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Ordinanza
sulla navigazione civile dell’Amministrazione federale
(ONCAF)

del 1° marzo 2006 (Stato 1° giugno 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 56 capoverso 2bis della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna (LNI),2

ordina:

1 RS 747.201

2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za con­tie­ne di­spo­si­zio­ni ese­cu­ti­ve del­la LNI per la na­vi­ga­zio­ne ci­vi­le dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le.

2 Es­sa è ap­pli­ca­bi­le ai bat­tel­li ac­qui­sta­ti, no­leg­gia­ti, pre­si in lea­sing, pre­si in pre­sti­to o re­qui­si­ti dall’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le (bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne) per adem­pie­re com­pi­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e ai lo­ro con­dut­to­ri sul­le ac­que sviz­ze­re, com­pre­se quel­le con­fi­na­rie.3

3 Sem­pre che la pre­sen­te or­di­nan­za o ac­cor­di in­ter­na­zio­na­li non di­spon­ga­no al­tri­men­ti, è ap­pli­ca­bi­le l’or­di­nan­za dell’8 no­vem­bre 19784 sul­la na­vi­ga­zio­ne nel­le ac­que sviz­ze­re.

3 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vi­go­re dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

4 RS 747.201.1

Art. 1a Licenza di condurre natanti federale 5  

È con­si­de­ra­ta li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le la li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti can­to­na­le che re­ca il se­gno fi­gu­ra­ti­vo e ver­ba­le uf­fi­cia­le del­la Con­fe­de­ra­zio­ne Sviz­ze­ra.

5 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Art. 2 Principi d’impiego  

Le uni­tà cen­tra­li e de­cen­tra­te dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le (uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve):

a.
as­su­mo­no la re­spon­sa­bi­li­tà dell’im­pie­go e del ma­te­ria­le;
b.
im­pie­ga­no i mez­zi se­con­do cri­te­ri eco­no­mi­ci.
Art. 3 Competenze  

1 l’Uf­fi­cio del­la cir­co­la­zio­ne e del­la na­vi­ga­zio­ne dell’eser­ci­to (UC­NEs) è com­pe­ten­te per:

a.
la sor­ve­glian­za dell’ap­pli­ca­zio­ne del­la pre­sen­te or­di­nan­za nell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le;
b.
l’ap­pro­va­zio­ne del ti­po, l’am­mis­sio­ne e l’ispe­zio­ne pe­rio­di­ca dei bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne;
c.
l’am­mis­sio­ne dei con­dut­to­ri di bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le;
d.6
il ri­la­scio e la re­vo­ca del­la li­cen­za di na­vi­ga­zio­ne fe­de­ra­le, del­la li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le e del­la li­cen­za fe­de­ra­le di pe­ri­to d’esa­me;
e.
la rap­pre­sen­tan­za del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, in quan­to uf­fi­cio del­la na­vi­ga­zio­ne, in se­no all’As­so­cia­zio­ne dei ser­vi­zi del­la na­vi­ga­zio­ne e pres­so l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dei tra­spor­ti.

2 La For­ma­zio­ne d’ad­de­stra­men­to del ge­nio/sal­va­tag­gio/NBC è com­pe­ten­te per:7

a.
la for­ma­zio­ne e il per­fe­zio­na­men­to dei con­dut­to­ri di bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne;
b.8
la mes­sa a di­spo­si­zio­ne del per­so­na­le spe­cia­liz­za­to e dei pe­ri­ti d’esa­me ne­ces­sa­ri al­la for­ma­zio­ne e agli esa­mi, con­for­me­men­te al­le di­ret­ti­ve dell’UC­NEs.

3 La Ba­se lo­gi­sti­ca dell’eser­ci­to (BLEs) è com­pe­ten­te per:

a.
la pron­tez­za d’im­pie­go e la si­cu­rez­za d’eser­ci­zio dei bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne;
b.
il con­trol­lo pe­rio­di­co dei bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne con­for­me­men­te al­le di­ret­ti­ve dell’UC­NEs.

4 Ar­ma­suis­se è com­pe­ten­te per:

a.
l’ac­qui­sto dei bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne;
b.
la con­su­len­za tec­ni­ca a fa­vo­re dei man­dan­ti.

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

7 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vi­go­re dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Sezione 2: Battelli dell’Amministrazione

Art. 4 Immatricolazione e contrassegni  

1 L’UC­NEs im­ma­tri­co­la i bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne e li do­ta di una li­cen­za di na­vi­ga­zio­ne fe­de­ra­le e di con­tras­se­gni del­la Con­fe­de­ra­zio­ne. Il di­par­ti­men­to com­pe­ten­te, d’in­te­sa con l’UC­NEs, de­ci­de in me­ri­to a un’even­tua­le im­ma­tri­co­la­zio­ne can­to­na­le.

