Sezione 1: Garanzia di origine |
Art. 1 Garanzia di origine
1 Il periodo di produzione determinante per il rilevamento dell’elettricità prodotta è pari a un mese civile per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata2 superiore a 30 kVA e, a scelta, a un mese civile, un trimestre civile o un anno civile per gli altri impianti. 2 La garanzia di origine comprende, in particolare:
3Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l’alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all’articolo 1 capoverso 2 lettera a l’energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine.3 4 Una garanzia di origine che non viene annullata entro 12 mesi dalla fine del rispettivo periodo di produzione perde la sua validità e non può più essere utilizzata. Una garanzia di origine il cui periodo di produzione coincide con i mesi di gennaio, febbraio, marzo o aprile oppure con tutto il primo trimestre perde la sua validità solo a fine maggio dell’anno seguente. 5 L’organo di esecuzione di cui all’articolo 64 della legge federale del 30 settembre 20164 sull’energia (LEne) emana direttive sulla forma delle garanzie di origine, dopo aver dato alle cerchie interessate la possibilità di esprimersi. 6 Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all’organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell’impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.5 2 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). 4 RS 730.0 5 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). |
Art. 2 Registrazione dell’impianto di produzione
1 La base per la registrazione dell’impianto è costituita dai dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–g. 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne6 è sufficiente una certificazione da parte:
3 L’organo di esecuzione verifica regolarmente i dati dell’impianto registrato e i dati di produzione rilevati. A questo scopo, può effettuare sopralluoghi ed esigere il rinnovo periodico della certificazione di cui al capoverso 2. 4 Il produttore deve comunicare immediatamente all’organo di esecuzione ogni variazione relativa ai dati dell’impianto di produzione in questione. 6 RS 730.0 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). |
Art. 3 Eccezioni alla registrazione
Non possono essere registrati gli impianti con:
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Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione
1 I dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale. 2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria). 3 Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione. 4 Nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l’elettricità immessa fisicamente in rete (produzione eccedentaria). |
Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione
1 I dati di produzione devono essere trasmessi all’organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all’articolo 8a capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 20089 sull’approvvigionamento elettrico.10 2 Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall’auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell’organo di esecuzione.11 3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici. 4 I dati di produzione devono essere comunicati all’organo di esecuzione al più tardi:
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). |
Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe
1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell’acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe per un rendimento dell’83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente. 2 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all’83 per cento, il produttore può chiedere all’organo di esecuzione l’applicazione di un rendimento meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev’essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d’origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali. |
Art. 7 Compiti dell’organo di esecuzione
1 L’organo di esecuzione rileva i dati necessari per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine e amministra una corrispondente banca dati. 2 Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile dell’annullamento di una garanzia di origine. 3 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate nonché l’esportazione e l’importazione delle garanzie di origine. 4 Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine. 5 Riscuote emolumenti, in particolare per la registrazione degli impianti, per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine e per altre prestazioni in relazione all’esecuzione della presente ordinanza e li fattura ai singoli utilizzatori. 6 Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L’UFE sorveglia e controlla queste attività. L’organo di esecuzione mette a disposizione dell’UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo. 7 L’organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine. |
Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità |
Art. 8
1 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne12 è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni:
2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell’elettricità è presentato da un’altra azienda. 3 Per il resto, l’etichettatura dell’elettricità deve essere effettuata conformemente all’allegato 1. 12 RS 730.0 |
Sezione 3: Disposizioni finali |
Art. 9a Disposizione transitoria 13
Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2019. 13 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). Correzione del 2 apr. 2019 (RU 2019 1081). |
Allegato 1 14
14 Aggiornato dal n. II dell’O del DATEC del 20 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 917). |
(art. 1 e 8) |
Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità |
1 Vettori energetici e attribuzione |
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1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:
1.2 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero. 1.3 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine europea secondo l’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE15. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro. 1.4 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 19 LEne16 viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota. 1.5 Ogni categoria contiene l’indicazione delle quote di elettricità prodotta in Svizzera e all’estero. 1.6 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri. 15 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16. 16 RS 730.0 |
Allegato 2 |
(art. 9) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I 1 L’ordinanza del 24 novembre 200617 sulla garanzia di origine è abrogata. 2 L’ordinanza del DATEC del 15 aprile 200318 sulla procedura di omologazione energetica per scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore è abrogata. II I seguenti atti normativi sono modificati come segue: ...19 17 [RU20065361, 2008 1221, 2011 4103, 2012 5825, 2013 3657] 18 [RU 2003 769] 19 Le mod. possono essere consultate alla RU2017 6939. |