (40 - 40)
Diritto di pegno della Confederazione in caso di pignoramento o di realizzazione del pegno (41 - 44)
Disposizioni finali (45 - 47)