2 In ca­si par­ti­co­la­ri, l’UC­NEs può au­to­riz­za­re l’im­pie­go di con­tras­se­gni mi­li­ta­ri.

3 Per i bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne è pos­si­bi­le de­ro­ga­re al­le pre­scri­zio­ni ci­vi­li con­cer­nen­ti i gas di sca­ri­co se l’im­pie­go nel­le ac­que di con­fi­ne lo ri­chie­de.9

9 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Art. 5 Utilizzazione  

1 I bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne pos­so­no es­se­re con­dot­ti e uti­liz­za­ti uni­ca­men­te da im­pie­ga­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne. Ta­li im­pie­ga­ti de­vo­no es­se­re ti­to­la­ri di una li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le del­la ca­te­go­ria cor­ri­spon­den­te.10

1bis Il per­so­na­le ci­vi­le dei can­tie­ri na­va­li può con­dur­re bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne sol­tan­to du­ran­te cor­se di pro­va o tra­sfe­ri­men­ti. A tal fi­ne, è suf­fi­cien­te una li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti can­to­na­le del­la ca­te­go­ria cor­ri­spon­den­te.11

1ter Gli agen­ti di po­li­zia, i pom­pie­ri e il per­so­na­le dei ser­vi­zi sa­ni­ta­ri non ne­ces­si­ta­no di una li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le se du­ran­te la lo­ro at­ti­vi­tà pro­fes­sio­na­le con­du­co­no bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne con una li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti can­to­na­le del­la ca­te­go­ria cor­ri­spon­den­te. La li­cen­za di con­dur­re bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne è ri­la­scia­ta, per una du­ra­ta mas­si­ma di cin­que an­ni, dal co­man­do del­la For­ma­zio­ne d’ad­de­stra­men­to del ge­nio/sal­va­tag­gio/NBC una vol­ta con­clu­sa l’istru­zio­ne com­ple­men­ta­re.12

2 I bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne pos­so­no es­se­re uti­liz­za­ti uni­ca­men­te per cor­se di ser­vi­zio.

3 Ec­ce­zio­nal­men­te, è per­mes­so tra­spor­ta­re ter­zi se lo sco­po del­la cor­sa lo esi­ge, non­ché in ca­si d’ur­gen­za o per pre­sta­re soc­cor­so. Per tra­spor­ta­re ter­zi ad al­tri fi­ni è ne­ces­sa­rio il con­sen­so dell’UC­NEs.

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

11 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

12 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016 (RU 2016 409). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vi­go­re dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

Art. 6 Noleggio  

1 I bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne pos­so­no es­se­re no­leg­gia­ti a ter­zi se:

a.
vi é un nes­so og­get­ti­vo con l’adem­pi­men­to di com­pi­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne;
b.
i bat­tel­li e il lo­ro equi­pag­gia­men­to sod­di­sfa­no le pre­scri­zio­ni ci­vi­li e i re­qui­si­ti tec­ni­ci; e
c.
è sta­to con­clu­so un con­trat­to scrit­to.13

2 I bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne no­leg­gia­ti de­vo­no es­se­re con­dot­ti da per­so­ne in pos­ses­so di una li­cen­za14 di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le o can­to­na­le del­la ca­te­go­ria cor­ri­spon­den­te.

3 Me­dian­te il no­leg­gio dei bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve non de­vo­no con­cor­ren­zia­re in mi­su­ra ec­ces­si­va il set­to­re pri­va­to.

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

14 Nuo­va espr.giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 7 Manutenzione  

Le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve so­no re­spon­sa­bi­li del­la ma­nu­ten­zio­ne dei lo­ro bat­tel­li. In­ca­ri­ca­no le azien­de spe­cia­liz­za­te di tut­ti i la­vo­ri di ma­nu­ten­zio­ne. I cre­di­ti de­vo­no es­se­re iscrit­ti nel pre­ven­ti­vo dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va com­pe­ten­te.

Art. 8 Mezzi di salvataggio 15  

1 I giub­bot­ti di sal­va­tag­gio de­vo­no es­se­re in­dos­sa­ti:

a.
a bor­do di bat­tel­li sprov­vi­sti di pon­te e di al­tri cor­pi gal­leg­gian­ti;
b.
a bor­do di al­tri bat­tel­li, se si sta­zio­na o la­vo­ra in luo­ghi in cui vi è pe­ri­co­lo di ca­de­re in ac­qua.

2 Ai mez­zi di sal­va­tag­gio sul­le at­trez­za­tu­re nau­ti­che ido­nee al­la com­pe­ti­zio­ne si ap­pli­ca­no gli ar­ti­co­li 134 e 134a dell’or­di­nan­za dell’8 no­vem­bre 197816 sul­la na­vi­ga­zio­ne in­ter­na.17

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

16 RS 747.201.1

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Sezione 3: Conduttori

Art. 9 Formazione  

1 Gli im­pie­ga­ti fe­de­ra­li pre­vi­sti per con­dur­re bat­tel­li dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne se­guo­no una for­ma­zio­ne ci­vi­le op­pu­re una for­ma­zio­ne in scuo­le e cor­si mi­li­ta­ri.

2 La for­ma­zio­ne mi­li­ta­re è prio­ri­ta­ria ed è equi­pa­ra­ta al­la for­ma­zio­ne ci­vi­le.

3 Le le­zio­ni di gui­da de­vo­no es­se­re im­par­ti­te da per­so­na­le spe­cia­liz­za­to e pos­so­no aver luo­go, in par­te, col­let­ti­va­men­te.

4 La Con­fe­de­ra­zio­ne può con­ve­ni­re con le per­so­ne da for­ma­re una par­te­ci­pa­zio­ne al­le spe­se di for­ma­zio­ne.

Art. 10 Esami 18  

Gli esa­mi di con­dut­to­re so­no svol­ti da pe­ri­ti d’esa­me mi­li­ta­ri.

18 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Art. 11 Licenza  

1 L’UC­NEs ri­la­scia la li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le agli im­pie­ga­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne che han­no con­clu­so con suc­ces­so la per­ti­nen­te for­ma­zio­ne mi­li­ta­re o ci­vi­le.

2 Se un im­pie­ga­to è ti­to­la­re di una li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti can­to­na­le, l’UC­NEs con­ver­te ta­le li­cen­za, sen­za esa­me, nel­la cor­ri­spon­den­te li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le.

3 L’UC­NEs re­vo­ca la li­cen­za se sus­si­ste un mo­ti­vo di re­vo­ca ai sen­si del­la LNI op­pu­re se le con­di­zio­ni me­di­che o psi­chi­che non so­no più adem­piu­te.

4 Al­la fi­ne del rap­por­to di la­vo­ro l’im­pie­ga­to de­ve re­sti­tui­re all’UC­NEs la li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti fe­de­ra­le. Su ri­chie­sta, ta­le li­cen­za può es­se­re con­ver­ti­ta pres­so il Can­to­ne di do­mi­ci­lio nel­la cor­ri­spon­den­te li­cen­za di con­dur­re na­tan­ti can­to­na­le.19

19 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Sezione 4: Disposizioni complementari

Art. 12 Noleggio di battelli civili da parte della Confederazione  

1 Il no­leg­gio di bat­tel­li ci­vi­li in­com­be al­le uni­tà am­mi­ni­stra­ti­ve com­pe­ten­ti. L’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze ema­na le istru­zio­ni ne­ces­sa­rie.

2 I bat­tel­li no­leg­gia­ti con­ser­va­no l’im­ma­tri­co­la­zio­ne can­to­na­le.

3 Per quan­to con­cer­ne la re­spon­sa­bi­li­tà, l’uti­liz­za­zio­ne e l’in­den­niz­zo so­no ap­pli­ca­bi­li le di­spo­si­zio­ni del con­trat­to di no­leg­gio.

Art. 13 Incidenti e casi di danno  

Nel ca­so d’in­ci­den­ti e nei ca­si di dan­no, il Cen­tro dan­ni del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport è com­pe­ten­te per la li­qui­da­zio­ne dei dan­ni e la de­ci­sio­ne di pri­ma istan­za in me­ri­to al re­gres­so e al­la par­te­ci­pa­zio­ne al­le spe­se per i dan­ni. Del ri­ma­nen­te so­no ap­pli­ca­bi­li per ana­lo­gia gli ar­ti­co­li 19–22 dell’or­di­nan­za del 23 feb­bra­io 200520 con­cer­nen­te i vei­co­li del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e i lo­ro con­du­cen­ti.

Art. 13a Trasporto di merci pericolose 21  

1 Il tra­spor­to di mer­ci pe­ri­co­lo­se è di­sci­pli­na­to nell’al­le­ga­to.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport può mo­di­fi­ca­re l’al­le­ga­to con il con­sen­so del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’am­bien­te, dei tra­spor­ti, dell’ener­gia e del­le co­mu­ni­ca­zio­ni.

21 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vi­go­re dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione  

L’or­di­nan­za del 6 di­cem­bre 198222 su i bat­tel­li dell’am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le e i lo­ro con­dut­to­ri è abro­ga­ta.

Art. 14a Disposizioni transitorie 23  

L’istru­zio­ne in ma­te­ria di ra­dar è ri­co­no­sciu­ta con ef­fet­to re­troat­ti­vo dal 1° gen­na­io 1995. Su ri­chie­sta, l’UC­NEs ri­la­scia un bre­vet­to ra­dar.

23 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vi­go­re dal 15 feb. 2016 (RU 2016 409).

Art. 15 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 2006.

Allegato 24

24 Introdotto dal n. II dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 306).

(art. 13a)

Prescrizioni per il trasporto di merci pericolose

Parte 1 Disposizioni generali

110 Campo d’applicazione e applicabilità

111
Il trasporto di merci pericolose sulle acque svizzere, comprese quelle confinarie, è generalmente vietato. Le deroghe sono stabilite nel presente allegato.
112
I conduttori dei battelli sono responsabili del rispetto delle presenti prescrizioni.
113
L’UCNEs può, con il consenso dell’UFT, autorizzare altre deroghe, segnatamente alle prescrizioni concernenti le modalità di trasporto della merce, i battelli da utilizzare e la marcatura dei colli, dei container, dei battelli e dei gruppi elettrogeni.

120 Esenzioni relative alla natura dell’operazione di trasporto

121
L’allegato non si applica:
a.
ai trasporti di macchinari o dispositivi che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottate misure per impedire fughe del contenuto in condizioni di trasporto normali;
b.
ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l’ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;
c.
ai trasporti di merci pericolose di cui sono equipaggiate le persone a bordo.

130 Esenzioni relative al trasporto di gas

131
L’allegato non si applica a trasporti di:
a.
gas nelle bombole da sub, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a effettuare questi trasporti in tutta sicurezza;
b.
gas negli equipaggiamenti del battello o della sua soprastruttura;
c.
gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati.

140 Esenzioni relative al trasporto di carburanti liquidi

141
L’allegato non si applica ai trasporti di carburante che serve alla propulsione del battello o al funzionamento dei suoi equipaggiamenti, segnatamente in recipienti di carburante di riserva portatili (taniche) fissati agli appositi equipaggiamenti o trasportati in modo sufficientemente sicuro.

150 Esenzioni relative ai trasporti di dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica

151
L’allegato non si applica ai dispositivi per l’accumulo e la generazione di energia elettrica (per es. pile al litio, condensatori elettrici, condensatori asimmetrici, accumulatori all’idruro di metallo, pile a combustibile):
a.
installati in un battello che esegue un’operazione di trasporto e destinati alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
b.
contenuti, per il suo funzionamento, in un equipaggiamento utilizzato durante il trasporto o destinato a un’utilizzazione durante il trasporto (per es. computer portatile);
c.
che servono come batterie di veicoli, macchine da cantiere o altri mezzi di trasporto trasportati come carico e destinate alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti.

Parte 2 Classificazione

210
La classificazione delle merci pericolose (attribuzione del No ONU, dei codici di classificazione e degli eventuali gruppi di imballaggio) si fonda sul RID25.

25 Il testo del RID (appendice C della Conv. del 9 mag. 1980 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia; COTIF; RS 0.742.403.12) non è pubblicato nella RU. Il testo può essere consultato in francese, tedesco e inglese sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) all’indirizzo www.otif.org > Marchandises dangereuses

Parte 3 Lista delle merci pericolose e disposizioni speciali

(aperto)

Parte 4 Prescrizioni relative all’utilizzazione di imballaggi

410
Le merci pericolose possono essere trasportate unicamente in imballaggi omologati quali taniche, fusti, casse, bottiglie o recipienti a pressione. Non è consentito l’impiego di imballaggi non a tenuta stagna o danneggiati.

Parte 5 Prescrizioni relative alla spedizione

(aperto)

Parte 6 Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi e di cisterne

(aperto)

Parte 7 Prescrizioni concernenti le condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione

710
Le differenti parti di un carico di merci pericolose devono essere disposte e assicurate con mezzi idonei in maniera tale da evitare qualsiasi spostamento durante il viaggio.

Parte 8 Prescrizioni relative all’equipaggio, all’equipaggiamento, all’esercizio dei battelli e alla documentazione

810 Prescrizioni generali relative ai battelli e al materiale di bordo

(aperto)

820 Prescrizioni relative alla formazione dei conduttori di battelli

(aperto)

830 Prescrizioni varie da osservare da parte dell’equipaggio del battello

831
Durante il trasporto e le operazioni di carico e scarico è vietato fumare o è consentito fumare soltanto in un luogo appositamente designato.
832
Se, in seguito a un incidente, vi sono rischi per le persone o l’ambiente, deve essere sbarrata la zona pericolosa e devono essere avvertiti i servizi di salvataggio civili.
833
L’equipaggio è tenuto a prestare aiuto.

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